Nel sistema nostrano, le Forze
di Polizia, e tutti gli altri organi cui la Legge attribuisce le
qualifiche di Ufficiale ed Agente di P.S. e di Ufficiale ed Agente di P.G.,
assolvono contemporaneamente a tutte le funzioni di Polizia Amministrativa
e di Polizia Giudiziaria, indissolubilmente legate tra loro dalle attività
strettamente connesse alla Polizia di Sicurezza, scaturente dall’attività
di controllo del territorio.
Sostanzialmente avremo che:
Nell’ambito della Polizia
Amministrativa possono distinguersi vari settori, che vanno dalla Polizia
Stradale a quella Demaniale, dalla Polizia Sanitaria a quella Tributaria
ecc., fra questi settori riveste particolare rilievo quello della Polizia
di Sicurezza, la quale altro non è che il complesso di tutte quelle
attività preventive della Polizia Amministrativa, volte ad impedire le
condotte illecite che creano maggiore allarme sociale, mettendo in
pericolo gli interessi essenziali della collettività.
Da quanto precede si desume
quindi, che l’organo di polizia procedente possa esperire tutte quelle
attività di polizia amministrativa quale, ad esempio, la rilevazione e
contestazione delle infrazioni in materia di violazioni al Codice della
Strada, o di altra specie, che per il precetto normativo, la loro natura o
a causa dei successivi accertamenti, possono sfociare in un procedimento
penale che da’ modo, allo stesso operatore, di agire in prima persona in
un’attività di Polizia Giudiziaria che, per forza di cose, deriva da un
servizio di Polizia di Sicurezza e da una prima attività Amministrativa di
accertamento.
Per quanto concerne la presente
trattazione, tipico può essere l’esempio della pattuglia che su strada, a
seguito di un controllo amministrativo, nel corso di un’ispezione
amministrativa del veicolo, ex Art. 192 C.d.S., si trovi a contestare
all’utente della strada una delle fattispecie di violazione previste dall’Art.74
del C.d.S.. In tale frangente gli operatori agiscono in adempienza a
quelli che sono i Loro compiti di “pura” Polizia Amministrativa, infatti,
come vedremo l’Art.192 recita: “…funzionari,
ufficiali ed agenti, possono procedere altresì ad ispezioni del veicolo…”.
L’Art.74, dal canto suo, per il
contenuto del precetto normativo, contempla per coloro che siano ritenuti
responsabili delle violazioni, un regime sanzionatorio che prevede
sanzioni amministrative pecuniarie, laddove non si venga a concretizzare
un’ipotesi riconducibile alla commissione di uno o più reati. Nel caso in
analisi la pattuglia operante, qualora ne ricorra la necessità, oltre a
contestare e verbalizzare l’infrazione accertata secondo la modulistica
ordinaria, può operare un sequestro amministrativo del veicolo, in virtù
del disposto degli Artt. 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, nr.689, con
la finalità di sottoporre la cosa in sequestro a più approfonditi
accertamenti.
Qualora nel corso, ed in
seguito agli accertamenti di polizia, l’oggetto del sequestro
amministrativo dovesse risultare il profitto, il prodotto o il prezzo
derivante dalla commissione di un reato, l’organo di Polizia procedente
tempestivamente darà contezza di quanto riscontrato alla competente
Autorità Giudiziaria che dovrà essere informata di tutte le procedure ed
adempimenti amministrativi fino a quel momento esperiti in attesa di
direttive in merito. Analogamente l’Ufficio o il Reparto accertatore, con
la medesima missiva, informerà la competente Autorità Amministrativa del
fatto segnalato agli organi giudiziari competenti per materia e per
territorio.
Nel seguente capitolo
affronteremo in materia schematica l’ipotesi ravvisata in premessa,
fornendo al lettore spunti per l’attività d’Istituto costituiti da schemi,
modulistica, fac-simili, articoli di Legge, articoli del C.d.S., stralci
di circolari Ministeriali e di comunicazioni con l’Autorità Amministrativa
e Giudiziaria.
OMISSIS