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Gli argomenti contenuti in questa
sezione, non sono integralmente consultabili in
linea.
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Si tratta dello stralcio del
manuale sui veicoli
d'epoca d'interesse storico e collezionistico.
In particolare il manuale
tratta delle normativa in materia, i moduli operativi,
i documenti
di circolazione. |
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Sono veicoli d’interesse storico
e collezionistico, in base all’art. 60 del Codice della Strada, i veicoli
iscritti nei registri ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano), Storico
Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI (Federazione
Motociclistica Italiana).
GENERALITA'
Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
che costituisce il vigente Codice della Strada, all'art. 60 individua e
definisce quelli che sono i veicoli d'epoca, d'interesse storico e
collezionistico che, a norma del comma 1° di detta norma, sono anche da
considerare come appartenenti alla categoria dei veicoli con
caratteristiche atipiche.
Apparentemente per il lettore meno esperto e per i neofiti della materia,
non esistono differenze sostanziali tra il veicolo d'epoca e quello di
interesse storico o collezionistico, che erroneamente possono essere
considerati alla stessa stregua; analizzando la norma dettata dal citato
art. 60 del C.d.S., con l'ausilio della tabella 1, è possibile fare una
particolare distinzione tra:
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Veicoli d'epoca |
Veicoli
d'interesse storico o collezionistico |
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Sono i
motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati
alla loro conservazione in musei o locali pubblici
e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie
caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che
non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli
equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione
alla circolazione. |
Rientrano nella
categoria dei motoveicoli ed autoveicoli di interesse storico o
collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei
seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa
Romeo, Storico FMI. |
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La loro
circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite
manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della
località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o
raduni.
All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di
una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è
compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al
quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente
organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti.
Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i
percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione
alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo; |
I veicoli di
interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade
purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli. |
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Il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al
Dipartimento per i trasporti terrestri, per l'aggiornamento
dell'elenco di cui sopra |
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 VEICOLI
D'EPOCA - PECULIARITA'
Per quanto precede, in particolare, risulta degno di nota evidenziare il
fatto che, per quanto concerne i veicoli d'epoca, essi non sono iscritti
al P.R.A. e non possono essere immatricolati, ma esclusivamente iscritti
in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i
trasporti terrestri, poiché destinati alla conservazione in musei o locali
pubblici e privati.
Laddove i veicoli d'epoca siano autorizzati alla circolazione in occasione
di dimostrazioni, particolari ricorrenze ovvero in tutte le occasioni
disciplinate dall'art. 60, comma 3 lettera a), del C.d.S., devono essere
muniti di foglio di via e di targa provvisoria rilasciato dall'Ufficio
Provinciale del D.T.T. nella cui circoscrizione è compresa la località
sede della manifestazione o del raduno.
Nell' autorizzazione sono indicati:
1. la validità;
2. i percorsi stabiliti;
3. la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza
offerta dal veicolo d'epoca;
Nell'ipotesi in cui un veicolo d'epoca venga sorpreso a circolare fuori
dall'itinerario assegnato dal foglio di via, l'agente accertatore
procederà a norma dell'art. 99, commi 1 e 4, C.d.S., di cui per il computo
della recidiva l'Ufficio o Comando da cui dipende, dovrà far pervenire
segnalazione all'ufficio Provinciale del Dipartimento trasporti terrestri
che ha rilasciato il foglio di via e la targa provvisoria di circolazione
poiché, se l'infrazione in specie è perpetrata con lo stesso documento
per un numero di volte superiore a tre, viene disposto il sequestro del
veicolo d'epoca ai fini della confisca adottando le procedure di cui
all'art. 213 del D.L.vo 285/92 e successive modificazioni.
VEICOLI
D'INTERESSE STORICO O COLLEZIONISTICO - PECULIARITA'
Per quanto riguarda i veicoli d'interesse storico o collezionistico, è
prevista dal citato art. 60 del C.d.S. una regolamentazione diversa
rispetto ai veicoli d'epoca.
Infatti tali veicoli, per essere considerati d'interesse storico o
collezionistico devono:
1. essere stati costruiti o assemblati da almeno 20 anni;
2. essere iscritti in uno dei seguenti registri:
ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
3. essere registrati al P.R.A.;
4. essere immatricolati presso il D.T.T.;
ma soprattutto i veicoli d'interesse storico o collezionistico, possono
circolare liberamente sulle strade, senza subire alcuna limitazione per
quanto attiene allo spazio ed al tempo, purché le originali
caratteristiche ed i dispositivi di equipaggiamento siano tenuti in
perfetta efficienza e conformi a quanto previsto dal C.d.S. per numero e
presenza, seguendo le prescrizioni di cui all'appendice V lettera f) punto
b) annessa al Regolamento al C.d.S..
Questa categoria di veicoli annovera altresì un'altra peculiarità riguardo
la destinazione e l'uso, infatti sono ammessi a circolare esclusivamente
per motivi storici o collezionistici, escludendo nella maniera più
assoluta un'eventuale circolazione legata a motivi di ordine
imprenditoriale quale, ad esempio, il trasporto di merci con un autocarro
classificato d'interesse storico o collezionistico che configurerebbe una
violazione prevista dagli Artt. 82 ed 88 del C.d.S..
I veicoli d'interesse storico o collezionistico che hanno raggiunto il
trentesimo "anno di età" in virtù e con le modalità stabilite dalla Legge
549/95, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione.
OMISSIS
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