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ITALIA |
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PATENTE NAZIONALE DI GUIDA DRIVING LICENSE PERMIS DE CONDUIRE PERMISO DE CONDUCIR |
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PERMESSO INTERNAZIONALE DI GUIDA INTERNATIONAL DRIVING PERMIT PERMISO INTERN. DE CONDUCIR |
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CARTA DI CIRCOLAZIONE CERTIFICAT D’IMMATRICULATION CERTIFICATE OF REGISTRATION |
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VARI |
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VARIE |
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Per maggiori informazioni sui documenti italiani si veda la pubblicazione "I DOCUMENTI ITALIANI" |
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PATENTE NAZIONALE DI GUIDA |
In Italia sono attualmente in uso sette modelli di patente tuttora validi:
Modello MC 701/MEC, tuttora il documento più diffuso, in fase di progressiva sostituzione ed in uso dal 1974 al 1989
Modello MC 701/N in uso
dal 1989 al 1990
Modello MC 701/C in uso dal 1990 al luglio 1995
Modello MC 701/D in uso
dal luglio 1995 al 01.07.1996
Modello MC 701/E in uso dal 01.10.1995
Modello MC 701/F in uso dal 01.07.1996 al 13.10.1999
Modello MC 720 F in uso dal 14.10.1999
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Modello MC 720 F in uso dal 14.10.1999 La patente di guida, in Italia, è rilasciata dagli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile, i quali dipendono dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione. |
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Vedi tutti i modelli |
Rispetto alla natura giuridica di questo tipo di documento, brevemente si può affermare che si tratta di autorizzazione amministrativa, rilasciata previo accertamento della presenza dei prescritti requisiti psicofisici, tecnici e morali da parte del titolare.
Si ricorda che sono autorizzazioni amministrative quegli atti pubblici con i quali la pubblica amministrazione, nell’esercizio di un’attività discrezionale in funzione preventiva, rimuove il limite legale che si frappone all’esercizio del diritto soggettivo in presenza di determinate condizioni.
In Italia la patente di
guida assume anche carattere di documento idoneo a consentire l’identificazione
personale; a tal proposito si rimanda alla circolare n. 41 del Ministero degli
Interni del 18 maggio 1998, con la quale si esprimeva parere favorevole
in ordine a considerare tale documento come idoneo
all’identificazione personale.
Il parere espresso si fonda in particolare sul dettato della norma dell’art.292
del R.D. 6 maggio 1940, n.635, (regolamento di
esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza), che attribuisce
carattere di documento equipollente alla carta di identità ad ogni documento
munito di fotografia e rilasciato da una Amministrazione dello Stato dal
Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
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PERMESSO INTERNAZIONALE DI GUIDA |
Il permesso internazionale di guida, in Italia, viene rilasciata dagli Uffici della Motorizzazione Civile, ha validità di TRE anni, e comunque non superiore a quella della patente italiana.
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L'attuale modello fa riferimento alla convenzione di Vienna del 1968. Per ottenere il permesso internazionale di guida è necessario:
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CARTA DI CIRCOLAZIONE |
In Italia sono stati sinora prodotti i seguenti differenti tipi di carta di circolazione per autoveicoli:
Modello MC 802 (motocicli) in uso fino al 1977; Modello MC 803 (altri motocicli) in uso fino al 1977; Modello MC 804 (autovetture) in uso fino al 1977; Modello MC 805 (autobus) in uso fino al 1977; Modello MC 806 (autoveicoli persone e cose) in uso fino al 1977; Modello MC 807 (autocarri) in uso fino al 1977; Modello MC 808 (veicoli per trasporti specifici) in uso fino al 1977; Modello MC 809 (rimorchi) in uso fino al 1977; Modello MC 810 (veicoli eccezionali) in uso fino al 1977; Modello MC 820 (trattrici agricole) in uso fino al 1977;
Modello MC 804 A in uso fino al 1977;
Modello MC 804 MEC (il documento è stato emesso in quattro versioni)
Modello MC 804 N in uso
Modello MC 804 F in uso
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Il modello MC.820/F è stato utilizzato a partire dal 23.11.1999 ed è tuttora in uso. In attuazione della direttiva 1999/37/CE, in Italia sono stati adottati due decreti ministeriali. Con il decreto ministeriale 2 novembre 1999 è stato definito il nuovo modello della carta di circolazione italiana dei veicoli, mentre con il successivo decreto ministeriale 14 febbraio 2000 è stata data piena attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva. Sulla nuova C.d.C. non sono apposti timbri. |
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FOGLIO COMPLEMENTARE |
Il foglio complementare è quel documento che il P.R.A. ha rilasciato fino alla riforma del 1992 per ogni mezzo iscritto nei suoi archivi (D.M. 514/92). Oggi risulta sostituito dal Certificato di Proprietà.
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Tale documento riportava:
- il numero di targa
Su di esso venivano annotate - in stretto ordine
cronologico - tutte le vicende del veicolo: passaggi di proprietà, iscrizioni e
cancellazioni di ipoteca, variazioni di residenza, ecc. |
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CERTIFICATO DI PROPRIETA' |
Il Certificato di Proprietà (CdP) è quel documento che il P.R.A. rilascia in seguito alla riforma del 1992 per ogni mezzo iscritto nei suoi archivi (D.M. 514/92) ed attesta l'effettiva proprietà del veicolo. Tale documento ha sostituito il foglio complementare. Non essendo un documento di circolazione, non deve essere conservato in automezzo, ma a casa propria.
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Al momento dell'acquisto di un automezzo nuovo o
usato, occorre effettuare una scrittura privata
presso un notaio che deve autenticare la firma del
venditore. Se la data di immatricolazione
dell'automezzo è precedente al 1993 (e quindi si è
in possesso del solo Foglio Complementare), l'atto
notarile deve essere in duplice copia (devono essere
trasmesse al P.R.A. - Pubblico Registro
Automobilistico).
Il CdP riporta: |
Il CdP svolge più funzioni:
- sostituisce il vecchio foglio complementare
- attesta lo stato giuridico-patrimoniale del
veicolo
- può costituire nota di richiesta per successive
pratiche al P.R.A.
- può essere utilizzato (sul retro) come supporto
per la dichiarazione di vendita
- costituisce supporto per l'attestazione
dell'identità e della residenza
- costituisce ricevuta per gli importi versati.
In sintesi, il CdP è:
- nota di presentazione per molti tipi di pratiche
al P.R.A.
- atto di vendita
- attestazione di identità e di residenza.
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CERTIFICATO DI RADIAZIONE |
Il
Certificato di Radiazione
(CdR) è quel documento che il
P.R.A. rilascia in seguito alla riforma del 1992 per
ogni mezzo che sia stato cancellato dai suoi archivi
(D.M. 514/92).
Tale documento riporta:
- il numero di targa
- i principali dati relativi al veicolo
- i dati dell'ultimo proprietario
- la data di consegna del veicolo al demolitore (o
al concessionario)
- la data in cui viene annotata la cessazione della
circolazione al P.R.A.
Il CdR svolge più funzioni:
- costituisce prova dell'avvenuta e definitiva
cancellazione dagli archivi del P.R.A. del veicolo
- costituisce ricevuta per gli importi versati.
Il Certificato di Radiazione è in tutto identico,
nella forma, al Certificato di Proprietà.
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CERTIFICATO PER CICLOMOTORE |
In Italia sono stati prodotti i seguenti modelli di certificati per ciclomotore:
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CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE CICLOM. |
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Modello MC.821/D |
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TARGHE PER VEICOLI |
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In Italia il sistema di targatura è distinto per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. queste differenze riguardano sia le modalità del rilascio che quelle di apposizione di quest'ultime sul veicolo. La targa ha natura giuridica di certificazione amministrativa in quanto la sua funzione è quella di identificare il veicolo su cui è apposta. La sua contraffazione o alterazione è punita dall'art. 477 c.p.. |
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Targa di identificazione per ciclomotore in uso dal 14 luglio 2006
La nuova targa è composta da sei caratteri alfanumerici. Il fondo della targa e' bianco i caratteri sono in nero. Il raggio di curvatura della targa imbottitura è di 5 mm., la coloritura in nero dell'imbottitura del bordo perimetrale è di 4 mm.. Lo spessore dei caratteri sono di 5 mm., mentre l'imbottitura del marchio della Repubblica italiana è di 0,5. La targa è ricoperta da pellicola retroriflettente autoadesiva. Per la sua funzione e per la presenza dell’emblema della Repubblica, la nuova targa conserva il carattere di atto pubblico recante il sigillo dello Stato e, quindi, la sua contraffazione o alterazione integra gli estremi dei reati di cui agli artt. 467 e seguenti del Codice Penale. |
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Contrassegno per ciclomotore in uso dal 1995 fino al 14 luglio 2006
Il contrassegno di identificazione per
ciclomotore
consiste in un codice alfanumerico di 5 caratteri che viene assegnato
dalla Direzione generale della Motorizzazione Civile direttamente alla
persona, purchè abbia compiuto i diciotto anni di età. |
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Per maggiori informazioni vedi la sezione dedicata alle targhe Italiane |
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Questa sezione è stata realizzata grazie al contributo di:
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