NORMATIVA

Nell’effettuare il controllo di un veicolo, che per le disposizioni vigenti in Italia sia soggetto all’obbligo della copertura assicurativa, ai sensi dell’art.193 C.d.S, occorre procedere come di seguito:

veicolo immatricolato o registrato in uno dei paesi comunitari o terzi aderenti all’accordo di reciprocità per il quale cioè la copertura assicurativa è data dalla targa di immatricolazione

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Se non vi sono particolari limitazioni, vedasi al riguardo le relative sezioni STAR: questo in quanto alcuni stati hanno escluso da tali accordi di reciprocità alcuni tipi di veicoli (a volte in relazione alla tipologia, altre in relazione alla proprietà, altre ancora in relazione alla posizione doganale)

 

immatricolato o registrato in uno dei paesi comunitari o terzi aderenti all’accordo di reciprocità, ma però espressamente escluso dall’accordo

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non occorre procedere ad altro controllo:

è superfluo ed illegale richiedere qualsiasi tipo di certificazione assicurativa

richiedere documentazione assicurativa.  Può consistere in:

· Carta verde

· Polizza frontiera

· Polizza con compagnia autorizzata esercitare RCA in Italia

Il veicolo immatricolato o registrato in uno stato diverso da quelli aderenti all’accordo

immatricolato o registrato in stato diverso da quelli aderenti accordo reciprocità

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Non aderisce, oppure sospeso accordo carta verde

 

Aderisce accordo carta verde

         

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richiedere documentazione assicurativa.  Può consistere in:

  • Polizza di frontiera

  • Polizza con compagnia autorizzata esercitare RCA in Italia

 

  Con esclusione garanzia assicurativa anche in uno solo paesi UE  

richiedere documentazione assicurativa. 

Può consistere in:

  • Carta verde

  • Polizza frontiera

  • Polizza con compagnia autorizzata esercitare RCA in Italia

Per le formalità di ogni Stato inerenti la copertura assicurativa vedi le relative sezioni START. Salvo che non sia indicata l'esenzione, verrà considerato l'obbligo della copertura assicurativa. Il veicolo si considera quindi assicurato in una delle seguenti ipotesi:

  • Munito di carta verde rilasciato dallo stato di immatricolazione della targa

  • Munito di assicurazione contratta con compagnia  autorizzata ad esercitare RCA in Italia

  • Munito di polizza di frontiera di cui all’art.1 della legge 7 agosto 1990 n. 242 e successive modificazioni

            

 

CARTA INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE

Più conosciuta con la denominazione di "CARTA VERDE" è il documento che estende la validità della copertura RC auto al di fuori dello Stato in cui è stipulata. Il certificato internazionale d'assicurazione è rilasciato da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

È valido nei Paesi dell'Unione europea e in 23 Paesi extracomunitari in Europa, Asia e Africa (dato aggiornato all'autunno del 2000 e soggetto a continue variazioni). Nei Paesi della Comunità ed in alcuni stati terzi, essendo stati stipulati specifici accordi di garanzia reciproca, la circolazione internazionale avviene normalmente sulla base del solo possesso della targa , che vale come documento probatorio di garanzia assicurativa (purchè il veicolo risulti immatricolato), quindi la Carta internazionale di assicurazione NON E' obbligatoria.

 

La scadenza del documento è la stessa della polizza RC auto cui è legato. La Carta verde può essere rilasciata sia dall'agente che ha emesso la polizza sia da un ufficio di assistenza turistica come quelli che si trovano alle frontiere.

Alcune compagnie lo rilasciano automaticamente e gratuitamente all'atto della stipula o del rinnovo della polizza, mentre in caso di richiesta del cliente il costo si aggira sui 2,58 euro (5.000 lire). Tale cifra sale se ci si rivolge a un ufficio di frontiera.

 

SISTEMI DI SICUREZZA

Come già detto per i documenti assicurativi nazionali, anche questi documenti sono a volte dotati dei seguenti sistemi di sicurezza, in alcuni casi i documenti assicurativi rilasciati all'estero hanno sistemi di sicurezza superiori a quelli utilizzati per i documenti italiani, questi sistemi sono:

  • FILIGRANA

  • REAZIONI AGLI U.V.

  • MICROSCRITTURE

  • OLOGRAMMI

Il problema e che questi sistemi non sono conosciuti e come se non bastasse le compagnie cambiano molto spesso gli stampati, questo non agevola le conoscenze e quindi il controllo da parte dei personale di Polizia su strada.

 

MODALITA' DI CONTROLLO

Anche per quanto riguarda il controllo di questa documentazione vale quanto gia detto per i documenti italiani dello steso tipo.

In particolare nel corso del controllo visivo e tattile l’operatore dovrà concentrarsi in particolare sui seguenti aspetti:

  • Compilazione (che non vi siano errori di battitura, compilazione ecc..

  • Sistemi di sicurezza (che ove previsto siano presenti Filigrana, reazione U.V., microscritture, ecc.)

  • Dimensioni (che siano rispettate le dimensioni originali e che i bordi siano uniformi)

  • Periodo di emissione

  • Numero del documento (ove previsto che sia apposto con tecnica tipografica)

  • Qualità della stampa (che non sia prodotta attraverso fotocopiatura o con stampa ad inchiostro, che il colore e la stampa siano ben definiti. Nei falsi documenti ottenuti con tecniche fotografiche o fotostatiche i colori non sono praticamente mai coincidenti con quelli originali).-

  • Verificare attentamente che le tecniche di stampa siano quelle utilizzate per quel documento:

    • Stampa tipografica (o rilievografica)

    • Stampa litografica (o offset)

  • E che non si tratti invece di stampe artigianali:

    • Fotocopia a colori

    • Stampa al laser

    • Stampa termica a colore (getto d’inchiostro procedimento ink-jet)

  • Che non vi siano abrasioni e/o scoloriture in corrispondenza dei dati relativi al veicolo o nelle date di emissione o scadenza del documento. Le abrasioni possono essere;-

    • Meccanica

    • Chimica

Riepilogo procedura ufficio fino alla confisca

 

INFRAZIONE ACCERTATA

 
 

in flagranza

 

A seguito indagini

 
 

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  • Redazione verbale

  • Sequestro amministrativo

  • Invio verbale Prefettura entro 24 ore

  • Custodia veicolo

 
  • Redazione verbale
 
 

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Dopo 60 gg comunicazione Prefettura

 
     

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Emissione ordinanza prefettizia da ottemperare entro 30 gg

 
 

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ottemperata

 

Non ottemperata

 
 

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  Restituzione veicolo e comunicazione Prefettura  

alienazione veicolo

 

 

MODULO OPERATIVO

Non appena individuata la documentazione sospetta, tramite il comando di appartenenza l’operatore procederà ad un primo controllo.

La verifica avviene via fax presso l' Ufficio Centrale Italiano, UCI, che è l'Ufficio Nazionale di Assicurazione per l'Italia per i veicoli a motore in circolazione internazionale.

Costituito nel 1953, opera come Bureau per l'Italia nell'ambito del sistema della Carta Verde istituito in Europa dal Sottocomitato dei Trasporti su strada della Commissione per l'Europa dell'ONU. L'UCI si occupa di gestire le problematiche relative al risarcimento dei danni causati sul territorio italiano da veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolano temporaneamente in Italia e, con alcune particolarità, anche degli incidenti subiti all'estero da veicoli italiani. Tutto questo avviene sulla base di convenzioni stipulate con gli omologhi Uffici Nazionali di Assicurazione (Bureaux) costituiti negli altri paesi aderenti al sistema della Carta Verde.

Attenzione l'UCI effettua accertamenti solo nel caso si tratti di veicoli provenienti da stati per il quale il documento è obbligatorio, quindi sono esclusi TUTTI gli Stati della Comunità Europea e gli stati extracomunitari con i quali sono stati stipulati specifici accordi.

L'accertamento è abbastanza veloce, ma non immediato, ne esiste al momento un collegamento telematico che consenta questo tipo di accertamenti, l'UCI ricevuta la richiesta la gira al Bureaux della nazione che risulta emissaria del documento, questo ne accerta la validità e lo comunica all'UCI che a sua volta risponde al comando richiedente, inutile dire che passano alcuni giorni.

Gli stessi accertamenti, ma sempre con gli stessi tempi di risposta, se non superiori, possono essere svolti utilizzando altri canali ufficiali:

  • INTERPOL

  • RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE  IN ITALIA (CONSOLATI)

  • UFFICI NAZIONALI DI ASSICURAZIONE (BUREAUX) DELLO STATO OVE E' STATA STIPULATA LA C.I.A.

Tutte le richieste andranno formulate in modo formale in modo da disporre dell'esito dell'accertamento scritto, da allegare alla successiva Comunicazione di notizia di reato.

Le successive operazioni sono:-

  • procedere al sequestro amministrativo del veicolo ai sensi dell’art. 193 CdS, citando nel corpo del verbale le circostanze dell’avvenuta violazione ( anche per dare al Prefetto del luogo tutti gli elementi per determinare la sanzione ai sensi dell’art. 210 CdS e 21 L. 689/81).

  • Redigere verbale di contestazione violazione amministrativa per la mancata copertura assicurativa, art. 193 CdS.

  • Procedere al sequestro penale della falsa documentazione, redigendo verbale di sequestro ai sensi dell’art. 354 C.P.P.

  • Procedere a redigere verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina di difensore dell'indagato.

Successivamente entro le 48 ore (convalida sequestro), si procederà a trasmettere gli atti penali attraverso una comunicazione notizia di reato alla Procura della Repubblica competente per territorio.

Ulteriore comunicazione andrà trasmessa alla Prefettura competente per territorio con trasmissione degli atti amministrativi redatti.

 

Questa sezione è stata realizzata grazie al contributo di:

DI MAURO Antonello - LA RIZZA Pinomassimo - MARCHI Maurizio - AMBROSI Angelo - SANTI Enrico

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Copyright © 2001 World's Vehicle Documents - Ultimo aggiornamento: 29.08.2005