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Tratto da IL CENTAURO anno 11 numero
95
aprile/maggio 2005
Da qualche tempo, grazie anche ad una crescente consapevolezza ed
interesse al fenomeno del falso documentale, di cui ci sentiamo in parte
orgogliosamente “responsabili”, ci viene posto il problema del
cosiddetto fenomeno del “FALSO GROSSOLANO” e del “FALSO DI FANTASIA”.
In sostanza da più parti colleghi ci segnalano le archiviazioni di
procedimenti penali aperti a carico di soggetti trovati in possesso di
falsi documenti (patenti nazionali e permessi internazionali di guida)
ritenuti dall’Autorità Giudiziaria falsi grossolani e quindi non
punibili.
Intanto va precisato che non si tratta dello stesso fenomeno ma
piuttosto le due fattispecie distinte e nettamente diverse tra loro.
Nel primo caso “FALSO GROSSOLANO” si tratta di un documento
interamente contraffatto, sulla base di un documento realmente
esistente, ma di pessima fattura di cui è facile rilevare la produzione
artigianale, ad esempio con il semplice ausilio dello scanner di un
computer. Oppure recante errori di stampa grossolani e così evidenti
tanto che chiunque può rilevare la sua falsità.
Nel secondo caso “FALSO DI FANTASIA” ci troviamo di fronte ad un
documento che, seppure di ottima fattura, non trova una reale
corrispondenza nella realtà, ossia non emula alcun documento realmente
esistente.
FALSO DI FANTASIA
In questo momento ci sono milioni di falsi documenti in uso nel
mondo, in particolare si tratta di patenti di guida e soprattutto di
permessi internazionali di guida, quest’ultimo in assoluto il documento
più falsificato al mondo, per quanto riguarda i documenti di fantasia,
la maggior parte di questi viene venduta via internet.
Diverse le categorie dei potenziali clienti, dagli adolescenti che,
in alcune parti del mondo, falsificano la loro identità solo per poter
acquistare alcool o tabacco, agli immigrati illegali, a coloro che per
qualunque motivo devono cancellare il loro passato e crearsi una nuova
identità, ai più pericolosi ricercati o terroristi. Naturalmente, come
al solito, il fenomeno è stato sottovalutato, cosi come è stato
sottovalutando il grosso potere divulgativo della rete e la facilità con
la quale è possibile trovare i siti che offrono i vari tipi di
documenti. Di fatti navigando su alcuni di questi non è difficile
imbattersi in strani annunci pubblicitari del tipo:
“PATENTE DI GUIDA INTERNAZIONALE. Ha bisogno di una patente di guida?
Avete accumulato troppi punti sulla vostra patente o avete altre
difficoltà? Desideri una patente che non può essere mai sospesa o
revocata? Desideri l'identificazione per i nightclubs o le registrazioni
dell'hotel?. CHIAMA ORA!!! ”
Personalmente ho trovato almeno una decina di questi siti i quali
promettono nel giro di qualche giorno la consegna di un permesso
internazionale di guida senza alcuna difficoltà, di solito viene solo
richiesto:
1. Il nome della persona a cui andrà intestato il permesso.
2. Due foto stesso formato del passaporto (bianco e nero o colore) cm.5
x 5. Si può trasmettere anche foto digitali in formato JPEG,
risoluzione: colore di dpi 300.
3. Luogo di nascita.
4. Data della nascita.
5. Paese di emissione: viene chiesto di fornire il paese straniero, la
provincia, o lo stato americano che si è scelto per il permesso movente
internazionale.
6. Categoria.
7. Il pagamento del dovuto, che attualmente va da 50 a 100 dollari USA.
Il tutto viene trasmesso o via E-MAIL oppure per posta presso una
casella postale anonima. Dopo massimo una settimana il richiedente
riceve il documento.
Di fatto si tratta di veri e propri documenti di fantasia che, anche
se di pregevole fattura, di nessun valore, che mancano persino dei
requisiti minimi previsti dalla convenzioni internazionali, nulla hanno
a che vedere con un permesso di guida internazionale, che per altro
negli Stati Uniti può essere rilasciato ufficialmente solamente dalle
seguenti associazioni:
• AAA – THE AMERICAN AUTOMOBILE ASSOCIATION
• NAC – NATIONAL AUTOMOBILE CLUB
Inizialmente i siti si trovavano esclusivamente negli Stati Uniti,
poi dal marzo 2001 è entrata in vigore una nuova legge federale
(Internet False Identification Prevention Act) che punisce con un anno
di prigione i gestori dei siti che forniscono templates (modelli) usati
per falsificare anche un solo documento. Se i documenti contraffatti con
l'aiuto del sito sono più di cinque la pena per chi lo gestisce può
arrivare fino a 20 anni di prigione.
In seguito a tali iniziative di legge, i siti falsari si sono ridotti
da più di 10.000 a meno di 2.000. I siti rimasti cercano di sopravvivere
aggirando la legge. Alcune società si sono spostate in altre parti del
mondo, soprattutto Canada e Regno Unito ma anche negli Emirati Arabi per
evitare la giurisdizione degli Stati Uniti, naturalmente si scelgono
stati ove tali attività non sono illegali, ossia non viene operata
nessuna censura sul web. Altre società pubblicizzano i propri prodotti
come souvenirs o dei giochi e dichiarano nel Disclaimer che essi non
sono emessi da enti governativi e che non sono finalizzati ad andare
contro la legge, anche se ne assicurano il design professionale, con
tanto di sistemi di sicurezza antifalsificazione.
Naturalmente si tratta di società ordine non meglio identificate di
cui si conosce solo il nome, una e-mail, e solo in alcuni casi una
casella di posta anonima situata in chi sa quale sperduta parte del
mondo. Queste società si dividono in diverse categorie ma le più
interessanti, a mio parere, sono quelle che si spacciano per
associazioni automobilistiche, gli stessi nomi possono trarre in inganno
un eventuale ignaro navigatore, ad esempio:
ITA – INTERNATIONAL TRAVEL ASSOCIATION
IAA – INTERNATIONAL AUTOMOBILE DRIVERS COMPANY
e sopratutto quelli emessi da I.A.D.C. (INTERNATIONAL AUTOMOBILE
DRIVER'S) che di fatto sono quelli più presenti e facilmente reperibili
sulla rete, e che, pochi sanno, in effetti sono commercializzati da
diverse società:
IADC – INTERNATIONAL AUTOMOBILE DRIVER'S CLUB
148 26th Street - Brooklyn, NY 11232 - Tel.:(718) 499-2901, (718)
499-2912 Fax: (775) 254-5143, sui siti www.driverlicense.net,
www.iadc-club.com, www.international-drivers-license.com. IADC –
INTERNATIONAL AUTOMOBILE DRIVER'S CO.
VIMAR
INTERNATIONAL - 309 Brighton Beach Ave. 2nd Fl, Brooklyn NY 11235 - Tel:
(718) 891-1661, Fax: (718) 891-2220, sul sito www.license-2000.com
IADC –
INTERNATIONAL AUTOMOBILE DRIVER'S CO., INC
IADC – INTERNATIONAL AUTOMOBILE DRIVER'S COMPANY INC.
• IADC-WORLD LLC –
P.O.Box 350513, Brooklyn, NY 11235,USA - Telephone - TOLL FREE
1-800-557-4232, (718) 332-1231, Fax - (718) 891-8159, E-mail:
gulevar@yahoo.com
Come si è visto la maggior parte di queste società hanno caselle
postali o indirizzo nel quartiere di Brooklyn, NY. Vendono
principalmente permessi internazionali di guida, in realtà si tratta di
due documenti uno formato libretto, l’altro card, sostenendo che si
tratta di documenti previsti da norme internazionali la cui emissione è
libera.
Anche se sembra trattarsi di società diverse, i documenti sono molto
uguali tra loro tanto che è facile immaginate che il materiale e la
tecnologia con cui vengono prodotti sia per tutti la stessa, forse un
fornitore uguale per tutti??
In Italia diversi di questi documenti di fantasia sono stati trovati
in possesso di extracomunitari, in particolare cinesi, ucraini,
georgiani.
FALSO GROSSOLANO
Poi c’è tutto il fenomeno dei falsi grossolani, come abbiamo già detto
si tratta di documenti interamente contraffatti, sulla base di un
documento realmente esistente, ma di pessima fattura di cui è facile
rilevare la produzione artigianale, ad esempio con il semplice ausilio
dello scanner di un computer. Oppure recante errori di stampa grossolani
e così evidenti tanto che chiunque può rilevare la sua falsità.
I più attivi in questo campo i falsari rumeni che io personalmente
definisco i più fantasiosi, di fatti non è raro trovare documenti
somiglianti agli originali ma arricchiti di ulteriore grafica non
presente negli originali.
C’è da chiedersi perché produrre un documento non del tutto identico
all’originale e rischiare di essere scoperti, i motivi sono diversi e
possono essere così riassunti:
• Rientrare nella fattispecie del falso grossolano e quindi non
essere punibili;
• Non essere in grado di riprodurre con precisione il documento
originale e quindi arricchire il falso di elementi grafici che,
specialmente ad un occhio inesperto, lo rendono più credibile.
Se poi consideriamo che nella maggior parte dei casi il personale
operante non si accorge comunque della loro falsità, si capirà perchè,
per alcuni falsari, è molto più semplice continuare ad operare con
questi sistemi.
Ma ritorniamo al problema principale, molti si chiedono è possibile
perseguire l’utilizzatore di questo tipo di documenti, come ci poniamo
con la legislazione italiana attuale che non prevede la punibilità in
caso di falso grossolano?
Il c.d. falso grossolano è una specifica figura, o meglio,
un’applicazione alle particolari fattispecie delle falsità in atti, ex
artt. 476 e ss, dell’art. 49, comma II c.p., disciplinante il reato
impossibile.
La trattazione del tema del falso grossolano, dunque, non può
prescindere dall’analisi dell’art. 49 comma II c.p. il quale recita
testualmente:
“La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità
dell’azione o per la inesistenza dell’oggetto di essa, è impossibile
l’evento dannoso o pericoloso”.
Orbene, in base alla norma in parola, i presupposti
dell’impossibilità del reato, e quindi della non punibilità, sono
l’inidoneità dell’azione e l’inesistenza dell’oggetto.
Quanto a quest’ultima, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che:
“omissis…l’inesistenza dell’oggetto materiale del reato acquista
rilevanza giuridica ed esclude la sussistenza del delitto tentato
soltanto quando esso sia inesistente in rerum natura oppure sia assoluta
ed originaria e non anche quando si sia in presenza di una mancanza
accidentale o temporanea della cosa. Il giudizio circa l’inesistenza
dell’oggetto materiale, al di fuori dell’ipotesi dell’inesistenza in
rerum natura dell’oggetto materiale del reato, deve essere accertata con
giudizio ex ante, nel senso che il giudice dovrà porsi nella stessa
condizione in cui era l’agente ed escluderà, in relazione alle concrete
circostanze ed alle maggiori conoscenze dell’agente stesso, la
sussistenza del reato, soltanto quando l’esistenza dell’oggetto appaia
improbabile allorchè viene posta in essere l’azione” (per tutte:
Cass. Pen., Sez I, 24 marzo 1992, n. 3405).
Anche per quanto riguarda il requisito dell’inidoneità dell’azione si
utilizza il c.d. giudizio ex ante (o della prognosi postuma). Più in
particolare, l’inidoneità dell’azione va intesa come assoluta ed
originaria inefficienza causale dell’azione posta in essere, rispetto
alla produzione dell’evento.
L’accertamento di questa inidoneità si fonda su di una prognosi
postuma di assoluta impossibilità (non mera improbabilità o possibilità
solo in via eccezionale) di produzione dell’evento, ponendosi a base del
giudizio ex ante tutte le circostanze esistenti al momento della
condotta, purchè note all’agente o da questi conoscibili.
Tale orientamento ha ricevuto l’autorevole avallo delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione che, già nel 1983, precisarono che:
“Ai fini della configurabilità del reato impossibile ai sensi
dell’art. 49 II comma c.p., la inidoneità dell’azione va valutata in
rapporto alla condotta originaria dell’agente, la quale per
inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato ed
indipendentemente da cause estranee o estrinseche, deve essere priva in
modo assoluto di determinazione causale nella produzione dell’evento.
L’accertamento di tale requisito, che non può prescindere dalla
considerazione del caso concreto e dal riferimento alla fattispecie
legale, deve, perciò, avere riguardo all’inizio dell’azione, la cui
inidoneità deve essere assoluta, nel senso che rispetto ad essa il
verificarsi dell’evento si profili come impossibile e non soltanto come
improbabile” (Cass. Pen., Sez. Un., 4 luglio 1983, n. 6218).
Ciò premesso, occorre ora esaminare come si attaglia l’art. 49 comma
II alle particolari ipotesi di falso ex artt. 476 e ss. c.p. tenendo in
debito conto che, tali norme, sono poste a presidio di un peculiare bene
giuridico: la pubblica fede, ossia la fiducia del pubblico in
determinati oggetti o simboli, sulla cui genuinità o autenticità deve
potersi fare assegnamento al fine di rendere certo e sollecito lo
svolgimento del traffico economico e/o giuridico; la vita di relazione
non solo sarebbe gravemente ostacolata, ma finirebbe con l’essere del
tutto inibita se ciascuno, al momento di compiere un’operazione
economica o stipulare un contratto, dovesse sempre verificare di persona
la genuinità dei mezzi di scambio o dei documenti.
Proprio il riferimento al bene protetto, e la conseguente esigenza di
verificare l’attitudine lesiva della condotta del falsario, inducono ad
escludere il reato laddove ci si trovi di fronte a forme di
falsificazione inidonee ad ingannare il pubblico.
Muovendo da questa premessa, la dottrina pressochè unanime in uno con
la costante giurisprudenza di legittimità, hanno escluso la rilevanza
penale del c.d. falso grossolano.
Ma cosa s’intendere per falso grossolano? Quando si è di fronte ad un
falso grossolano e quindi penalmente irrilevante? Le risposte a tali
quesiti sono state da tempo fornite dalla costante giurisprudenza del
Supremo Collegio ove, più e più volte, viene sancito che:
“Si può parlare di grossolanità del falso, e quindi di non
punibilità dello stesso a norma dell’art. 49 c.p. solo nelle ipotesi di
inidoneità dell’azione che renda impossibile e non soltanto improbabile
l’evento costituito dall’inganno alla pubblica fede. Occorre cioè che
l’alterazione del documento sia riconoscibile ictu oculi da una persona
normale, cioè non solo da persone qualificate, ma anche da qualsiasi
persona non di particolare ignoranza e negligenza, perché solo in tal
caso viene meno la possibilità dell’inganno alla pubblica fede
penalmente tutelata” (Cass. Pen., Sez V, 28 maggio 1985, n. 5254) ed
ancora, più recentemente:
“In tema di falso, la grossolanità della contraffazione che dà
luogo al reato impossibile, non va giudicata alla stregua delle
conoscenze e delle conclusioni di un esperto del settore. Invero la
punibilità è esclusa solo quando il falso sia ictu oculi riconoscibile
da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si
deve fare riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza
specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di
cui alcune persone possono esser dotate” (Cass. Pen., Sez V, 1
aprile 1999, n. 4254).
Fatta questa lunga, ma necessaria, premessa si può affermare che,
alla stregua del costante insegnamento della Corte di legittimità, può
dirsi “grossolano” il falso immediatamente riconoscibile, tale da non
poter far cadere in errore alcuna persona, questo vuol dire che le
conoscenze professionali dell’agente accertatore e tanto più quelle di
particolari uffici o personale esperto, non determinano di per se la
classificazione del falso grossolano o di fantasia dato che in altri
termini, ai sensi dell’art.49, II comma c.p., il reato di falso è
impossibile quando la grossolanità della falsificazione sia talmente
evidente, da risultare assolutamente inidonea a trarre in inganno la
generalità dei cittadini e non solo l’appartenete alle forze di Polizia
che dovrebbe essere addestrato a tale attività quindi avere delle
conoscenze nettamente superiori al comune cittadino.
Quindi la domanda che ci dobbiamo porre è semplice, i documenti che
sono attualmente in vendita in internet seppur di fantasia sono in grado
di trarre in inganno la generalità dei cittadini?
La risposta è sicuramente si.
Se andiamo ad analizzare uno dei documenti di fantasia più diffusi ossia
quello della IADC – INTERNATIONAL AUTOMOBILE DRIVER'S CLUB, ma per gli
altri valgono le medesime considerazioni, si può sicuramente affermare
che si tratta di un documento che per conformazione, materiale
utilizzato, fattura, è assolutamente idoneo a trarre in inganno.
La qualità di questo documento è nettamente superiore a decine di
documenti regolarmente emessi, e come se non bastasse reca persino delle
misure antifalsificazione che lo rendono sicuro anche sotto tale
aspetto.
Che dire poi dei casi, diversi in Italia, dei documenti di questo
tipo che vengono controllati e ritenuti validi, un esempio per tutti,
quello di qualche mese fa quando una pattuglia di un corpo di polizia in
servizio del nord Italia ha controllato un documento di quelli di cui si
tratta, intestato ad un cittadino russo, che ha ritirato ed inviato alla
ufficio territoriale del governo in quanto residente da oltre un anno il
Italia.
E allora se tutto questo è vero come si spiegano le decine di
archiviazioni da parte di diverse Procure Italiane, per quale motivo
queste fatti non vengono rinviati a giudizio?
Ce lo siamo chiesto anche noi e dopo un breve ma approfondito studio
dei vari casi siamo arrivati alla determinazione che l’equivoco nasce
nella redazione dei nostri atti, già dal verbale di sequestro e
successivamente nella comunicazione di reato è la stessa Polizia
Giudiziaria che indica tali documenti “PALESEMENTE CONTRAFFATTI”
definendoli di fantasia o falsi grossolani, tanto da ingenerare nel
Pubblico Ministero l’ovvia considerazione che si tratta di un documento
non idoneo a trarre in inganno e quindi chiedere l’archiviazione del
procedimento.
Bisognerà quindi cancellare dal nostro vocabolario “PALESEMENTE
CONTRAFFATTI” e, specialmente nella comunicazione di reato, prescindendo
dalle nostre conoscenze professionali, descrivere l’assoluta idoneità
del documento ad ingannare la fede pubblica (generalità delle persone).
Per chi vuole approfondire ulteriormente il fenomeno consigliamo di
consultare il nostro sito www.vehicle-documents.it, dove si trovano
diverse pagine suddivise in due sezioni: FALSI DI FANTASIA e FALSI
INTERNET, dove troverete le immagini ed indicazione dei diversi falsi
che ci sono stati segnalati. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i
colleghi che hanno collaborato e invito tutti a farlo.
Ispettore Capo Polizia Stradale
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