ARGOMENTI CORRELATI

 

 

STAMPATI - ATTI P.G.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

IN COLLABORAZIONE CON

 

APPROFONDIMENTI

 

approfondisci l'argomento partecipando ai nostri corsi

 

 

  ATTIVITA' D'INDAGINE E ATTI DI P.G.

Secondo quanto recita l’Art. 55 del vigente codice di procedura penale, la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale, svolgendo ogni indagine ed attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria.

 

Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di p. g., i quali nell’ambito delle precipue mansioni ed attribuzioni affidategli, secondo le modalità ritenute idonee, procedono ad annotare, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova, redigendo verbale degli atti.

IL VERBALE

Indica l’atto redatto da un pubblico ufficiale con funzione di documentazione e prova di fatti o atti ai quali il pubblico ufficiale assiste o che compie in prima persona.

Il verbale contiene la descrizione delle operazioni o dei fatti ai quali si riferisce:

Il contenuto del verbale è quello di cui agli Artt. 136 e 137 c.p.p.:

a)     la menzione del luogo, anno, mese, giorno e nel caso dell’ora in cui è cominciato e chiuso;

b)    le generalità delle persone intervenute, l’indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire;

c)     la descrizione di quanto l’autore del verbale ha fatto o constatato, o di quanto è in sua presenza;

d)    le dichiarazioni ricevute e l’attestazione, prima della chiusura, della avvenuta lettura dell’atto;

e)     la sottoscrizione delle persone intervenute, del pubblico ufficiale che ha redatto il verbale e del pubblico ufficiale che ha eventualmente assistito.

Si tenga presente che nell’eventualità in cui una delle persone intervenute non vuole o non può sottoscrivere ne deve essere fatta menzione nel verbale con l’indicazione del motivo.

La sottoscrizione non può essere apposta con mezzi o strumenti diversi dalla scrittura.

·         Nel caso in cui vengono verbalizzate dichiarazioni, occorre indicare:

1.     se esse sono state rese spontaneamente o mediante domanda ed in tale eventualità è sempre riprodotta anch’essa;

2.     se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante,

3.     se il dichiarante si è avvalso dell’autorizzazione a consultare note scritte.

·         Se il verbale consta di più fogli va sottoscritto alla fine di ogni foglio.

·         Le eventuali cancellature sono fatte in modo da lasciare leggere le parole cancellate (incasellate).

·         Per le variazioni o le aggiunte che occorre eseguire prima della sottoscrizione del verbale si procede inserendo delle postille che devono essere approvate mediante sottoscrizione di chi redige l’atto, se le variazioni o le aggiunte sono eseguite dopo la sottoscrizione del verbale questo deve essere nuovamente riaperto e sottoscritto da tutti.

·         Il verbale è nullo quando:

manca la designazione delle persone intervenute;

manca la sottoscrizione di chi ha redatto il verbale.

 

pyright © World's Vehicle Documents