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Tratto da
CROCEVIA febbraio 2007 numero
2
Quando
è iniziata questa avventura, pochi di noi si sarebbero posti problemi di
carattere giuridico, all’epoca ci preoccupavamo più di capire come erano
fatti questi benedetti documenti e come potevamo riconoscere i falsi da
quelli originali.
Per
questo ho passato questi ultimi anni a raccogliere, catalogare, valutare
tutti i documenti possibili, creando una banca dati che permettesse, di
accertare, nel corso del normale servizio,
la genuinità dei documenti esibiti, (vedansi Banca Dati sul sito
www.patentistraniere.it).
Ora,
invece, vista la mole dei falsi scoperti e, quindi, dei conseguenti
procedimenti penali sono sorti problemi giuridici che, nostro malgrado,
ci tocca affrontare, così anche uno come me, non avvezzo a tali
questioni, deve necessariamente districarsi tra cavilli giuridici che
non mi sono del tutto congeniali, così come non è mia abitudine
discutere o peggio ancora commentare le sentenze.
Ma così
è, e allora è bene chiarire alcuni concetti che hanno indotto ad alcune
interpretazioni della norma penale creando imbarazzo e sconforto in
alcuni uffici di Polizia.
Tra gli altri,
si è posto il problema dell’efficacia della legge penale nello spazio
(competenza territoriale) per i reati commessi dallo straniero nel
territorio italiano relativamente all’uso di un falso documento di guida
(patente nazione o permesso internazionale di guida) di presunta
emissione estera.
Per la verità
il problema sembrava non porsi in quanto nella stragrande maggioranza
dei casi non si erano sollevate questioni sulla competenza del giudice
italiano per reati di falsità in atti di supposta emissione estera, fino
a quando è intervenuta una recente sentenza del G.I.P. di Piacenza, il
quale accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, disponeva
l’archiviazione del procedimento.
Evidentemente,
da più parti, è sorta una seria preoccupazione dovuta alla necessita di
provare, in caso di sequestro di una falsa patente di guida, che la
stessa sia stata prodotta nel nostro paese altrimenti si sarebbe
rischiata l’archiviazione del procedimento con la vanificazione di tutta
l’attività di Polizia.
Dico subito
che il problema, a mio giudizio non si pone, ma andiamo per ordine:
intanto, anche se ai più è chiaro, è necessario inquadrare prima la
natura dei documenti di cui si tratta e poi la fattispecie penale che
trova applicazione in questi casi.-
Rispetto alla
natura giuridica di questo tipo di documento(patente di guida
nazionale), in breve, si può affermare che si tratta di
un’autorizzazione amministrativa rilasciata previo accertamento del
possesso dei requisiti psicofisici, tecnici e morali del titolare.
In sostanza
sono autorizzazioni amministrative quegli atti mediante i quali la
pubblica amministrazione, nell’esercizio di un’attività discrezionale in
funzione preventiva, rimuove il limite legale che si frappone
all’esercizio di un diritto soggettivo, già esistente in capo al
soggetto da autorizzare.
Infatti, fin
dall’origine la patente nasce come autorizzazione di polizia così come
citava il R.D. 1740 del 1933; tutt’oggi oltre ai requisiti fisici e
psichici al titolare vengono richiesti i requisiti morali, anche se
l’avvento del DPR nr. 575 del 19/04/94 dal 01/05/95 ha trasferito la
competenza al rilascio dalla Prefettura all’ufficio Provinciale del
Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione), che al momento
del rilascio deve comunque darne comunicazione alla Prefettura al fine
di appurare se vi siano motivi ostativi al rilascio del documento.
Ai fini della
circolazione, la patente di guida viene trattata nel Titolo IV
dell’attuale codice della strada.
Chiarita la
natura giuridica del documento, ci si chiede quali ipotesi penali
possano essere applicate nel caso di una patente nazionale di guida
falsa, e leggendo il nostro codice penale, verrebbe istintivo rispondere
la sanzione prevista dall’art. 489 (uso di atto falso):
“Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli
precedenti, ridotte di un terzo.
Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé
o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (c.p. 476, 485, 491, 492, 493, 493-bis).”
ma ciò,
nella maggior parte dei casi, non è possibile in quanto commette tale
delitto chiunque, senza aver concorso nella falsità, fa
uso di un atto falso.
Va
chiarito che l’utilizzatore, ossia il titolare del falso documento, pur
non avendolo falsificato materialmente, per il solo fatto di averne
fatto uso, essendo consapevole della sua falsità, concorre con il
falsario nel reato di falso materiale.
A
questo va aggiunto che il concorso dell’utilizzatore con il falsario si
ha sempre solo per il fatto di aver fornito i dati personali e la
fotografia, indispensabili per completare e rendere efficace il falso
documento.
Ciò
premesso, nei casi in esame, trova piena applicazione l’art, 482
(falsità materiale commessa da privato), in relazione all’art. 477 (in
certificati o autorizzazioni amministrative):
“Se
alcuno dei fatti preveduti dagli art. 476, 477, 478 è commesso da un
privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell’esercizio delle sue
funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti
articoli, ridotte di un terzo.”
ossia
viene punito il concorso di tutte le persone che hanno partecipato al
reato con colui che ha materialmente effettuato la falsità.
In
merito la Suprema Corte si è più volte espressa ad esempio:
Cass. Pen. Sezione VI, sentenza 07.07.1987 n. 8101
Qualora un soggetto abbia commissionato a terzi la contraffazione di una
patente di guida e abbia fornito all'uopo la propria fotografia da
applicare al posto di quella dell'intestatario del documento, risponde
sia di concorso nella falsificazione materiale della patente (482 in
relaz. 477 c.p.), sia di concorso nella falsificazione del timbro della
Prefettura apposto sul documento al fine di renderlo più verosimile (469
c.p.)
Solo
per completezza aggiungo che il reato previsto e punito dall’art. 477 è
un reato di pericolo e non richiede alcun dolo specifico, essendo
sufficiente la coscienza e volontà, cosicché sussiste il reato anche
quando il falso sia stato commesso con la certezza di non produrre alcun
danno o di non realizzare lucri non dovuti o nell'eventuale opinione di
operare lecitamente, e questo perché l'oggettività del reato di falso
consiste nella lesione della pubblica fede e non dell'offesa di un altro
bene, pubblico o privato.
Tutta
questa premessa non deve essere considerata superflua perchè risulterà
indispensabile per trattare l’argomento principale ossia è punibile in
Italia il cittadino straniero che esibisce o che comunque fa uso di un
documento falso atteso che è probabile che il falso sia stato prodotto
all’estero ???.
Come
già in premessa accennato facciamo riferimento ad un episodio specifico:
In data
21.01.2004, il Signor XXXX veniva trovato in possesso di un permesso di
guida internazionale falso rilasciato dalla Repubblica dell’Equador.
Veniva
pertanto sottoposto ad indagini in ordine all’imputazione del reato di
cui all’art. 477, in relazione all’art. 482 c.p., perché:
“apponendo la propria fotografia, falsificava il permesso di guida
internazionale n. xxxxxx”.
All’esito delle indagini, ritenuta infondata la notizia di reato ed
inidonei a sostenere l’accusa gli elementi acquisiti nel corso delle
indagini, il Pubblico Ministero chiedeva l’archiviazione del
procedimento, giustificata dalle seguenti ragioni di diritto:
dopo aver rilevato nella fattispecie gli estremi del concorso nel
delitto ex 482 c.p., per avere il privato fatto uso del documento
falsificato, riteneva sussistere il difetto di giurisdizione del
Giudice Penale Italiano, ai sensi dell’art. 10 c.p. (?), poichè, nel
caso di specie, non sarebbe stato possibile sapere ove tale reato si
fosse consumato trattandosi di documento straniero!!!
Ad
un’attenta lettura, tale motivazione appare del tutto illogica e
contraddittoria, oltre che giuridicamente insostenibile.
Il P.M.,
con l’avallo della Giurisprudenza di Cassazione dallo stesso citata, ha
giustamente rilevato che attraverso l’uso del documento
falsificato si è integrato il reato di concorso nella falsificazione
ex artt. 477 e 482 c.p..
La
condotta delittuosa, ai fini della consumazione del concorso nel reato,
insomma, sarebbe consistita nell’utilizzo del documento: come
giustamente asserito dallo stesso P.M., con il supporto della richiamata
giurisprudenza, sarebbe stato l’uso a determinare il concorso nel
reato.
Ne
consegue, evidentemente, che non è affatto sconosciuto il luogo ove si è
manifestata la condotta imputabile (cioè l’uso del documento che ha
determinato il concorso): l’utilizzo è avvenuto in Italia e pertanto il
concorso si è prodotto in Italia con ogni conseguenza in ordine alla
Giurisdizione.
Tale
percorso, puramente logico, è parallelamente suffragabile da ragioni più
squisitamente giuridiche!
A tal
proposito, si deve preliminarmente rilevare che la pronuncia in esame è
affetta da un palese errore giuridico ove fa riferimento, per escludere
la giurisdizione del Giudice Italiano, all’art. 10 c.p..
La
norma in parola, infatti, non può trovare applicazione nel caso di
specie in quanto diretta a disciplinare altre diverse ipotesi delittuose
e, in particolare, il delitto comune dello straniero all’estero, punito
con l’ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno. Non
è il nostro caso!!!
Diversamente da quanto erroneamente sostenuto dal P.M., a parere di chi
scrive, nel caso di specie trova applicazione l’art. 6 c.p. il quale
recita testualmente: “Chiunque commette un reato nel territorio dello
Stato è punito secondo la legge Italiana. Il reato si considera commesso
nel territorio dello Stato, quando l’azione o la omissione che lo
costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi
verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione od omissione”.
Interessante, in quanto di diretta applicazione al caso in esame, è la
giurisprudenza correlata alla norma de qua in ordine al concorso di
persone.
Insegna
al riguardo il Supremo Collegio che “Il reato concorsuale si considera
commesso in Italia da parte di tutti i concorrenti anche se taluno di
essi abbia materialmente operato stando all’estero” (Cass. Pen., Sez III,
17.11.1988, n. 11149) ed ancora “In relazione a reati commessi in parte
anche all’estero, ai fini dell’affermazione della giurisdizione italiana
è sufficiente, a norma dell’art. 6 c.p., che nel territorio dello Stato
si sia verificato l’evento o sia stata compiuta in tutto o in parte
l’azione, con la conseguenza che, in ipotesi di concorso di persone,
perchè possa ritenersi estesa la potestà punitiva dello stato a tutti i
compartecipi e a tutta l’attività criminosa, ovunque realizzata, è
sufficiente che in Italia sia stata posta in essere una qualsiasi
attività di partecipazione da parte di uno qualsiasi dei concorrenti, a
nulla rilevando che tale attività parziale non rivesta in sè carattere
di illiceità, dovendo essere intesa come frammento di un unico iter
delittuoso da considerarsi come inscindibile; la circostanza che
l’autore, o gli autori del reato siano già stati giudicati all’estero
per lo stesso fatto, non è di ostacolo alla rinnovazione del giudizio in
Italia, atteso che nel nostro ordinamento, salvo diversi accordi a
livello internazionale, non vige il principio del ne bis in idem
internazionale” (Cass. Pen., Sez. VI, 06.04.2000, n. 4284).
Alla
luce dei principi appena richiamati, si deve concludere che, nel caso in
esame, non solo è punibile in Italia chi ha utilizzato il documento
falso (e pertanto ha concorso nella falsificazione), ma, astrattamente,
sarebbe soggetto alla giurisdizione del Giudice Italiano lo stesso
autore materiale della falsificazione (ovunque egli abbia operato).
Il P.M.,
in buona sostanza, contraddice e trae in errore se stesso perdendo di
vista quale sia stata la condotta imputabile che, nella prima parte
della motivazione, lo ha portato, giustamente, ad inquadrare il fatto
nella cornice del concorso ex artt. 477 e 482 c.p..
Ispettore Capo Polizia Stradale
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