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  I DATI DI IDENTIFICAZIONE

Gli argomenti contenuti in questa sezione, data la loro riservatezza, non sono integralmente consultabili in linea.

 

Chiunque è interessato alla conoscenza o approfondimento di questo argomento può comunque organizzare o partecipare ai corsi sul FURTO E RICICLAGGIO DI VEICOLI

 

Il materiale inserito in questa sezione è tratto del CAPITOLO "II DATI DI IDENTIFICAZIONE" del testo dal titolo ""PRONTUARIO PER IL CONTROLLO DEL VEICOLO".

 

Ogni macchina costruita dall’uomo che si muove sulla strada è definita  “veicolo”. Ogni veicolo, a sua volta, in base alle specifiche caratteristiche tecniche che presenta, è  classificabile in una categoria o più sottocategorie all’interno delle quali, secondo parametri ben precisi e codificati, va a collocarsi.

 

Nel vivere quotidiano ciascuno di noi, a prescindere dalla codificazione giuridica, è in grado di individuare, seppur sommariamente, l’ipotetica categoria cui appartiene un veicolo il quale viene riconosciuto con quello che solitamente, e talvolta impropriamente, non è l’appellativo che la norma attribuisce ad un determinato gruppo di veicoli.

Tipico è il caso in cui definiamo “macchina” il veicolo che l’Art.54, al 1° comma  lettera “a” del C.d.S., definisce come autovettura destinata al trasporto di persone …; oppure allorquando con la generica definizione di “camion”, spesso si vuole andare ad indicare un autocarro, un autotreno o addirittura un autoarticolato!

 

Questi esempi ci mostrano come nell’ambito della circolazione dei veicoli stradali spesso andiamo ad imbatterci in definizioni extracodicistiche, non catalogate, proprie del linguaggio comune a noi tutti.

 

La presente trattazione, comunque, non affronterà lo studio sull’etimologia della parola e sulla definizione tecnica o “volgare” di quello che sono i veicoli stradali, piuttosto, senza vantare alcuna pretesa dottrinale, si rivolge agli operatori di polizia per fornire un contributo tecnico – pratico – operativo, tale da consentir loro di individuare gli identificativi nei veicoli stradali secondo quanto prescritto e previsto dalle norme di Legge, nonché dalle norme interne alle case costruttrici.

Infatti, la casa costruttrice per ogni veicolo prodotto, assegna dei dati di identificazione di cui alcuni tassativamente previsti dalla Legge ed altri, per uso interno, legati ai cicli produttivi ed alla ricambistica. Alcuni di questi dati consentono di identificare l’intero veicolo, altri sono presenti al solo scopo organizzativo della casa costruttrice ed identificano semplici parti.

E’ attraverso tutti questi dati che la polizia giudiziaria identifica esattamente il veicolo, anche quando alcuni di questi sono asportati / contraffatti e/o alterati.

Da quanto precede si intuisce facilmente quanto sia importante conoscere l’esistenza delle serie identificative e la loro natura nonché, cosa più importante, la loro ubicazione per poi poterle leggere e decodificare correttamente.

Come già accennato, sostanzialmente possiamo affermare che i dati che consentono di identificare l’intero veicolo possono essere divisi in due categorie:

1.      Quelli previsti dalla legge;

2.      Quelli apposti ad uso interno dal costruttore;

 I dati di identificazione sono:

OMISSIS (notizie non riportate per ragioni di riservatezza)

DATI DI IDENTIFICAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE

Sono quelli previsti e stabiliti dalle direttive comunitarie al riguardo o, in alternativa, dalle raccomandazioni emanate dall’ufficio europeo per le Nazioni Unite, commissione economica per l’Europa.

Le norme che regolano la materia sono:-

Art. 74, 109, 114 del C.d.S.

Art. 232 Regolamento C.d.S.

Direttiva 76/114/CEE recepita con D.M.26.02.76

Direttiva 78/507/CEE recepita con D:M:30.09.78

Direttiva 93/34/CEE recepita con D.M. 03.11.94 (veicoli a 2 o 3 ruote)

IL NUMERO DI TELAIO

La composizione alfanumerica del numero di telaio è impresso con stampigliatura a freddo in fase di assemblaggio del veicolo dalla casa costruttrice ed è il vero sistema di identificazione dello stesso.

L’ art. 74 del C.d.S. prescrive:

“ 1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione:

a)  omissis;

b)  un numero identificativo impresso sul telaio, ancorchè una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o alterato.

2. la targhetta ed il numero di identificazione devono essere collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante l’utilizzazione del veicolo stesso.”.

Nel nostro paese il decreto del Ministro dei trasporti del 30 Settembre 1978 ha recepito la direttiva CEE 78/507, che ha imposto per i veicoli, esclusi i motocicli e ciclomotori, omologati a partire dal 1983 una codifica del numero di telaio basata su alcune regole comuni.

Essa prevede una combinazione di lettere e numeri che renda possibile il riconoscimento inequivocabile di ogni veicolo per un periodo di almeno tren’anni.

Con il D.M. 03.11.94 che recepiva la direttiva n. 93/34/CEE, anche i ciclomotori, motoveicoli e veicoli a tre ruote seguono le stesse regole già fissate per tutti gli altri veicoli.

La sigla di identificazione detta anche “V.I.N.”, dalle iniziali di Vehicle Identification Number, è costituita da una combinazione alfanumerica attribuita dal costruttore ad ogni singolo veicolo, deve essere punzonata in punto visibile e su struttura portante ossia non soggetta a sostituzione ed è costituita da tre sezioni, per un totale di 17 caratteri alfanumerici.

Poichè i veicoli ovunque siano stati prodotti sono destinati a circolare in tutto il mondo, al fine di creare possibili confusioni, sono stati adottati dei criteri internazionali accettati da tutti i costruttori.

Ad elaborare questi criteri provvede la ISO (International Standard Organization), gli ISO più importanti relativi ai veicoli sono:-

ISO 3779: adottato dalla conferenza di Ginevra del 1975 e contiene la definizione generale del veicolo;-

ISO 3780: definisce il W.M.I. (World Manufacturer Identification) ossia il paese ed i costruttore che ha prodotto il veicolo;-

ISO 3833: definisce tutti i veicoli a motore escluso i ciclomotori;-

ISO 4030: definisce il numero di identificazione del veicolo, la sua ubicazione e composizione; tecnicamente viene indicato come V.I.N.

Criteri di carattere generale del V.I.N. sono i seguenti:-

Deve seguire le regole ISO e deve essere impresso in luoghi determinati dal costruttore, possibilmente su un’unica riga, eccezionalmente, per motivi tecnici può essere disposto su due righe;-

Deve essere composto da 17 caratteri alfanumerici di cui almeno gli ultimi 4 devono essere numerici in quanto determinano l’ordine progressivo del costruttore;-

Si possono utilizzare lettere o numeri predeterminati, per quanto attiene i numeri dallo 0 al 9, per le lettere si utilizza A, B, C, D, E, F, G, H, J, H, L, M, N, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Come si sarà notato non possono essere utilizzate le lettere I, Q, O. Solo eccezionalmente la lettera O si utilizza nella sezione W.M.I., nel terzo carattere, per indicare il costruttore OPEL, PORSCHE e FORD Germania.

Le sezioni del V.I.N. sono indicate a livello internazionale con le seguenti sigle:-

I.     W.M.I  : Identifica il paese e la casa costruttrice;-

II.     V.D.S.: identifica il modello ed altre caratteristiche del veicolo;-

III.     V.I.S. : identifica il particolare esemplare;-

Ancora oggi, anche addetti ai lavori, non sempre sono in grado di leggere correttamente una composizione alfanumerica del numero di telaio, che non è, come qualcuno crede, un guazzabuglio di lettere e cifre senza senso ma bensì, un insieme di codici ben precisi ove ogni carattere ha un senso ben definito.

Esempio veicolo di costruzione Italiana:

Siamo in grado di decodificare qualunque V.I.N. attraverso tabelle che non vengono qui pubblicate per ragioni di riservatezza.

VEICOLO DI COSTRUZIONE AMERICANA

In America del Nord dal settembre del 1980, viene usato un sistema analogo ma molto più rigoroso. Per questi veicoli il VIN è diviso in quattro sezioni.

1.      Identifica unicamente il costruttrice e tipo del veicolo Ci sono effettivamente esempi dei fornitori che hanno più di un WMI che usa il terzo carattere come codice per una categoria del veicolo (per esempio bus o camion);-

2.      Composta da cinque caratteri  dal quarto all’ottavo, identifica il modello ed altre caratteristiche del veicolo (carrozze ferroviarie, MPV, camion, bus, rimorchi, motocicli, veicoli incompleti tranne i rimorchi). Per le automobili, MPV ed i veicoli leggeri è richiesto che i primi due caratteri di questa sezione siano alfabetici, terzo e quarto saranno numerici e quinto alfanumerici.

3.      La terza sezione consiste in un carattere che è la cifra di controllo, eccedenza calcolata gli altri 16 caratteri del VIN. Questo carattere può essere numerico o la lettera X;

4.    La quarta sezione consiste in otto caratteri dalla decima alla dociassettesima cifra del VIN. La decima cifra indica l'anno del modello. La undicesima lo stabilimento di produzione. Dalla dodicesima in poi il numero progressivo do produzione (per i fornitori che producono più di 500 veicoli all'anno). Per altri fornitori, il sesto, settimo e ottavo rappresenta il numero sequenziale di produzione. 

Si noti che (nelle regolazioni degli Stati Uniti) nessuna menzione è fatto sul WMI, VDS o VIS.

Esempio veicolo di costruzione americana

Come già detto il nono carattere del numero di telaio negli Stati Uniti d'America e nel Canada è formato dal numero di identificazione del veicolo, in sostanza si tratta di una cifra di controllo. In America del Nord, la cifra di controllo è considerata come la terza sezione del VIN, e ha lo scopo di verificare dell'esattezza della trascrizione di VIN. È calcolato come specificato sotto, usando gli altri 16 caratteri del VIN poichè sono stati determinati dal fornitore.

Siamo in grado di decodificare qualunque V.I.N. e calcolare il codice di controllo attraverso tabelle che non vengono qui pubblicate per ragioni di riservatezza.

TARGHETTA DEL COSTRUTTORE

Utilizzata da sempre ed apposta sui veicoli ad iniziativa dalle case costruttrici, la targhetta di identificazione, con l’introduzione del nuovo codice della strada (D.L.vo 285/92) e divenuta un dato identificativo obbligatorio.

Come abbiamo già visto ai paragrafi precedenti, secondo l’Art.74 C.d.S. , i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi (ma anche le macchine agricole e le macchine operatrici) devono avere per costruzione una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso e collocata dal costruttore in un punto visibile, su una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante l'utilizzazione.

 

La targhetta, costituita da metallo leggero, di solito alluminio, oppure plastica adesiva, deve essere solidamente fissata in punti facilmente visibili e accessibili del veicolo, con viti o nella stragrande maggioranza dei casi con rivetti, di solito nel vano motore,  e contiene obbligatoriamente almeno i seguenti dati:

  • denominazione della casa costruttrice, anche in sigla o numero;

  • tipo e modello del veicolo in sigla o codice costruttore;

  • numero di telaio del veicolo;

  • numero dell’omologazione.

Esempio di targhetta in alluminio:-

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