E’ evidente che tale
procedura è possibile solo se il veicolo è identificato, ossia si conoscono i
dati di identificazione originali assegnati dalla casa costruttrice.
Art. 233. - Punzonatura
d'ufficio del numero di telaio (art. 74 C.s.).
1.Nel caso di irregolarità
o di mancanza del numero originale del telaio, di cui all'articolo 74, comma 3,
del codice, viene riprodotto con appositi punzoni, a cura degli uffici della
Direzione generale della M.C.T.C., un numero distintivo preceduto e seguito dal
marchio dell'ufficio stesso (stella a cinque punte recante nell'interno la sigla
della provincia di appartenenza dell'ufficio stesso), seguendo i criteri
indicati nell'appendice VII del presente regolamento.
APPENDICE VII ART. 233
1. La punzonatura di un
numero assegnato d'ufficio ha luogo nei casi in cui il numero d'identificazione
del telaio sia contraffatto, alterato, illeggibile (anche parzialmente, qualora
ciò comporti concreti dubbi in ordine all'identificazione del veicolo), manchi
(e non sia nemmeno riportato su targhetta chiaramente autentica) oppure sia
stato punzonato erroneamente e non corretto dalla casa costruttrice. Viene
assegnato un numero composto da 8 cifre, di cui le prime sei riproducono il
numero di protocollo della pratica d'ufficio (con l'aggiunta degli eventuali
zeri a ciò necessari) e le restanti due, gli ultimi due numeri dell'anno solare
in cui avviene l'assegnazione del numero di telaio.
2. La ripetizione con
punzoni d'ufficio del numero originario si effettua quando si sostituisce il
telaio (o la sua parte recante il numero d'identificazione), consegnando ad un
ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. il frammento con il
numero originario. Essa si effettua, altresì, quando il numero sia riportato
solo su targhetta chiaramente autentica, oppure il numero si presenti con
leggibilità limitata (ma tale da non fare sorgere dubbi sull'identificazione
del veicolo), oppure ancora il numero sia punzonato erroneamente dalla casa
costruttrice e poi sia stato corretto con quello da attribuire effettivamente al
veicolo. Si procede alla ripetizione d'ufficio della sola parte numerica del
numero originario prescindendo dalla quantità delle sue cifre, e trascurando le
eventuali parti identificative del costruttore e delle caratteristiche generali
del veicolo, così come individuate dalla targhette ed iscrizioni regolamentari.
MARCHIATURA PREVISTA DA
VECCHIE NORME
Si possono riscontrare in
circolazione tipi di marchiatura previsti dal vecchio codice abrogato ed
utilizzati fino al 1980 circa.
Secondo la normativa del
vecchio codice, infatti, il numero di telaio impresso la D.T.T. era così
composto:
 |
numero progressivo
distintivo (ricavato dai registri del D.T.T. |
 |
marchio col numero di
codice del D.T.T. che effettuava l’operazione (tali codici sono riportati
nella tabella B allegata all’art. 333 Reg.)
|
123456
L9
Dal 1980 circa, il numero
impresso dal D.T.T. risulta composto oltre che dal codice della provincia dove
ha sede l’ufficio che ha effettuato l’operazione e dal numero di protocollo
della stessa, anche dall’anno di ripunzonatura.
L9
123456
93
L9
MARCHIATURA PREVISTA DAL
NUOVO CODICE
Il nuovo codice della strada
ha previsto un nuovo sistema di punzonatura (in vigore dal 01 ottobre 1993);
trattasi di un numero a 8 cifre (di cui le prime 6 individuano il numero di
pratica e le ultime due l’anno in cui la stessa è stata svolta) preceduto e
seguito dal marchio a stella all’interno la sigla provinciale dell’ufficio
D.T.T. che via ha provveduto.
L’ufficio del D.T.T. che
cura l’operazione, emette un duplicato della carta di circolazione sulla quale
viene riportata una specifica annotazione riguardante l’operazione effettuata.
123456
95
NUOVE
PROCEDURE
Il Ministero dell'Interno,
con Circolare del 6 marzo 2001, Prot. n° 300/A/3/21822/123/2/27/3 ha
impartito nuove istruzioni circa la punzonatura del numero assegnato d'ufficio
nei casi in cui il numero di identificazione del telaio sia contraffatto.
Si è rilevato che in
occasione delle richieste di punzonatura dei numeri di telaio assegnati
d’ufficio – in caso di contraffazione o alterazione del telaio accertata da
organi di polizia – gli uffici provinciali della Direzione generale M.C.T.C.
incontrano frequentemente problemi relativamente all’esatta identificazione
del veicolo.
Al fine di rendere la
suddetta procedura più sicura e spedita, il Servizio Polizia Stradale, in
collaborazione con l’Associazione Nazionale fra le imprese di Assicurazione (A.N.I.A),
ha predisposto una speciale etichetta identificativa che dovrà essere applicata
su una parte fissa del veicolo a cura dell’Ufficio di polizia che procede alla
sua restituzione, sulla quale sarà trascritta:-
 |
la composizione
alfanumerica del telaio contraffatto |
 |
numero di telaio
originale
|
 |
targa
d’immatricolazione
|
 |
altre utili informazioni
|
L’etichetta
identificativa, realizzata in modo da resistere ad eventuali manomissioni
(frammentazione in caso d’asportazione e protezione dei dati trascritti), ha
impresso un numero di serie che la identifica univocamente. Detto numero è
ripetuto su una bandella laterale staccabile che dovrà essere applicata sul
verbale di restituzione, la cui copia, per un ulteriore verifica e corredo del
fascicolo. Sarà restituita all’Ufficio di polizia a cura della M.C.T.C.
provinciale che provvede alla punzonatura d’ufficio.
L’adozione
della procedura avverrà definitivamente dal gennaio 2002, e da quella data le
M.C.T.C. provinciali rifiuteranno le richieste di punzonatura d’ufficio che
alla stessa non si conformino.
La vigenza su tutto il
territorio nazionale sarà preceduta da un periodo di sperimentazione che, dal 1°maggio 2001, riguarderà le province di Torino, Milano,
Brescia, Bologna, Genova, Roma, Napoli, Bari, Foggia, Palermo e Catania –
individuate sulla base del numero dei recuperi di autoveicoli – ove sarà
obbligatorio per tutti gli Uffici di polizia applicare la procedura in
argomento.
La distribuzione delle
etichette alle Questure ed ai comandi provinciali dell’Arma dei Carabinieri in
indirizzo sarà effettuata dai locali uffici della Polizia Stradale.
Le etichette dovranno essere
custodite adottando idonei mezzi di sicurezza e la loro presa in carico ed
utilizzo saranno annotati in appositi registri, in modo da conservare
l’abbinamento di ciascuna con il corrispondente veicolo. Lo smarrimento o la
sottrazione di etichette dovranno essere comunicate senza ritardo al Servizio
Polizia Stradale della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria
di Frontiera e Postale, cui saranno inoltrate eventuali richieste di ulteriori
etichette.
Le esigenze degli ulteriori
uffici della Polizia di Stato, dei Comandi della Guardia di Finanza, nonché
della Polizia Municipale, saranno soddisfatte, per ogni singola esigenza, dai
locali Uffici della della Polizia
Stradale.
Il supporto è prodotto con
materiale cartaceo autoadesivo e monouso (soggetto a frammentazione in caso di
tentativo di rimozione); sullo stesso è possibile scrivere con una normale
penna a sfera ed apporre timbri inchiostrati
La pellicola trasparente,
che si trova già applicata sull’Etichetta, ha lo scopo di proteggere i dati
trascritti ed è realizzata in modo da frammentarsi in caso di manomissioni per
tale ragione deve essere fatta aderire usando la massima delicatezza
L’etichetta deve essere
collocata in un punto della carrozzeria che sia al riparo da agenti aggressivi
(sostanze chimiche, acqua ecc.), sia facilmente visibile e non soggetto a
sostituzione; deve essere fatta aderire direttamente alla lamiera,
opportunamente pulita (ad esempio in un punto all’interno del bagagliaio). Il
supporto preferibilmente, deve combaciare nella sua interezza con la lamiera e,
quindi, va posto sopra superfici uniformi che consentano la facile lettura dei
dati.
La zona di applicazione va
scelta con cura, poiché l’eventuale rimozione dell’Etichetta comporterebbe
la frammentazione della stessa.
Il punto preciso di
sistemazione deve essere indicato nel verbale di restituzione del veicolo.
L’etichetta si compone
delle seguenti parti:
1 Pellicola adesiva
protettiva,che si trova già applicata sull’etichetta;
2 Matricola identificativa
dell’etichetta riprodotta su pellicola;
3 Timbro con
l’intestazione dell’Ufficio di polizia che procede alla restituzione del
veicolo;
4 Matricola identificativa
dell’Etichetta, ripetuta sulla bandella staccabile;
5 Bandella staccabile da
applicare sul verbale di restituzione su cui va apposto il timbro dell’ufficio
di polizia procedente;
6 Marca e modello del
veicolo restituito;
7 Numero apocrifo
effettivamente impresso sul telaio;
8 Numero del telaio genuino,
originalmente impresso sul telaio;
9 Targa d’immatricolazione
originale, relativa al veicolo con telaio autentico;
10 Data e luogo del furto,
dell’appropriazione indebita o altro;
11 Cognome, nome e data di
nascita del denunciante, come da registrazione del C.E.D. Forze di Polizia (S.C.A.R.);
12 Luogo e data della
compilazione dell’Etichetta;
13 Firma chiaramente
leggibile del compilatore, ovvero apposizione della stessa in calce al timbro
personale.