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sezione, data la loro riservatezza, non sono integralmente consultabili in
linea.
Chiunque è
interessato alla conoscenza o approfondimento di questo argomento può
comunque organizzare o partecipare ai corsi sul
FURTO E RICICLAGGIO DI
VEICOLI.
Il materiale inserito in questa sezione è tratto
del CAPITOLO
III "IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI STRADALI"
del testo dal titolo
""PRONTUARIO
PER IL CONTROLLO DEL VEICOLO".
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Chi vuole
trasferire in Italia un'auto o una moto acquistata all'estero, deve provvedere
dapprima all'immatricolazione del veicolo e successivamente all'iscrizione
dello stesso presso il P.R.A. Per poter adempiere a questi obblighi occorre
possedere la documentazione necessaria e presentarla presso gli uffici
competenti. A volte è proprio attraverso queste operazioni che si compie
una delle fasi del riciclaggio di veicoli di provenienza illecita che
vengono immatricolati anche attraverso l'utilizzo di falsa documentazione.
VEICOLI NUOVI
U.E.
Come noto,
dal 1 gennaio 1993, con l’apertura delle frontiere comunitarie sono
cambiate le norme sulla importazione delle merci provenienti dai paesi CEE
o che transitano per i paesi CEE. Tali norme contenute nel decreto legge
31 dicembre 1992, nr. 513, sono state integrate per quanto concernete i
veicoli stradali dal decreto del Ministro delle Finanze 19 gennaio 1993.
Per i veicoli
di provenienza UE non si provvede a collaudo tecnico e le procedure di
immatricolazione sono semplificate. Dal 1° gennaio 1996 per i veicoli
privati (cioè i veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi
al massimo otto posti a sedere oltre quello del conducente) è divenuta
obbligatoria l'omologazione UE, che è valida in tutti gli Stati membri.
Se si
acquista in uno Stato membro un veicolo nuovo con omologazione UE, si può
immatricolarlo in un altro stato membro senza che sia necessario
sottoporre il mezzo ad alcuna prova di collaudo circa le sue
caratteristiche tecniche.
Anche nel
caso di acquisto di un veicolo nuovo che non è dotato di omologazione UE
ma di omologazione nazionale, l'immatricolazione ha luogo senza
particolari formalità.
Se invece
l'omologazione nazionale è stata ottenuta nello Stato in cui si procede
all'acquisto e non in quello di destinazione, si deve soltanto richiedere
al rappresentante del costruttore nello Stato di destinazione un
certificato attestante che il veicolo è simile al tipo omologato nello
Stato di destinazione, salvo che per alcuni dettagli (ad esempio è a tre e
non a cinque porte) che non incidano sulla sicurezza: l'immatricolazione
sulla base di tale documento deve essere immediatamente concessa.
Per i mezzi
di trasporto nuovi, è previsto il pagamento dell'imposta sul valore
aggiunto (IVA) nello Stato di destinazione anche nei casi in cui il
cedente, l'acquirente o entrambi i soggetti siano privati consumatori.
Vengono
considerati nuovi i mezzi di trasporto per i quali si verifichi almeno una
delle seguenti condizioni previste per ciascun tipo (art.38, comma 4, D.L.
30 agosto 1993, nr.331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, nr.427):
Veicoli
terrestri, che:
abbiano
percorso meno di seimila chilometri;
siano
stati ceduti prima della scadenza di sei mesi dalla data del
provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in
pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.
Ulteriori
circolari del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale M.C.T.C.,
meglio in seguito indicate, hanno diramato agli uffici ulteriori
istruzioni operative.
Documentazione necessaria:
Attestazione
dei versamenti;
C.O.C.
(certificate of conformita) redatto nella lingua del paese comunitario
emittente, deve essere tradotto in lingua italiana ed asseverato. Dal C.O.C.
deve risultare che il veicolo sia rispondente alle direttive comunitarie
EURO 3.
Per i veicoli
acquistati direttamente all'estero, attestazione del versamento
dell’imposta (Iva) tramite presentazione di copia del mod. F24 del
Ministero delle Finanze;
Per i veicoli
acquistati presso l'importatore , dichiarazione in carta semplice ed in
duplice copia rilasciata dal cedente, di Iva assolta sull’acquisto
intracomunitario, redatta su apposita modulistica in distribuzione
gratuita presso gli sportelli.
La domanda
va compilata su modulistica distribuita gratuitamente presso gli uffici
MCTC (modello TT 2119) allegando la documentazione richiesta
VEICOLI USATI
U.E.
I veicoli usati,
quelli cioè immatricolati in via definitiva con targa civile in uno stato membro
della UE, dal momento che sono già stati autorizzati a circolare in un paese
comunitario, hanno i requisiti per circolare in un qualsiasi altro stato della
Comunità.
L'immatricolazione in Italia costituisce, pertanto, una reimmatricolazione sulla
base del documento di circolazione definitivo rilasciato dall'autorità del paese
da cui il veicolo proviene.
In base a recenti disposizioni
non è più necessario sottoporre il veicolo usato all'accertamento dei requisiti
di idoneità alla circolazione (collaudo) previsti dall' art. 75 del C.d.S se
dalla documentazione risulta la validità dell'ultimo controllo tecnico
effettuato all'estero. Se quest'ultimo, invece, è scaduto di validità il veicolo
deve essere sottoposto a visita e prova.
Quindi lo Stato
di destinazione può esigere un controllo tecnico solo se questo è previsto, alle
stesse condizioni e in circostanze analoghe (ad esempio in ragione dell'età del
veicolo) per i veicoli già immatricolati nel suo territorio.
Come regola
generale è da tenere presente che gli Stati membri non possono opporsi
all'immatricolazione di un veicolo precedentemente immatricolato in altro Stato
membro se non per motivi attinenti gravi rischi alla salute ed alla vita delle
persone o per esigenze imperative che spetta loro precisare e motivare.
Tuttavia tale
favorevole trattamento subisce delle deroghe nei seguenti casi particolari:
Veicoli provenienti da paesi terzi e
immatricolati in altro Stato della UE prima della richiesta di immatricolazione
in Italia
In questo caso,
se dalla documentazione prodotta risulta che la precedente immatricolazione è
avvenuta in deroga alle direttive comunitarie in materia di omologazione e
caratteristiche tecniche e di sicurezza, è molto probabile che la Motorizzazione
richieda un esame tecnico molto più approfondito.
Veicoli cancellati dal P.R.A. in
Italia, esportati e immatricolati in altro Stato e per i quali si richiede la
reimmatricolazione in Italia
In questo caso se la precedente
cancellazione è avvenuta per “esportazione”, la reimmatricolazione potrà essere
eseguita senza difficoltà.
Se, invece, la precedente
cancellazione dal P.R.A. è avvenuta per “demolizione” la reimmatricolazione sarà
subordinata alla verifica della esistenza dei requisiti tecnici e di sicurezza
in vigore al momento della richiesta di reimmatricolazione in Italia. Tale
verifica sarà eseguita dalla Motorizzazione.
Se la precedente cancellazione
dal P.R.A. è avvenuta per “rottamazione”, godendo quindi degli incentivi
statali, la reimmatricolazione verrà bloccata e il caso segnalato alla Guardia
di Finanza.
A seconda del
Paese di provenienza del veicolo, si distinguono vari casi che comportano la
presentazione di documentazione diversa.
I veicoli, per
essere immatricolati in Italia, devono avere all’atto della radiazione
effettuata dai competenti uffici esteri, la revisione in corso di validità.
Qualora la
revisione risulti scaduta, il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova
presso gli uffici della Motorizzazione Civile prima della nuova immatricolazione
in Italia. In questo caso occorrerà effettuare il previsto un versamento sul
C.C.P. 9001 intestato al Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
La domanda di
immatricolazione va compilata su modulistica distribuita gratuitamente presso
gli Uffici del D.T.T. (modello TT 2119) allegando la documentazione richiesta.