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CAMUFFAMENTO DEL VEICOLO
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La verifica
dei dati identificativi è un’attività molto importante nel quadro generale
del contrasto ai reati di furto, ricettazione e riciclaggio di veicoli
stradali e componenti di essi ad opera di organizzazioni criminali.
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Spesso,
brillanti operazioni di polizia sono scaturite dall’attività delle
pattuglie presenti sul territorio le quali, durante l’attento esame dei
documenti di circolazione constatavano che non vi era rispondenza alcuna
tra determinati dati, ed il veicolo cui avrebbero dovuto essere abbinati.
E’
importante, infatti, per tutti gli operatori di polizia conoscere e
riconoscere, anche sommariamente, quali sono e come sono realizzati
tecnicamente i dati identificativi sia sul veicolo che sui documenti che
necessariamente, ed obbligatoriamente, devono accompagnarlo. |
Si tenga
presente che nel corso della verifica dei dati identificativi del veicolo,
l’operatore di polizia procede in virtù del disposto di cui all’Art.192
C.d.S., che lo autorizza ad ispezionare il veicolo, per verificare
l’osservanza delle norme relative alle caratteristiche e
all’equipaggiamento del veicolo medesimo.
Qualora nel
corso dell’ispezione insorgano dubbi circa la genuinità dei documenti di
circolazione o degli identificativi, si procederà all’accompagnamento del
veicolo e del soggetto che lo conduceva, presso il Reparto di appartenenza
per procedere a più approfondita attività di indagine, volta
all’identificazione del veicolo per stabilirne la lecita o illecita
provenienza.
In tali
contesti operativi, a parere di chi scrive, è sempre bene documentare
l’attività d’ispezione tramite redazione di verbale delle operazioni
compiute che sarà necessario per il proseguo dell’attività d’indagine.
Ad un primo
esame su strada, allorquando ricorrano i presupposti, l’operatore di
polizia può procedere preliminarmente ed autonomamente a:
-
esperire
gli accertamenti in banca dati riguardo al nominativo del conducente; al
numero di targa; al numero di telaio; all’eventuale precedente targa
d’immatricolazione se riportata sulla carta di circolazione; al numero di
stampato del documento di circolazione;
-
verificare presso le banche
dati la rispondenza dell’abbinamento targa – telaio;
-
verificare
la rispondenza del numero di targa riportato sui documenti con quello
presente sul veicolo;
-
verificare
la rispondenza del numero di telaio riportato sui documenti di
circolazione con quello presente sul veicolo;
-
verificare
la presenza della targhetta identificativa, che deve riportare
integralmente la sequenza identificativa del numero di telaio;
-
verificare,
ove possibile, se il tipo di motore indicato sulla carta di circolazione
corrisponda a quello presente sul veicolo per modello (tipo) ed
alimentazione.
DATI DI
IDENTIFICAZIONE ALTERATI O CONTRAFFATTI
L’alterazione
dei dati identificativi nei veicoli stradali, rientra nel novero di quelle
attività che hanno come fine ultimo quello di dissimulare la illecita
provenienza dei veicoli stessi.
La semplice contraffazione,
asportazione, sostituzione, alterazione, cancellazione o comunque
l’illegibilità della targhetta identificativa o del numero di telaio,
secondo l’Art.74 del vigente Codice della Strada, è punita con una
sanzione amministrativa laddove dette condotte non siano da porre in
relazione ai reati di ricettazione e riciclaggio (Art.648, 648 bis c.p.).
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Nonostante la
capillare azione di controllo messa in atto dalle forze di polizia e dagli
Uffici Provinciali del D.T.T., il fenomeno di dissimulazione perdura tanto
da raggiungere livelli di portata ormai internazionale riguardo al
traffico di veicoli di illecita provenienza. |
Presupposto
necessario per svolgere accertamenti approfonditi sul V.I.N. di un
veicolo, è che sussista un fondato sospetto di ritenere che l’auto, il
trattore stradale il semirimorchio, ecc., che abbiamo di fronte, sia stato
oggetto di dissimulazione circa la illecita provenienza e che si tratti
quindi un “tarocco”.
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