I DATI DI IDENTIFICAZIONE

 PUNZONATURA D'UFFICIO

 

Come é noto il numero di telaio di un veicolo può essere impresso a cura del Dipartimento Trasporti Terrestri in casi eccezionali e cioè quando il numero di identificazione:-

manchi

sia sbagliato per errore della casa costruttrice

sia alterato o contraffatto

sia illeggibile per qualunque motivo

 

In questi casi l’ufficio del D.T.T. competente provvede a riprodurre (e a trascrivere anche sulla carta di circolazione) un nuovo numero identificativo.

 

E’ evidente che tale procedura è possibile solo se il veicolo è identificato, ossia si conoscono i dati di identificazione originali assegnati dalla casa costruttrice.

 

Art. 233. - Punzonatura d'ufficio del numero di telaio (art. 74 C.s.).

1.Nel caso di irregolarità o di mancanza del numero originale del telaio, di cui all'articolo 74, comma 3, del codice, viene riprodotto con appositi punzoni, a cura degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., un numero distintivo preceduto e seguito dal marchio dell'ufficio stesso (stella a cinque punte recante nell'interno la sigla della provincia di appartenenza dell'ufficio stesso), seguendo i criteri indicati nell'appendice VII del presente regolamento.

 

APPENDICE VII ART. 233

1. La punzonatura di un numero assegnato d'ufficio ha luogo nei casi in cui il numero d'identificazione del telaio sia contraffatto, alterato, illeggibile (anche parzialmente, qualora ciò comporti concreti dubbi in ordine all'identificazione del veicolo), manchi (e non sia nemmeno riportato su targhetta chiaramente autentica) oppure sia stato punzonato erroneamente e non corretto dalla casa costruttrice. Viene assegnato un numero composto da 8 cifre, di cui le prime sei riproducono il numero di protocollo della pratica d'ufficio (con l'aggiunta degli eventuali zeri a ciò necessari) e le restanti due, gli ultimi due numeri dell'anno solare in cui avviene l'assegnazione del numero di telaio.

2. La ripetizione con punzoni d'ufficio del numero originario si effettua quando si sostituisce il telaio (o la sua parte recante il numero d'identificazione), consegnando ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. il frammento con il numero originario. Essa si effettua, altresì, quando il numero sia riportato solo su targhetta chiaramente autentica, oppure il numero si presenti con leggibilità limitata (ma tale da non fare sorgere dubbi sull'identificazione del veicolo), oppure ancora il numero sia punzonato erroneamente dalla casa costruttrice e poi sia stato corretto con quello da attribuire effettivamente al veicolo. Si procede alla ripetizione d'ufficio della sola parte numerica del numero originario prescindendo dalla quantità delle sue cifre, e trascurando le eventuali parti identificative del costruttore e delle caratteristiche generali del veicolo, così come individuate dalla targhette ed iscrizioni regolamentari.

 

 

MARCHIATURA PREVISTA DA VECCHIE NORME

 

Si possono riscontrare in circolazione tipi di marchiatura previsti dal vecchio codice abrogato ed utilizzati fino al 1980 circa.

 

Secondo la normativa del vecchio codice, infatti, il numero di telaio impresso la D.T.T. era così composto:

numero progressivo distintivo (ricavato dai registri del D.T.T.

marchio col numero di codice del D.T.T. che effettuava l’operazione (tali codici sono riportati nella tabella B allegata all’art. 333 Reg.)

 

123456 L9

 

Dal 1980 circa, il numero impresso dal D.T.T. risulta composto oltre che dal codice della provincia dove ha sede l’ufficio che ha effettuato l’operazione e dal numero di protocollo della stessa, anche dall’anno di ripunzonatura.

 

 L9 123456 93 L9

 

 

MARCHIATURA PREVISTA DAL NUOVO CODICE

 

Il nuovo codice della strada ha previsto un nuovo sistema di punzonatura (in vigore dal 01 ottobre 1993); trattasi di un numero a 8 cifre (di cui le prime 6 individuano il numero di pratica e le ultime due l’anno in cui la stessa è stata svolta) preceduto e seguito dal marchio a stella all’interno la sigla provinciale dell’ufficio D.T.T. che via ha provveduto.

 

L’ufficio del D.T.T. che cura l’operazione, emette un duplicato della carta di circolazione sulla quale viene riportata una specifica annotazione riguardante l’operazione effettuata.

 

123456 95

 

 

NUOVE PROCEDURE

 

Il Ministero dell'Interno, con Circolare del 6 marzo 2001, Prot. n° 300/A/3/21822/123/2/27/3 ha impartito nuove istruzioni circa la punzonatura del numero assegnato d'ufficio nei casi in cui il numero di identificazione del telaio sia contraffatto.

 

Si è rilevato che in occasione delle richieste di punzonatura dei numeri di telaio assegnati d’ufficio – in caso di contraffazione o alterazione del telaio accertata da organi di polizia – gli uffici provinciali della Direzione generale M.C.T.C. incontrano frequentemente problemi relativamente all’esatta identificazione del veicolo.

 

Al fine di rendere la suddetta procedura più sicura e spedita, il Servizio Polizia Stradale, in collaborazione con l’Associazione Nazionale fra le imprese di Assicurazione (A.N.I.A), ha predisposto una speciale etichetta identificativa che dovrà essere applicata su una parte fissa del veicolo a cura dell’Ufficio di polizia che procede alla sua restituzione, sulla quale sarà trascritta:-

la composizione alfanumerica del telaio contraffatto

numero di telaio originale

targa d’immatricolazione

altre utili informazioni

 

L’etichetta identificativa, realizzata in modo da resistere ad eventuali manomissioni (frammentazione in caso d’asportazione e protezione dei dati trascritti), ha impresso un numero di serie che la identifica univocamente. Detto numero è ripetuto su una bandella laterale staccabile che dovrà essere applicata sul verbale di restituzione, la cui copia, per un ulteriore verifica e corredo del fascicolo. Sarà restituita all’Ufficio di polizia a cura della M.C.T.C. provinciale che provvede alla punzonatura d’ufficio.

 

L’adozione della procedura avverrà definitivamente dal gennaio 2002, e da quella data le M.C.T.C. provinciali rifiuteranno le richieste di punzonatura d’ufficio che alla stessa non si conformino.

 

La vigenza su tutto il territorio nazionale sarà preceduta da un periodo di sperimentazione che, dal  1°maggio 2001, riguarderà le province di Torino, Milano, Brescia, Bologna, Genova, Roma, Napoli, Bari, Foggia, Palermo e Catania – individuate sulla base del numero dei recuperi di autoveicoli – ove sarà obbligatorio per tutti gli Uffici di polizia applicare la procedura in argomento.

 

La distribuzione delle etichette alle Questure ed ai comandi provinciali dell’Arma dei Carabinieri in indirizzo sarà effettuata dai locali uffici della Polizia Stradale.

 

Le etichette dovranno essere custodite adottando idonei mezzi di sicurezza e la loro presa in carico ed utilizzo saranno annotati in appositi registri, in modo da conservare l’abbinamento di ciascuna con il corrispondente veicolo. Lo smarrimento o la sottrazione di etichette dovranno essere comunicate senza ritardo al Servizio Polizia Stradale della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria di Frontiera e Postale, cui saranno inoltrate eventuali richieste di ulteriori etichette.

 

Le esigenze degli ulteriori uffici della Polizia di Stato, dei Comandi della Guardia di Finanza, nonché della Polizia Municipale, saranno soddisfatte, per ogni singola esigenza, dai locali Uffici della  della Polizia Stradale.

 

Il supporto è prodotto con materiale cartaceo autoadesivo e monouso (soggetto a frammentazione in caso di tentativo di rimozione); sullo stesso è possibile scrivere con una normale penna a sfera ed apporre timbri inchiostrati 

 

La pellicola trasparente, che si trova già applicata sull’Etichetta, ha lo scopo di proteggere i dati trascritti ed è realizzata in modo da frammentarsi in caso di manomissioni per tale ragione deve essere fatta aderire usando la massima delicatezza

 

L’etichetta deve essere collocata in un punto della carrozzeria che sia al riparo da agenti aggressivi (sostanze chimiche, acqua ecc.), sia facilmente visibile e non soggetto a sostituzione; deve essere fatta aderire direttamente alla lamiera, opportunamente pulita (ad esempio in un punto all’interno del bagagliaio). Il supporto preferibilmente, deve combaciare nella sua interezza con la lamiera e, quindi, va posto sopra superfici uniformi che consentano la facile lettura dei dati.

 

La zona di applicazione va scelta con cura, poiché l’eventuale rimozione dell’Etichetta comporterebbe la frammentazione della stessa.

 

Il punto preciso di sistemazione deve essere indicato nel verbale di restituzione del veicolo.

L’etichetta si compone delle seguenti parti:

1 Pellicola adesiva protettiva,che si trova già applicata sull’etichetta;

2 Matricola identificativa dell’etichetta riprodotta su pellicola;

3 Timbro con l’intestazione dell’Ufficio di polizia che procede alla restituzione del veicolo;

4 Matricola identificativa dell’Etichetta, ripetuta sulla bandella staccabile;

5 Bandella staccabile da applicare sul verbale di restituzione su cui va apposto il timbro dell’ufficio di polizia procedente;

6 Marca e modello del veicolo restituito;

7 Numero apocrifo effettivamente impresso sul telaio;

8 Numero del telaio genuino, originalmente impresso sul telaio;

9 Targa d’immatricolazione originale, relativa al veicolo con telaio autentico;

10 Data e luogo del furto, dell’appropriazione indebita o altro;

11 Cognome, nome e data di nascita del denunciante, come da registrazione del C.E.D. Forze di Polizia (S.C.A.R.);

12 Luogo e data della compilazione dell’Etichetta;

13 Firma chiaramente leggibile del compilatore, ovvero apposizione della stessa in calce al timbro personale.

 

 

Dati di identificazione

Posizione telai

Banca Dati Veicoli (VIS)

 

 

 

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