Secondo quanto recita l’Art. 55 del vigente codice di procedura penale,
la polizia giudiziaria deve, anche di propria
iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati
a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti
necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro
possa servire per l’applicazione della legge penale, svolgendo ogni
indagine ed attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria.
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Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte dagli
ufficiali e dagli agenti di p. g., i quali nell’ambito delle
precipue mansioni ed attribuzioni affidategli, secondo le
modalità ritenute idonee, procedono ad annotare, anche
sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle
dirette alla individuazione delle fonti di prova, redigendo
verbale degli atti. |
IL VERBALE
Indica l’atto redatto da un pubblico ufficiale con funzione di
documentazione e prova di fatti o atti ai quali il pubblico ufficiale
assiste o che compie in prima persona.
Il verbale
contiene la descrizione delle operazioni o dei fatti ai quali si
riferisce:
Il contenuto
del verbale è quello di cui agli Artt. 136 e 137 c.p.p.:
a)
la menzione del luogo, anno, mese, giorno e nel caso dell’ora in cui
è cominciato e chiuso;
b)
le generalità delle persone intervenute, l’indicazione delle cause,
se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti
intervenire;
c)
la descrizione di quanto l’autore del verbale ha fatto o constatato,
o di quanto è in sua presenza;
d)
le dichiarazioni ricevute e l’attestazione, prima della chiusura,
della avvenuta lettura dell’atto;
e)
la sottoscrizione delle persone intervenute, del pubblico ufficiale
che ha redatto il verbale e del pubblico ufficiale che ha eventualmente
assistito.
Si tenga presente che
nell’eventualità in cui una delle persone intervenute non vuole o non
può sottoscrivere ne deve essere fatta menzione nel verbale con
l’indicazione del motivo.
La sottoscrizione non può essere apposta con mezzi o strumenti
diversi dalla scrittura.
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Nel caso in cui vengono verbalizzate dichiarazioni, occorre
indicare:
1.
se esse sono state rese spontaneamente o mediante domanda ed in tale
eventualità è sempre riprodotta anch’essa;
2.
se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante,
3.
se il dichiarante si è avvalso dell’autorizzazione a consultare note
scritte.
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Se il verbale consta di più fogli va sottoscritto alla fine di ogni
foglio.
·
Le eventuali cancellature sono fatte in modo da lasciare leggere le
parole cancellate (incasellate).
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Per le variazioni o le aggiunte che occorre eseguire prima della
sottoscrizione del verbale si procede inserendo delle postille che
devono essere approvate mediante sottoscrizione di chi redige l’atto, se
le variazioni o le aggiunte sono eseguite dopo la sottoscrizione del
verbale questo deve essere nuovamente riaperto e sottoscritto da tutti.
·
Il verbale è nullo quando:
manca la designazione delle
persone intervenute;
manca la sottoscrizione di
chi ha redatto il verbale.