Falsa patente di guida estera

La competenza territoriale

di Raffaele Chianca*

 

 



 

 

  


Tratto da

CROCEVIA febbraio 2007 numero 2


Quando è iniziata questa avventura, pochi di noi si sarebbero posti problemi di carattere giuridico, all’epoca ci preoccupavamo più di capire come erano fatti questi benedetti documenti e come potevamo riconoscere i falsi da quelli originali.

Per questo ho passato questi ultimi anni a raccogliere, catalogare, valutare tutti i documenti possibili, creando una banca dati che permettesse, di accertare, nel corso del normale servizio, la genuinità dei documenti esibiti, (vedansi Banca Dati sul sito www.patentistraniere.it).

Ora, invece, vista la mole dei falsi scoperti e, quindi, dei conseguenti procedimenti penali sono sorti problemi giuridici che, nostro malgrado, ci tocca affrontare, così anche uno come me, non avvezzo a tali questioni, deve necessariamente districarsi tra cavilli giuridici che non mi sono del tutto congeniali, così come non è mia abitudine discutere o peggio ancora commentare le sentenze. 

Ma così è, e allora è bene chiarire alcuni concetti che hanno indotto ad alcune interpretazioni della norma penale creando imbarazzo e sconforto in alcuni uffici di Polizia.

Tra gli altri, si è posto il problema dell’efficacia della legge penale nello spazio (competenza territoriale) per i reati commessi dallo straniero nel territorio italiano relativamente all’uso di un falso documento di guida (patente nazione o permesso internazionale di guida) di presunta emissione estera. 

Per la verità il problema sembrava non porsi in quanto nella stragrande maggioranza dei casi non si erano sollevate questioni sulla competenza del giudice italiano per reati di falsità in atti di supposta emissione estera, fino a quando è intervenuta una recente sentenza del G.I.P. di Piacenza, il quale accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, disponeva l’archiviazione del procedimento.

Evidentemente, da più parti, è sorta una seria preoccupazione dovuta alla necessita di provare, in caso di sequestro di una falsa patente di guida, che la stessa sia stata prodotta nel nostro paese altrimenti si sarebbe rischiata l’archiviazione del procedimento con la vanificazione di tutta l’attività di Polizia.

Dico subito che il problema, a mio giudizio non si pone, ma andiamo per ordine: intanto, anche se ai più è chiaro, è necessario inquadrare prima la natura dei documenti di cui si tratta e poi la fattispecie penale che trova applicazione in questi casi.-

Rispetto alla natura giuridica di questo tipo di documento(patente di guida nazionale), in breve, si può affermare che si tratta di un’autorizzazione amministrativa rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti psicofisici, tecnici e morali del titolare.

In sostanza sono autorizzazioni amministrative quegli atti mediante i quali la pubblica amministrazione, nell’esercizio di un’attività discrezionale in funzione preventiva, rimuove il limite legale che si frappone all’esercizio di un diritto soggettivo, già esistente in capo al soggetto da autorizzare.

Infatti, fin dall’origine la patente nasce come autorizzazione di polizia così come citava il R.D. 1740 del 1933; tutt’oggi oltre ai requisiti fisici e psichici al titolare vengono richiesti i requisiti morali, anche se  l’avvento del DPR nr. 575 del 19/04/94 dal 01/05/95 ha trasferito la competenza al rilascio dalla Prefettura all’ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione), che al momento del rilascio deve comunque darne comunicazione alla Prefettura al fine di appurare se vi siano motivi ostativi al rilascio del documento.

Ai fini della circolazione, la patente di guida viene trattata nel Titolo IV dell’attuale codice della strada.

Chiarita la natura giuridica del documento, ci si chiede quali ipotesi penali possano essere applicate nel caso di una patente nazionale di guida falsa, e leggendo il nostro codice penale, verrebbe istintivo rispondere la sanzione prevista dall’art. 489 (uso di atto falso):

Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli 
precedenti, ridotte di un terzo. 
Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé 
o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (c.p. 476, 485, 491, 492, 493, 493-bis).”

ma ciò, nella maggior parte dei casi, non è possibile in quanto commette tale delitto chiunque, senza aver concorso nella falsità, fa uso di un atto falso.

Va chiarito che l’utilizzatore, ossia il titolare del falso documento, pur non avendolo falsificato materialmente, per il solo fatto di averne fatto uso, essendo consapevole della sua falsità, concorre con il falsario nel reato di falso materiale.

A questo va aggiunto che il concorso dell’utilizzatore con il falsario si ha sempre solo per il fatto di aver fornito i dati personali e la fotografia, indispensabili per completare e rendere efficace il falso documento.

Ciò premesso, nei casi in esame, trova piena applicazione l’art, 482 (falsità materiale commessa da privato), in relazione all’art. 477 (in certificati o autorizzazioni amministrative):

“Se alcuno dei fatti preveduti dagli art. 476, 477, 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell’esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.”

ossia viene punito il concorso di tutte le persone che hanno partecipato al reato con colui che ha materialmente effettuato la falsità.

In merito la Suprema Corte si è più volte espressa ad esempio:

Cass. Pen. Sezione VI, sentenza 07.07.1987 n. 8101

Qualora un soggetto abbia commissionato a terzi la contraffazione di una patente di guida e abbia fornito all'uopo la propria fotografia da applicare al posto di quella dell'intestatario del documento, risponde sia di concorso nella falsificazione materiale della patente (482 in relaz. 477 c.p.), sia di concorso nella falsificazione del timbro della Prefettura apposto sul documento al fine di renderlo più verosimile (469 c.p.)

Solo per completezza aggiungo che il reato previsto e punito dall’art. 477 è un reato di pericolo e non richiede alcun dolo specifico, essendo sufficiente la coscienza e volontà, cosicché sussiste il reato anche quando il falso sia stato commesso con la certezza di non produrre alcun danno o di non realizzare lucri non dovuti o nell'eventuale opinione di operare lecitamente, e questo perché l'oggettività del reato di falso consiste nella lesione della pubblica fede e non dell'offesa di un altro bene, pubblico o privato.

Tutta questa premessa non deve essere considerata superflua perchè risulterà indispensabile per trattare l’argomento principale ossia è punibile in Italia il cittadino straniero che esibisce o che comunque fa uso di un documento falso atteso che è probabile che il falso sia stato prodotto all’estero ???.

Come già in premessa accennato facciamo riferimento ad un episodio specifico:

In data 21.01.2004, il Signor XXXX veniva trovato in possesso di un permesso di guida internazionale falso rilasciato dalla Repubblica dell’Equador.

Veniva pertanto sottoposto ad indagini in ordine all’imputazione del reato di cui all’art. 477, in relazione all’art. 482 c.p., perché:

“apponendo la propria fotografia, falsificava il permesso di guida internazionale n. xxxxxx”.

All’esito delle indagini, ritenuta infondata la notizia di reato ed inidonei a sostenere l’accusa gli elementi acquisiti nel corso delle indagini, il Pubblico Ministero chiedeva l’archiviazione del procedimento, giustificata dalle seguenti ragioni di diritto: dopo aver rilevato nella fattispecie gli estremi del concorso nel delitto ex 482 c.p., per avere il privato fatto uso del documento falsificato, riteneva sussistere il difetto di giurisdizione del Giudice Penale Italiano, ai sensi dell’art. 10 c.p. (?), poichè, nel caso di specie, non sarebbe stato possibile sapere ove tale reato si fosse consumato trattandosi di documento straniero!!!

Ad un’attenta lettura, tale motivazione appare del tutto illogica e contraddittoria, oltre che giuridicamente insostenibile.

Il P.M., con l’avallo della Giurisprudenza di Cassazione dallo stesso citata, ha giustamente rilevato che attraverso l’uso del documento falsificato si è integrato il reato di concorso nella falsificazione ex artt. 477 e 482 c.p..

La condotta delittuosa, ai fini della consumazione del concorso nel reato, insomma, sarebbe consistita nell’utilizzo del documento: come giustamente asserito dallo stesso P.M., con il supporto della richiamata giurisprudenza, sarebbe stato l’uso a determinare il concorso nel reato.

Ne consegue, evidentemente, che non è affatto sconosciuto il luogo ove si è manifestata la condotta imputabile (cioè l’uso del documento che ha determinato il concorso): l’utilizzo è avvenuto in Italia e pertanto il concorso si è prodotto in Italia con ogni conseguenza in ordine alla Giurisdizione.

Tale percorso, puramente logico, è parallelamente suffragabile da ragioni più squisitamente giuridiche!

A tal proposito, si deve preliminarmente rilevare che la pronuncia in esame è affetta da un palese errore giuridico ove fa riferimento, per escludere la giurisdizione del Giudice Italiano, all’art. 10 c.p..

La norma in parola, infatti, non può trovare applicazione nel caso di specie in quanto diretta a disciplinare altre diverse ipotesi delittuose e, in particolare, il delitto comune dello straniero all’estero, punito con l’ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno. Non è il nostro caso!!!

Diversamente da quanto erroneamente sostenuto dal P.M., a parere di chi scrive, nel caso di specie trova applicazione l’art. 6 c.p. il quale recita testualmente: “Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge Italiana. Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l’azione o la omissione che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione od omissione”.

Interessante, in quanto di diretta applicazione al caso in esame, è la giurisprudenza correlata alla norma de qua in ordine al concorso di persone.

Insegna al riguardo il Supremo Collegio che “Il reato concorsuale si considera commesso in Italia da parte di tutti i concorrenti anche se taluno di essi abbia materialmente operato stando all’estero” (Cass. Pen., Sez III, 17.11.1988, n. 11149) ed ancora “In relazione a reati commessi in parte anche all’estero, ai fini dell’affermazione della giurisdizione italiana è sufficiente, a norma dell’art. 6 c.p., che nel territorio dello Stato si sia verificato l’evento o sia stata compiuta in tutto o in parte l’azione, con la conseguenza che, in ipotesi di concorso di persone, perchè possa ritenersi estesa la potestà punitiva dello stato a tutti i compartecipi e a tutta l’attività criminosa, ovunque realizzata, è sufficiente che in Italia sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione da parte di uno qualsiasi dei concorrenti, a nulla rilevando che tale attività parziale non rivesta in sè carattere di illiceità, dovendo essere intesa come frammento di un unico iter delittuoso da considerarsi come inscindibile; la circostanza che l’autore, o gli autori del reato siano già stati giudicati all’estero per lo stesso fatto, non è di ostacolo alla rinnovazione del giudizio in Italia, atteso che nel nostro ordinamento, salvo diversi accordi a livello internazionale, non vige il principio del ne bis in idem internazionale” (Cass. Pen., Sez. VI, 06.04.2000, n. 4284).

Alla luce dei principi appena richiamati, si deve concludere che, nel caso in esame, non solo è punibile in Italia chi ha utilizzato il documento falso (e pertanto ha concorso nella falsificazione), ma, astrattamente, sarebbe soggetto alla giurisdizione del Giudice Italiano lo stesso autore materiale della falsificazione (ovunque egli abbia operato).

Il P.M., in buona sostanza, contraddice e trae in errore se stesso perdendo di vista quale sia stata la condotta imputabile che, nella prima parte della motivazione, lo ha portato, giustamente, ad inquadrare il fatto nella cornice del concorso ex artt. 477 e 482 c.p..

Ispettore Capo Polizia Stradale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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