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  CONTROLLI DI POLIZIA

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Il materiale inserito in questa sezione è tratto del CAPITOLO VIII "CONTROLLO DI POLIZIA E VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE" del testo dal titolo ""PRONTUARIO PER IL CONTROLLO DEL VEICOLO".

 

Nel sistema nostrano, le Forze di Polizia, e tutti gli altri organi cui la Legge attribuisce le qualifiche di Ufficiale ed Agente di P.S. e di Ufficiale ed Agente di P.G., assolvono contemporaneamente a tutte le funzioni di Polizia Amministrativa e di Polizia Giudiziaria, indissolubilmente legate tra loro dalle attività strettamente connesse alla Polizia di Sicurezza, scaturente dall’attività di controllo del territorio.

Sostanzialmente avremo che:

  • l’attività di Polizia Giudiziaria è diretta a reprime violazioni di natura penale già commesse;

  • l’attività di Polizia Amministrativa è diretta a prevenire il compimento di illeciti.

Nell’ambito della Polizia Amministrativa possono distinguersi vari settori, che vanno dalla Polizia Stradale a quella Demaniale, dalla Polizia Sanitaria a quella Tributaria ecc., fra questi settori riveste particolare rilievo quello della Polizia di Sicurezza, la quale altro non è che il complesso di tutte quelle attività preventive della Polizia Amministrativa, volte ad impedire le condotte illecite che creano maggiore allarme sociale, mettendo in pericolo gli interessi essenziali della collettività.

 

Da quanto precede si desume quindi, che l’organo di polizia procedente possa esperire tutte quelle attività di polizia amministrativa quale, ad esempio, la rilevazione e contestazione delle infrazioni in materia di violazioni al Codice della Strada, o di altra specie, che per il precetto normativo, la loro natura o a causa dei successivi accertamenti, possono sfociare in un procedimento penale che da’ modo, allo stesso operatore, di agire in prima persona in un’attività di Polizia Giudiziaria che, per forza di cose, deriva da un servizio di Polizia di Sicurezza e da una prima attività Amministrativa di accertamento.

 

Per quanto concerne la presente trattazione, tipico può essere l’esempio della pattuglia che su strada, a seguito di un controllo amministrativo, nel corso di un’ispezione amministrativa del veicolo, ex Art. 192 C.d.S., si trovi a contestare all’utente della strada una delle fattispecie di violazione previste  dall’Art.74 del C.d.S.. In tale frangente gli operatori agiscono in adempienza a quelli che sono i Loro compiti di “pura” Polizia Amministrativa, infatti, come vedremo l’Art.192 recita: “…funzionari, ufficiali ed agenti, possono procedere altresì ad ispezioni del veicolo…”.

L’Art.74, dal canto suo, per il contenuto del precetto normativo, contempla per coloro che siano ritenuti responsabili delle violazioni, un regime sanzionatorio che prevede sanzioni  amministrative pecuniarie, laddove non si venga a concretizzare un’ipotesi riconducibile alla commissione di uno o più reati. Nel caso in analisi la pattuglia operante, qualora ne ricorra la necessità, oltre a contestare e verbalizzare l’infrazione accertata secondo la modulistica ordinaria, può operare un sequestro amministrativo del veicolo, in virtù del disposto degli Artt. 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, nr.689, con la finalità di sottoporre la cosa in sequestro a più approfonditi accertamenti.

 

Qualora nel corso, ed in seguito agli accertamenti di polizia, l’oggetto del sequestro amministrativo dovesse risultare il profitto, il prodotto o il prezzo derivante dalla commissione di un reato, l’organo di Polizia procedente tempestivamente darà contezza di quanto riscontrato alla competente Autorità Giudiziaria che dovrà essere informata di tutte le procedure ed adempimenti amministrativi fino a quel momento esperiti in attesa di direttive in merito. Analogamente l’Ufficio o il Reparto accertatore, con la medesima missiva, informerà la competente Autorità Amministrativa del fatto segnalato agli organi giudiziari competenti per materia e per territorio.

 

Nel seguente capitolo affronteremo in materia schematica l’ipotesi ravvisata in premessa, fornendo al lettore spunti per l’attività d’Istituto costituiti da schemi, modulistica, fac-simili, articoli di Legge, articoli del C.d.S., stralci di circolari Ministeriali e di comunicazioni con l’Autorità Amministrativa e Giudiziaria.

 

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