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  CAMUFFAMENTO DEL VEICOLO

La verifica dei dati identificativi è un’attività molto importante nel quadro generale del contrasto ai reati di furto,  ricettazione e riciclaggio di veicoli stradali e componenti di essi ad opera di organizzazioni criminali.

 

Spesso, brillanti operazioni di polizia sono scaturite dall’attività delle pattuglie presenti sul territorio le quali, durante l’attento esame dei documenti di circolazione constatavano che non vi era  rispondenza alcuna tra determinati dati, ed il veicolo cui avrebbero dovuto essere abbinati.

E’ importante, infatti, per tutti gli operatori di polizia conoscere e riconoscere, anche sommariamente, quali sono e come sono realizzati tecnicamente i dati identificativi sia sul veicolo che sui documenti che necessariamente, ed obbligatoriamente, devono accompagnarlo.

Si tenga presente che nel corso della verifica dei dati identificativi del veicolo, l’operatore di polizia procede in virtù del disposto di cui all’Art.192 C.d.S., che lo autorizza ad ispezionare il veicolo, per verificare l’osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all’equipaggiamento del veicolo medesimo.

Qualora nel corso dell’ispezione insorgano dubbi circa la genuinità dei documenti di circolazione o degli identificativi, si procederà all’accompagnamento del veicolo e del soggetto che lo conduceva, presso il Reparto di appartenenza per procedere a più approfondita attività di indagine, volta all’identificazione del veicolo per stabilirne la lecita o illecita provenienza.

In tali contesti operativi, a parere di chi scrive, è sempre bene documentare l’attività d’ispezione tramite redazione di verbale delle operazioni compiute che sarà necessario per il proseguo dell’attività d’indagine.

Ad un primo esame su strada, allorquando ricorrano i presupposti, l’operatore di polizia può procedere preliminarmente ed autonomamente a:

  1. esperire gli accertamenti in banca dati riguardo al nominativo del conducente; al numero di targa; al numero di telaio; all’eventuale precedente targa d’immatricolazione se riportata sulla carta di circolazione; al numero di stampato del documento di circolazione;

  2. verificare presso le banche dati la rispondenza dell’abbinamento targa – telaio;

  3. verificare la rispondenza del numero di targa riportato sui documenti con quello presente sul veicolo;

  4. verificare la rispondenza del numero di telaio riportato sui documenti di circolazione con quello presente sul veicolo;

  5. verificare la presenza della targhetta identificativa, che deve riportare integralmente la sequenza identificativa del numero di telaio;

  6. verificare, ove possibile, se il tipo di motore indicato sulla carta di circolazione corrisponda a quello presente sul veicolo per modello (tipo) ed alimentazione.

DATI DI IDENTIFICAZIONE ALTERATI O CONTRAFFATTI

L’alterazione dei dati identificativi nei veicoli stradali, rientra nel novero di quelle attività che hanno  come fine ultimo quello di dissimulare la illecita  provenienza dei veicoli stessi.

La semplice contraffazione, asportazione, sostituzione, alterazione, cancellazione o comunque l’illegibilità della targhetta identificativa o del numero di telaio, secondo l’Art.74 del vigente Codice della Strada, è punita con una sanzione amministrativa laddove dette condotte non siano da porre in relazione ai reati di ricettazione e riciclaggio (Art.648, 648 bis c.p.).

 

Nonostante la capillare azione di controllo messa in atto dalle forze di polizia e dagli Uffici Provinciali del D.T.T., il fenomeno di dissimulazione perdura tanto da raggiungere livelli di portata ormai internazionale riguardo al traffico di veicoli di illecita provenienza.

Presupposto necessario per svolgere accertamenti approfonditi sul V.I.N. di un veicolo, è che sussista un fondato sospetto di ritenere che l’auto, il trattore stradale il semirimorchio, ecc., che abbiamo di fronte, sia stato oggetto di dissimulazione circa la illecita provenienza e che si tratti quindi un “tarocco”.

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