|
|

 |
|
|
|

IN COLLABORAZIONE CON


|
|
APPROFONDIMENTI

PARTECIPA AI NOSTRI
CORSI

 |
|
|
CONVENZIONI INTERNAZIONALI
 |
|
 |
|
G ran parte delle norme che, in
generale, regolano la circolazione stradale, in particolare le
disposizioni che concernono i documenti di guida, derivano da accordi
internazionali cui l’Italia ha aderito.
|
 |
Dopo la prima guerra mondiale lo sviluppo
tecnologico, si spostò dal settore bellico a quello industriale, in
particolare lo sviluppo dei veicoli a motore andò a contribuire
all'ampliamento delle frontiere dei trasporti sia delle cose che delle
persone. Notevole fù l'incremento dei traffici internazionali e del
trasporto su strada, e di conseguenza si resero necessari degli accordi
comuni che facilitassero lo spostamento di persone e cose. Gli accordi
internazionali che andarono a disciplinare la materia sono le Convenzioni.
|
-
convenzione internazionale di Parigi del 24 aprile 1926;
-
convenzione Internazionale stipulata a Ginevra nel
19 settembre 1949;
-
convenzioni Internazionali stipulate a Vienna l’8
novembre 1968.
Oltre a quanto stabilito nelle citate
Convenzioni, sulla base dell'Articolo 3/4° comma della Convenzione di
Vienna del 1968 sono riconosciuti tutti i documenti di guida rilasciati da
uno Stato sulla base di accordi unilaterali o bilaterali tra diversi
Stati. Questo principio legittima l'emissione e il riconoscimento di tutti
i documenti di guida comunitari istituiti dalle varie Direttive CE ed in
deroga al disposto delle Convenzioni consente ai singoli Stati di
stipulare accordi bilaterali al fine dei ottenere il riconoscimento
reciproco dei documenti di guida.
Il
conducente straniero che circola sul nostro territorio, deve essere munito
di documenti di guida che abbiano le caratteristiche previste dalla
Convenzione di Vienna del 8 novembre 1968, o della Convenzione di Ginevra
del 19 settembre 1949, o quantomeno che detta patente sia riconosciuta dal
nostro Stato in virtù di un accordo internazionale con il Paese che l’ ha
rilasciata.
Evidentemente è essenziale, in fase di controllo, conoscere le
caratteristiche di tali documenti, fissati della convenzioni
internazionali di riferimento.
|
Convenzione internazionale
chiusa a Parigi il 24.04.1926
Lo scopo della prima Convenzione, quella di
Parigi del 1926 era di quella di fissare il concetto comune di VEICOLO, di
stabilire quali fossero i dispositivi indispensabili e la documentazione
necessaria allo stesso per circolare. Fissava poi norme comuni alla
segnaletica stradale al fine di consentire ai conducenti di individuare
anche all'estero le situazioni di pericolo. Stabiliva poi un concetto
fondamentale all' articolo 8 , ancor oggi richiamato nell'articolo 135 del
Codice della strada, che:"il conducente di un autoveicolo che circoli
in un determinato Paese è tenuto a conformarsi alle leggi ed ai
regolamenti in vigore nel Paese medesimo, per ciò che concerne la
circolazione".
In merito alla patente di guida l' articolo
6 della Convenzione di Parigi del 24 aprile 1926 citava:
Nessuno può
guidare un autoveicolo senza aver ottenuto a questo scopo
un’autorizzazione da un autorità competente o da un’associazione a ciò
abilitata dall’autorità medesima. Detta autorizzazione verrà rilasciata a
seguito di una prova e non potrà essere rilasciata a persone di età
inferiore ai 18 anni”.
Sempre la stessa convenzione
prevedeva che il soggetto che conduceva veicoli all'estero doveva
possedere un "permesso internazionale di condurre" rilasciato sulla
base dei modelli previsti agli allegati D ed E della convenzione. Tali
permessi, redatti nella lingua dello Stato rilasciante, avevano validità
di un anno e consentivano di condurre le categorie di autoveicoli per le
quali erano rilasciati.
L'Italia firmò questa
convenzione il 24 ottobre 1929 e vi aderì definitivamente dal 24 ottobre
1930. Attualmente per quanto riguarda il nostro Stato non ha più alcun
valore in quanto ampiamente superata e sostituita dalle successive
convenzioni, mentre nel mondo vi sono alcuni Stati che la utilizzano come
convenzione di riferimento.
|
|

|
Convenzione
di Parigi
del 24 aprile 1926
(italiano)
Scheda
di controllo documentale
Campo
d'applicazione
(firma) |
|
Convenzione sulla circolazione stradale
Ginevra, 19
settembre 1949
Con il passare degli anni
l'incremento del traffico stradale evolveva velocemente tanto che si rese
necessario redigere un nuovo accordo che facesse fronte a tali esigenze.
L'obiettivo del legislatore era quello di regolamentare la materia in modo
coerente ed organico. agevolando la circolazione internazionale al fine di
produrre vantaggi economici conseguenti allo spostamento delle merci e
delle persone.
I principi ispiratori della
convenzione di Ginevra furono chiaramente indicati nell'articolo 1:
"Gli Stati contraenti, pur conservando il
diritto di disciplinare l'uso delle proprie strade, convengono che
queste serviranno alla circolazione internazionale secondo le norme
previste dalla presente convenzione. Gli Stati contraenti non saranno
tenuti ad accordare i benefici della presente convenzione agli
autoveicoli, rimorchi o conducenti che saranno rimasti senza
interruzione nel loro territorio per un periodo superiore ad un anno".
La Convenzione del 49 come la
precedente del 1926 interveniva sulle caratteristiche dei veicoli, su
quelle della segnaletica e sui documenti richiesti per la guida dei
veicoli.
La Convenzione di Ginevra del 19 settembre 1949 fu firmata
dall'Italia e recepita con la Legge n. 1049 del 19 maggio 1952.
Attualmente per quanto riguarda il nostro Stato questa convenzione non
ha più alcun valore in quanto ampiamente superata e sostituita dalla
successiva convenzione di
Vienna, 8 novembre 1968, alla quale il nostro Stato fa riferimento,
e che
all'art 48 indica abrogate e sostituite, nelle relazioni con le Parti
contraenti, le Convenzioni di Parigi del 1926, di Washington del 1943 e di
Ginevra del 1949, mentre nel mondo
vi sono alcuni Stati che la utilizzano come convenzione di riferimento.
|
|

|
Ginevra
del 19 settembre 1949
(inglese)
Scheda
di controllo documentale
Campo
d'applicazione
(firma)
|
|
Convenzione sulla circolazione stradale
Vienna,
8 novembre 1968
La Convenzione sul traffico
stradale aperta per firma a Vienna 8 novembre 1968, è entrata in vigore
il 21 maggio 1977, così come previsto dall’articolo 47 della stessa
convenzione, registrata il 21 maggio 1977, al n. 15705.
La Convenzione era
preparata e venne aperta per la firma dalle Nazioni Unite a Vienna nel
corso della convenzione tenutasi dal 7 ottobre a 8 novembre 1968. Fu
convocata dal Segretario generale delle Nazioni Unite come conseguenza
delle decisioni 1129 (XLI) e 1203 (XLII) 2 adottate dal consiglio economico
e sociale delle Nazioni Unite tenutesi il 26 maggio 1966 e 27 luglio 1967.
La stessa Conferenza preparò ed aprì per firma anche la Convenzione sui
Segnali stradali.
Dalla sua prima stesura la convenzione è stata più volte modificata,
in particolare.
-
Accordo Europeo completante la Convenzione sulla circolazione
stradale aperta per la firma a Vienna 8 novembre 1968,
approvato dal Comitato del Trasporto Terrestre
della Commissione Economica per l'Europa il 1 maggio 1971;
-
Versione con emendamenti entrati in Vigore in data
3
settembre 1993;
-
Versione con emendamenti entrati in Vigore in data
28 marzo 2006;
La legge italiana n. 308 del 5 luglio
1995, oltre alla ratifica ed esecuzione delle convenzioni, con annessi,
firmate a Vienna l’8 novembre 1968, sulla circolazione stradale e sulla
segnaletica stradale, ha ratificato ed aderito agli accordi europei, con
annessi, firmati a Ginevra il 1 maggio 1971, sulle stesse materie ed a
protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1 marzo 1973, sui segnali
stradali e loro esecuzione n. 308 del 5 luglio 1995
La legge di ratifica oltre
a tradurre il testo originale in francese della Convenzione, negli
allegati 6 e 7 ha fissato tra l’altro le caratteristiche che devono avere
i documenti di guida che sono poi gli stessi che in origine aveva
stabilito la predetta Convenzione.
Va chiarito, in quanto di estrema importanza, che, la legge Italiana
n. 308 del 5
luglio 1995, ha si ratificato sia la convenzione originale del 68 che le
successive modifiche firmate a Ginevra il 1 maggio 1971, per quanto
riguarda gli allegati 6 e 7 che fissano le caratteristiche del documenti
ha fatto riferimento al testo originale della convenzione.
Alla
sua entrata in vigore, la presente Convenzione abroga e
sostituisce, nelle relazioni tra le Parti contraenti, la Convenzione
internazionale relativa alla circolazione automobilistica e la
Convenzione internazionale relativa alla circolazione stradale
firmate a:-
-
Parigi il 24 aprile 1926,
-
la
Convenzione sulla regolazione della circolazione automobilistica
interamericana aperta alla firma a Washington il 15.12.1943
-
la
Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a
Ginevra il 19 settembre 1949.
|
|

|
Vienna
del 8 novembre 1968
 Legge
5 luglio 1995
n. 308 (ratifica)
Scheda
di controllo documentale
Campo
d'applicazione
(firma)
|
|

|
Vienna
del 8 novembre 1968 (con emendamenti)
Scheda
di controllo documentale
(con emendamenti)
Campo
d'applicazione
(firma)
|
Gli argomenti contenuti in questa sezione, data la loro
riservatezza, non sono integralmente consultabili in linea.
Per saperne di più vedi le nostre
pubblicazioni o partecipa ai nostri corsi.
Copyright © World's Vehicle Documents | |
 | |