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I DATI DI IDENTIFICAZIONE
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Gli argomenti contenuti in questa
sezione, data la loro riservatezza, non sono integralmente consultabili in
linea.
Chiunque è
interessato alla conoscenza o approfondimento di questo argomento può
comunque organizzare o partecipare ai corsi sul
FURTO E RICICLAGGIO DI
VEICOLI.
Il materiale inserito in questa sezione è tratto
del CAPITOLO
"II
DATI DI IDENTIFICAZIONE" del testo dal titolo
""PRONTUARIO
PER IL CONTROLLO DEL VEICOLO".
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Ogni macchina
costruita dall’uomo che si muove sulla strada è definita “veicolo”. Ogni
veicolo, a sua volta, in base alle specifiche caratteristiche tecniche che
presenta, è classificabile in una categoria o più sottocategorie
all’interno delle quali, secondo parametri ben precisi e codificati, va a
collocarsi.
Nel vivere
quotidiano ciascuno di noi, a prescindere dalla codificazione giuridica, è
in grado di individuare, seppur sommariamente, l’ipotetica categoria cui
appartiene un veicolo il quale viene riconosciuto con quello che
solitamente, e talvolta impropriamente, non è l’appellativo che la norma
attribuisce ad un determinato gruppo di veicoli.
Tipico è il
caso in cui definiamo “macchina” il veicolo che l’Art.54, al 1° comma
lettera “a” del C.d.S., definisce come autovettura destinata al
trasporto di persone …; oppure allorquando con la generica definizione
di “camion”, spesso si vuole andare ad indicare un autocarro, un autotreno
o addirittura un autoarticolato!
Questi esempi
ci mostrano come nell’ambito della circolazione dei veicoli stradali
spesso andiamo ad imbatterci in definizioni extracodicistiche, non
catalogate, proprie del linguaggio comune a noi tutti.
La presente
trattazione, comunque, non affronterà lo studio sull’etimologia della
parola e sulla definizione tecnica o “volgare” di quello che sono i
veicoli stradali, piuttosto, senza vantare alcuna pretesa dottrinale, si
rivolge agli operatori di polizia per fornire un contributo tecnico –
pratico – operativo, tale da consentir loro di individuare gli
identificativi nei veicoli stradali secondo quanto prescritto e previsto
dalle norme di Legge, nonché dalle norme interne alle case costruttrici.
Infatti, la
casa costruttrice per ogni veicolo prodotto, assegna dei dati di
identificazione di cui alcuni tassativamente previsti dalla Legge ed
altri, per uso interno, legati ai cicli produttivi ed alla ricambistica.
Alcuni di questi dati consentono di identificare l’intero veicolo, altri
sono presenti al solo scopo organizzativo della casa costruttrice ed
identificano semplici parti.
E’ attraverso
tutti questi dati che la polizia giudiziaria identifica esattamente il
veicolo, anche quando alcuni di questi sono asportati / contraffatti e/o
alterati.
Da quanto
precede si intuisce facilmente quanto sia importante conoscere l’esistenza
delle serie identificative e la loro natura nonché, cosa più importante,
la loro ubicazione per poi poterle leggere e decodificare correttamente.
Come già
accennato, sostanzialmente possiamo affermare che i dati che consentono di
identificare l’intero veicolo possono essere divisi in due categorie:
1.
Quelli previsti dalla legge;
2.
Quelli apposti ad uso interno dal costruttore;
I dati di
identificazione sono:
OMISSIS (notizie non riportate per
ragioni di riservatezza)
DATI DI
IDENTIFICAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE
Sono quelli previsti e stabiliti dalle
direttive comunitarie al riguardo o, in alternativa, dalle raccomandazioni
emanate dall’ufficio europeo per le Nazioni Unite, commissione economica
per l’Europa.
Le norme che regolano la materia sono:-
Art.
74, 109, 114 del C.d.S.
Art. 232 Regolamento C.d.S.
Direttiva 76/114/CEE recepita con
D.M.26.02.76
Direttiva 78/507/CEE recepita con
D:M:30.09.78
Direttiva 93/34/CEE recepita con
D.M. 03.11.94 (veicoli a 2 o 3 ruote)
 IL
NUMERO DI TELAIO
La composizione alfanumerica del numero
di telaio è impresso con stampigliatura a freddo in fase di assemblaggio
del veicolo dalla casa costruttrice ed è il vero sistema di identificazione
dello stesso.
L’ art. 74 del C.d.S. prescrive:
“ 1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli
autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione:
a) omissis;
b) un numero identificativo
impresso sul telaio, ancorchè una struttura portante o equivalente,
riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o alterato.
2. la targhetta ed il numero di identificazione
devono essere collocati in punti visibili, su una parte del veicolo
che normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante l’utilizzazione
del veicolo stesso.”.
Nel nostro paese il decreto del Ministro
dei trasporti del 30 Settembre 1978 ha recepito la direttiva CEE 78/507,
che ha imposto per i veicoli, esclusi i motocicli e ciclomotori, omologati
a partire dal 1983 una codifica del numero di telaio basata su alcune
regole comuni.
Essa prevede una combinazione di lettere
e numeri che renda possibile il riconoscimento inequivocabile di ogni
veicolo per un periodo di almeno tren’anni.
Con il D.M. 03.11.94 che recepiva la
direttiva n. 93/34/CEE, anche i ciclomotori, motoveicoli e veicoli a tre
ruote seguono le stesse regole già fissate per tutti gli altri veicoli.
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La sigla di identificazione detta anche
“V.I.N.”, dalle iniziali di Vehicle Identification Number, è costituita
da una combinazione alfanumerica attribuita dal costruttore ad ogni singolo
veicolo, deve essere punzonata in punto visibile e su struttura portante
ossia non soggetta a sostituzione ed è costituita da tre sezioni, per
un totale di 17 caratteri alfanumerici. |
Poichè i veicoli ovunque siano stati
prodotti sono destinati a circolare in tutto il mondo, al fine di creare
possibili confusioni, sono stati adottati dei criteri internazionali accettati
da tutti i costruttori.
Ad elaborare questi criteri provvede
la ISO (International Standard Organization), gli ISO più importanti relativi
ai veicoli sono:-
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ISO 3779: adottato dalla conferenza di Ginevra
del 1975 e contiene la definizione generale del veicolo;-
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ISO 3780: definisce il W.M.I. (World Manufacturer
Identification) ossia il paese ed i costruttore che ha prodotto
il veicolo;-
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ISO 3833: definisce tutti i veicoli a motore
escluso i ciclomotori;-
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ISO 4030: definisce il numero di identificazione
del veicolo, la sua ubicazione e composizione; tecnicamente viene
indicato come V.I.N.
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Criteri di carattere generale del V.I.N. sono i seguenti:-
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Deve seguire le regole ISO e deve essere impresso
in luoghi determinati dal costruttore, possibilmente su un’unica
riga, eccezionalmente, per motivi tecnici può essere disposto su
due righe;-
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Deve essere composto da 17 caratteri alfanumerici
di cui almeno gli ultimi 4 devono essere numerici in quanto determinano
l’ordine progressivo del costruttore;-
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Si possono utilizzare lettere o numeri predeterminati,
per quanto attiene i numeri dallo 0 al 9, per le lettere si utilizza
A, B, C, D, E, F, G, H, J, H, L, M, N, P, R, S, T, U, V, W, X, Y,
Z. Come si sarà notato non possono essere utilizzate le lettere
I, Q, O. Solo eccezionalmente la lettera O si utilizza nella sezione
W.M.I., nel terzo carattere, per indicare il costruttore OPEL, PORSCHE
e FORD Germania.
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Le sezioni del V.I.N. sono indicate
a livello internazionale con le seguenti sigle:-
I.
W.M.I : Identifica il paese e la casa costruttrice;-
II.
V.D.S.: identifica il modello ed altre caratteristiche del veicolo;-
III.
V.I.S. : identifica il particolare esemplare;-
Ancora oggi, anche addetti ai lavori, non
sempre sono in grado di leggere correttamente una composizione
alfanumerica del numero di telaio, che non è, come qualcuno crede, un
guazzabuglio di lettere e cifre senza senso ma bensì, un insieme di codici
ben precisi ove ogni carattere ha un senso ben definito.
Esempio veicolo di costruzione Italiana:

Siamo in grado di decodificare qualunque
V.I.N. attraverso tabelle che non vengono qui pubblicate per ragioni di
riservatezza.
 VEICOLO
DI COSTRUZIONE AMERICANA
In America del
Nord dal settembre del 1980, viene usato un sistema analogo ma molto più
rigoroso. Per questi veicoli il VIN è diviso in quattro sezioni.
1.
Identifica unicamente il costruttrice e tipo del veicolo Ci
sono effettivamente esempi dei fornitori che hanno più di un WMI che usa
il terzo carattere come codice per una categoria del veicolo (per esempio
bus o camion);-
2.
Composta da cinque caratteri dal quarto all’ottavo, identifica
il modello ed altre caratteristiche del veicolo (carrozze ferroviarie,
MPV, camion, bus, rimorchi, motocicli, veicoli incompleti tranne i rimorchi).
Per le automobili, MPV ed i veicoli leggeri è richiesto che i primi due
caratteri di questa sezione siano alfabetici, terzo e quarto saranno numerici
e quinto alfanumerici.
3.
La terza sezione consiste in un carattere che è la cifra di
controllo, eccedenza calcolata gli altri 16 caratteri del VIN. Questo
carattere può essere numerico o la lettera X;
4.
La quarta sezione consiste in otto caratteri dalla decima alla dociassettesima
cifra del VIN. La decima cifra indica l'anno del modello. La undicesima
lo stabilimento di produzione. Dalla dodicesima in poi il numero progressivo
do produzione (per i fornitori che producono più di 500 veicoli all'anno).
Per altri fornitori, il sesto, settimo e ottavo rappresenta il numero
sequenziale di produzione.
Si noti che (nelle
regolazioni degli Stati Uniti) nessuna menzione è fatto sul WMI, VDS o
VIS.
Esempio
veicolo di costruzione
americana

Come già detto il nono carattere del numero di telaio negli Stati Uniti
d'America e nel Canada è formato dal numero di identificazione del veicolo,
in sostanza si tratta di una cifra di controllo. In America del Nord,
la cifra di controllo è considerata come la terza sezione del VIN, e ha
lo scopo di verificare dell'esattezza della trascrizione di VIN. È calcolato
come specificato sotto, usando gli altri 16 caratteri del VIN poichè sono
stati determinati dal fornitore.
Siamo in grado di decodificare qualunque
V.I.N. e calcolare il codice di controllo attraverso tabelle che non
vengono qui pubblicate per ragioni di riservatezza.
 TARGHETTA
DEL COSTRUTTORE
Utilizzata da
sempre ed apposta sui veicoli ad iniziativa dalle case costruttrici, la
targhetta di identificazione, con l’introduzione del nuovo codice della
strada (D.L.vo 285/92) e divenuta un dato identificativo obbligatorio.
Come abbiamo già visto ai
paragrafi precedenti, secondo l’Art.74 C.d.S. , i ciclomotori, i
motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi (ma anche le
macchine agricole e le macchine operatrici) devono avere per costruzione
una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso e
collocata dal costruttore in un punto visibile, su una parte del veicolo
che normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante
l'utilizzazione.
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La targhetta,
costituita da metallo leggero, di solito alluminio, oppure plastica
adesiva, deve essere solidamente fissata in punti facilmente visibili e
accessibili del veicolo, con viti o nella stragrande maggioranza dei casi
con rivetti, di solito nel vano motore, e contiene obbligatoriamente
almeno i seguenti dati: |
-
denominazione della casa
costruttrice, anche in sigla o numero;
-
tipo e
modello del veicolo in sigla o codice costruttore;
-
numero di
telaio del veicolo;
-
numero
dell’omologazione.
Esempio di targhetta in alluminio:-
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