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  VEICOLI D'EPOCA

Gli argomenti contenuti in questa sezione, non sono integralmente consultabili in linea.

Si tratta dello stralcio del manuale sui veicoli d'epoca d'interesse storico e collezionistico.

In particolare il manuale tratta delle normativa in materia, i moduli operativi, i documenti di circolazione.

Sono veicoli d’interesse storico e collezionistico, in base all’art. 60 del Codice della Strada, i veicoli iscritti nei registri ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano), Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI (Federazione Motociclistica Italiana).

GENERALITA'

Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che costituisce il vigente Codice della Strada, all'art. 60 individua e definisce quelli che sono i veicoli d'epoca, d'interesse storico e collezionistico che, a norma del comma 1° di detta norma, sono anche da considerare come appartenenti alla categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche.
Apparentemente per il lettore meno esperto e per i neofiti della materia, non esistono differenze sostanziali tra il veicolo d'epoca e quello di interesse storico o collezionistico, che erroneamente  possono essere considerati alla stessa stregua; analizzando la norma dettata dal citato art. 60 del C.d.S., con l'ausilio della tabella 1, è possibile fare una particolare distinzione tra:

Veicoli d'epoca

Veicoli d'interesse storico o collezionistico

Sono i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione.

Rientrano nella categoria dei motoveicoli ed autoveicoli di interesse storico o collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

La loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;

I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli.

Il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui sopra

 

VEICOLI D'EPOCA - PECULIARITA'

Per quanto precede, in particolare, risulta degno di nota evidenziare il fatto che, per quanto concerne i veicoli d'epoca, essi non sono iscritti al P.R.A. e non possono essere immatricolati, ma esclusivamente iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri, poiché destinati alla conservazione in musei o locali pubblici e privati.
Laddove i veicoli d'epoca siano autorizzati alla circolazione in occasione di dimostrazioni, particolari ricorrenze ovvero in tutte le occasioni disciplinate dall'art. 60, comma 3 lettera a), del C.d.S., devono essere muniti di foglio di via e di targa provvisoria rilasciato dall'Ufficio Provinciale del D.T.T. nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno.
  
Nell' autorizzazione sono indicati:
1. la validità;
2. i percorsi stabiliti;
3. la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal veicolo d'epoca;
 
Nell'ipotesi in cui un veicolo d'epoca venga sorpreso a circolare fuori dall'itinerario assegnato dal foglio di via, l'agente accertatore procederà a norma dell'art. 99, commi 1 e 4, C.d.S., di cui per il computo della recidiva l'Ufficio o Comando da cui dipende, dovrà far pervenire segnalazione all'ufficio Provinciale del Dipartimento trasporti terrestri che ha rilasciato il foglio di via e la targa provvisoria di circolazione poiché,  se l'infrazione in specie è perpetrata  con lo stesso documento per un numero di volte superiore a tre, viene disposto il sequestro del veicolo d'epoca ai fini della confisca adottando le procedure di cui all'art. 213 del D.L.vo 285/92 e successive modificazioni.

VEICOLI D'INTERESSE STORICO O COLLEZIONISTICO - PECULIARITA'

Per quanto riguarda i veicoli d'interesse storico o collezionistico, è prevista dal citato art. 60 del C.d.S. una regolamentazione diversa rispetto ai veicoli d'epoca.

Infatti tali veicoli, per essere considerati d'interesse storico o collezionistico devono:

1. essere stati costruiti o assemblati da almeno 20 anni;
2. essere iscritti in uno dei seguenti registri:
 
ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
 
3. essere registrati al P.R.A.;
4. essere immatricolati presso il D.T.T.;
 
ma soprattutto i veicoli d'interesse storico o collezionistico, possono circolare liberamente sulle strade, senza subire alcuna limitazione per quanto attiene allo spazio ed al tempo, purché  le originali caratteristiche ed i dispositivi di equipaggiamento siano tenuti in perfetta efficienza e conformi a quanto previsto dal C.d.S. per numero e presenza, seguendo le prescrizioni di cui all'appendice V lettera f) punto b) annessa al Regolamento al C.d.S..
Questa categoria di veicoli annovera altresì un'altra peculiarità riguardo la destinazione e l'uso, infatti sono ammessi a circolare esclusivamente per motivi storici o collezionistici, escludendo nella maniera più assoluta un'eventuale circolazione legata a motivi di ordine imprenditoriale quale, ad esempio, il trasporto di merci con un autocarro classificato d'interesse storico o collezionistico che configurerebbe una violazione prevista dagli Artt. 82 ed 88 del C.d.S..
 
I veicoli d'interesse storico o collezionistico che hanno raggiunto il trentesimo "anno di età" in virtù e con le modalità stabilite dalla Legge 549/95, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione.

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