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GERMANIA - DEUTSCHLAND |
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CARTA DI CIRCOLAZIONE FAHRZEUGSCHEIN VEHICLE REGISTRATION DOCUMENTS CERTIFICAT D’IMMATRICULATION |
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VARI IDENTIFICATION DOCUMENTS |
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VARIE |
La Germania (denominazione ufficiale: Repubblica Federale di Germania, in tedesco Bundesrepublik Deutschland) è una delle nazioni più industrializzate del mondo, situata nell'Europa occidentale.
E' membro fondatore della Comunità Europea.
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Aderente al trattato di Schengen. Nonostante i controlli alle frontiere interne siano stati soppressi, è bene sapere che gli Stati che aderiscono alla convenzione di Schengen conservano comunque, sulla base delle rispettive legislazioni nazionali, il diritto di effettuare controlli d’identità su tutto il proprio territorio nell’ambito delle competenze di polizia. In questo caso, è sufficiente essere in possesso di una carta d’identità o di un passaporto validi e, all’occorrenza, di un permesso di soggiorno. |
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PATENTE NAZIONALE DI GUIDA |
Negli anni si sono susseguiti i seguenti modelli:
MODELLO D1 EMESSO DAL 1986.
(in casi particolari la data del
rilascio può essere successiva all’1.4.1986)
Nel corso di questi anni lo stampato a subito piccole modifiche relative al
colore e alla forma. I modelli rilasciati dal Saar possono avere dimensioni
differenti e sono bilingue.)
MODELLO D5 EMESSO DAL 01.04.1986 AL 31.12.98.
MODELLO D6 EMESSO DAL 01.01.1999
Le caratteristiche dello stesso documento sono conformi alla normativa europea, fissate della DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1996 concernente modifica alla direttiva (91/439/CEE) relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria. |
La D.D.R. prima dell'unificazione emetteva propri modelli, in particolare:-
MODELLO D2 EMESSO DAL 1969
MODELLO D3 EMESSO DAL 1969 AL 31.05.82
MODELLO D4 EMESSO DAL 01.06.82 AL 02.10.90
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PERMESSO INTERNAZIONALE DI GUIDA |
Il modello fa riferimento alla convenzione del 1968. Validità 3 Anni. Ogni Land della Germania ha il suo modello. |
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CARTA DI CIRCOLAZIONE |
Da ottobre 2005 è in uso un nuovo modello (esistono 2 versioni, la seconda dal 2007).
Il nuovo documento denominato Zulassungsbescheinigung Teil I sostituisce il "Fahrzeugschein". Il documento è conforme alla carta di circolazione in formato cartaceo di cui alla direttiva DIRETTIVA 2003/127/CE DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 2003 che modifica la direttiva 1999/37/CE 29 aprile 1999 del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (VEDI SEZIONE LEX).
Dalla stessa data è stato introdotto un documento denominato Zulassungsbescheinigung Teil II che sostituisce il "Fahrzeugbrief". A differenza del Fahrzeugbrief, questo nuovo documento deve sempre accompagnare il veicolo. |
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Aderisce a EUCARIS, (EUropean CAR and driving licence Information System). |
I vecchi documenti rimangono validi fino alla loro scadenza, e sono:
FAHRZEUGSCHEIN
rilasciato al proprietario del veicolo all'atto dell'immatricolazione in Germania, paragonabile alla nostra carta di circolazione. Questo documento deve essere sempre portato al seguito ed esibito in fase di controllo.
FAHRZEUGBRIEF
In questo libretto di proprietà, paragonabile al nostro certificato di proprietà, all'atto dell'ammissione alla circolazione dell'autovettura viene registrato il proprietario della stessa. Il detentore del libretto di proprietà è ritenuto proprietario del veicolo. Facendo uso di un veicolo non occorre portare con se il libretto di proprietà.
Documentazione necessaria per la immatricolazione in Italia di veicoli provenienti da questo Stato:
Attestazione dei versamenti;
Fahrzeugbrief (corrispondente al Certificato di Proprietà) debitamente tradotto e asseverato;
Fahrzeugschein (corrispondente alla carta di circolazione). Qualora le targhe originali e la Carta di Circolazione siano state ritirate dalle autorità tedesche il Fahrzeugschein puo’ essere sostituito dall’Admeldebescheingung (certificato di radiazione) debitamente tradotto ed asseverato;
Scheda tecnica rilasciata dalla Casa Costruttrice del veicolo o dal legale rappresentante in Italia con l' identificazione dello stesso anche con il numero di telaio, comprendente oltre che i dati tecnici del veicolo, la rispondenza alle direttive Comunitarie di riferimento. La scheda tecnica può essere, in alternativa, redatta dal TUV, ma deve essere avvallata dall'Autorità regionale competente territorialmente all'emissione della carta di circolazione. Alternativamente alla scheda tecnica è ammessa la presentazione del C.O.C. (Certificate of Conformita) debitamente tradotto e asseverato.;
Dichiarazione in carta semplice redatta su apposita modulistica in distribuzione gratuita presso gli Uffici MCTC relativa ai Km percorsi all’atto dell’acquisto e dichiarazione sottoscritta dal cedente di assolvimento degli obblighi Iva.
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Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 22/1/2007 prot.6301/23/28 Nazionalizzazione di veicoli sospesi dalla circolazione in Germania da oltre 18 mesi, la cui carta di circolazione tedesca prevede l’obbligo di una nuova immatricolazione al fine della riammissione in circolazione |
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI Direziono
generale per la motorizzazione
Prot. n.
5553-5938/M362 Roma, 12 dicembre 2005
OGGETTO: Direttiva del Consiglio 1999/37/CE, concernente i documenti
di immatricolazione dei veicoli. Nazionalizzazione di veicoli già circolanti in
Germania.
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI - Direzione generale per la motorizzazione Prot. n. 963/Segr. Roma, 1 luglio 2005 OGGETTO: Direttiva dei Consiglio 1999137/CE, concernente i documenti di immatricolazione dei veicoli. Nazionalizzazione di veicoli già circolanti in Germania. Differimento dei termini prescritti dalla circolare prot. 3386/M362 dei 21 giugno 2005. |
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI - Direzione generale per la motorizzazione Prot. n. 3386/M362 - Roma, 21 giugno 2005 OGGETTO: Direttiva dei Consiglio 1999/37/CE, concernente i documenti di immatricolazione dei veicoli. Nazionalizzazione di veicoli già circolanti in Germania. |
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DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI - E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI - Direzione generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre Prot. n. 5081/M362 Roma, 04.02.2004 OGGETTO: Veicoli provenienti dalla Germania ed ivi classificati quadriciclo. |
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TARGHE |
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In questo stato vengono attualmente utilizzate targhe di riconoscimento dello standard europeo. In particolare si tratta di caratteri neri su fondo bianco, in metallo utilizzata dal 1993 - In alto a sinistra il simbolo della comunità europea e sotto la sigla (D), seguono 1/3 lettere che indicano il distretto dove è stato registrato il veicolo, 1/2 lettere, 1/4 numeri. Le targhe rettangolari misurano mm. 520 x 110, le altre mm. 280 x 200 - i caratteri mm. 70 x 50/44 spessore mm. 14. |
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Questa targa è abbinata al permesso o carta di circolazione denominato: FAHRZEUGSCHEIN. |
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Elenco delle Autorità alle quali possono essere richiesti accertamenti sulle targhe tedesche |
Ministero dell’Interno, Servizio Polizia Stradale Circolare
OGGETTO: Riconoscimento reciproco delle targhe di prova tra l'Italia e la
Germania.
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Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione e della
Sicurezza del Trasporto Terrestre
circolare n.692/M383 datata 10 marzo 2004
OGGETTO: Riconoscimento reciproco delle targhe di prova tra l'Italia e la
Germania.
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Ambasciata d’Italia
nota n. 7587 del 06 novembre 1998
Notifica nella Rep.
Fed. Di Germania di atti in materia amministrativa formati nella
Repubblica Italiana. Accertamento generalità proprietari di
autoveicoli con targa tedesca
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COPERTURA ASSICURATIVA |
I veicoli immatricolati in questo Stato sono ESENTI dal controllo dell'assicurazione della responsabilità civile e di carta verde, in quanto ha aderito agli accordi relativi alla cosiddetta "copertura assicurativa automatica".
Ad eccezione di:
1. Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.
Veicoli militari soggetti alle condizioni di convenzioni internazionali.
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FALSI |
20/2005 relativo a FALSA carta di circolazione GERMANIA
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CIRCOLARE N. 77186 Roma, 22 Aprile 1986 |
MINISTERO DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. IV Direzione Centrale - Div. 46
CIRCOLARE N. 77186 Prot. n. 151/4639 - ID.C. IV n. A034 Roma, 22 aprile 1986
OGGETTO: Informazioni per prevenire falsificazioni patenti tedesche da convertire in patenti italiane.
PREMESSE
Come è noto con circolari n. 133/84 D.C. IV n. A066 dei 18 giugno 1984(1) e n. 115/ 85 D.C. IV n. A081 dei 16.7.1985 (2) sono state fornite istruzioni in materia di conversioni di patente estera in patente italiana a seguito dell'emanazione della Direttiva n. 80/1263/ CEE dei 4.12.1980 (3) in corso di recepimento. In tale occasione si è verificato che alcune patenti estere da convertire in patenti italiane sono risultate false. Pertanto, per facilitare il compito dei dipendenti Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile e delle Prefetture al fine di verificare l'autenticità delle patenti in questione si inviano le seguenti informazioni qui trasmesse dall'interpol di Wiesbaden (Germania) relative alle patenti di guida tedesche.
INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI RILASCIO E CONTROLLI SULLE PATENTI TEDESCHE PRESUMIBILMENTE FALSIFICATE.
Nella Repubblica Federale di Germania non esiste un Servizio Pubblico che provveda alla emissione ed al rilascio delle patenti di guida, così che è impossibile fornire delle informazioni, a carattere generale, sugli stampati utilizzati e le modalità di rilascio applicate. Gli stampati delle patenti vengono predisposti da tipografie private conformemente all'ordinanza emessa dalle "Landratsamt" (autorità corrispondenti alle sottoprefetture), competenti al rilascio delle patenti. Ogni ''Landratsamt'' sceglie un suo proprio modulo ed in tal modo, si verifica che in tutta la R.F.G. non esiste uno stampato uniforme. Si ritiene che siano in circolazione oltre un centinaio di differenti moduli di patenti, per le quali viene prescritto soltanto il contenuto delle loro quattro pagine. Attualmente, tutti i documenti di guida sono stampati su carta grigia non lacerabile, detta "carta Neobond". Per quanto riguarda invece i vecchi modelli, è possibile che questi siano stampati su una tela impregnata, di colore grigio. Sulla prima facciata dei documento sono scritte le generalità dei titolare. Sulla seconda, sono indicate le categorie (da 1 a 4 o da 1 a 5) per le quali è valida l'autorizzazione, ed infine, l'Autorità che lo emette, il relativo sigillo e la firma dei funzionario che rilascia il documento in questione. Nella seconda pagina dei vecchi modelli era stata prevista una casella destinata al servizio di controllo tecnico obbligatorio (TUV) che vi apponeva una nota relativa alla prova di guida; nei nuovi documenti, tale nota è stata soppressa. La terza pagina mostra la fotografia e la firma dei titolare della patente. Il sigillo viene apposto sul documento in modo tale da coprire l'angolo inferiore sinistro della fotografia. Quest'ultima può essere incollata sulla patente oppure fissata con punti metallici o con apposita macchinetta. La quarta pagina presenta, oltre ad una piccola nota, uno spazio riservato ad eventuali annotazioni da parte dell'Autorità. (Si allegano, come esempio, alcune fotocopie di patenti). Il titolare della patente ritira il suo documento presso la "Landratsamt" competente per la zona in cui rientrava il suo domicilio al momento in cui otteneva tale autorizzazione. Le patenti sono valide, in linea di massima, per tutta la vita: tuttavia esse provano soltanto che il titolare è stato autorizzato alla guida di autoveicoli, e non invece la sua identità, così come le carte d'identità o i passaporti. Per tale ragione non è necessario indicare un cambiamento di domicilio o di nome. A seconda di quanto stabilito dalle varie Autorità addette al rilascio, i modelli sono compilati sia a mano che a macchina. li numero di Lista annotato sulla pagina 2, rappresenta il numero di registrazione dei documento. Sulla base di questo numero è possibile risalire, quando non lo sappia l'Autorità che lo ha rilasciato, alla data di emissione dei documento ed anche al suo titolare. Oltre a questo tipo di patente di guida, generale, sono previsti, nella R.F.G., anche altri tipi di patente speciali, rilasciate, per esempio, ad agenti di polizia ("patente di servizio") o a membri delle forze armate ("patenti militari
DISPOSIZIONI FINALI
Poiché l'Interpol di Wiesbaden (Germania) afferma che le patenti di guida tedesche sono sprovviste di qualsiasi caratteristica di sicurezza, e quindi è abbastanza facile produrre dei falsi difficilmente riconoscibili, gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile o le Prefetture avranno cura di trasmettere, in tutti i casi di dubbia autenticità di un documento di guida, delle buone fotocopie del documento tedesco in questione affinché questo possa essere verificato dalle autorità tedesche che lo hanno rilasciato. Le lettere di inoltro dovranno essere inviate, pertanto, al seguente indirizzo:
INTERPOL WIESBADEN - Nationales Zentralbúro der IKPO Interpol fúr die Bundesrepublik Deutschland - Postfach 1820 D - 6200 WIESBADEN (R.F.G.)
IL DIRETTORE CENTRALE dr. ing. Franco R. Rossi
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QUESITI |
a cura di Gaetano Selvaggio
DOMANDA
E’ vero che i bollini presenti sulle targhe tedesche indicano la validità dell’assicurazione? E’ necessario che il conducente abbia con sé la carta verde?
RISPOSTA
E’ in parte vero: infatti il bollino superiore indica la scadenza della revisione, mentre quello inferiore è il simbolo dello stato di appartenenza del veicolo, la cui assenza sta a significare che la targa è stata demolita. Dal momento che, ai sensi del D.M. 9 febbraio 1994, un veicolo munito di regolare targa di immatricolazione tedesca (nonché di molti altri Paesi, anche non appartenenti all’U.E.) è da considerarsi automaticamente munito di copertura assicurativa RCA, la presenza del bollino è una garanzia dell’esistenza dell’assicurazione. Il conducente, quindi, se sulla targa c’è il bollino inferiore, non ha alcun obbligo di portare con sé o di esibire alcuna carta verde e neanche il certificato di assicurazione. Solo se il bollino inferiore è assente (oppure la targa è doganale, scaduta di validità, riconoscibile perché termina con un rettangolino giallo o rosso su cui è indicata una data) il conducente è tenuto a dimostrare l’effettiva copertura assicurativa del veicolo. Comunque sia, chi circola con un veicolo munito di targa tedesca priva del bollino inferiore o con targa doganale scaduta di validità, è passibile della sanzione prevista dall’art. 93/7° co. C.d.S. (guida di veicolo non immatricolato senza carta di circolazione); quando controllate un veicolo privo del bollino inferiore, il conducente, alla vostra richiesta di esibire la carta di circolazione, se non ce l'ha perché il veicolo è stato demolito, potrebbe fare il furbo consegnandovi il certificato di proprietà e spacciandolo per carta di circolazione: siate più furbi di lui: sulla carta di circolazione c'è scritto "Fahrzeugschein", mentre sul certificato di proprietà c'è scritto "Fahrzeugbrief". Se dichiara di aver lasciato il Fahrzeugschein a casa, contestategli l'articolo 180/1°-7° (ricordandovi che, visto che insiste nel dire che il veicolo è immatricolato all'estero, deve pagare subito la contravvenzione più tutte le altre che eventualmente dobbiate contestagli...).
Si precisa che le targhe tedesche scritte con caratteri rossi anziché neri sono targhe prova e possono circolare liberamente sul territorio italiano purché accompagnate da valido documento attestante la loro validità temporale e l'intestatario autorizzato alla circolazione di prova.
a cura di ASAPS
DOMANDA
Un cittadino TEDESCO con patente tedesca, è intestatario di un'autovettura italiana (ha preso la residenza in Italia per soli 2 mesi per l'acquisto del veicolo), può tenere e guidare il veicolo se lui non è più residente in Italia? Come ci si deve comportare? Vi Ringrazio.Mail - Pisa
RISPOSTA
Di nessuna infrazione. Dalla descrizione che lei ci ha fatto il cittadino tedesco, già residente in Italia è in regola
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INDIRIZZI UTILI |
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Uffici consolari - Consolati e
Ambasciate
Indirizzi aggiornati delle Rappresentanze Diplomatiche/Consolari esteri in Italia ed Italiane all'estero. |
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BKA - FEDERAL BUREAU INVESTIGATION |
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LKA - BAYERISCHES LANDESKRIMINALAMT [Ufficio Delittuoso Regionale Bavarese] Sachgebiet 544, Maillinger Straße 15, D - 80636 Monaco di Baviera, Tel.: (0 89) 12 12-15 44 - Fax: (0 89) 12 12-25 47.
E' l'ufficio che
ha ideato e pubblicato, nel
Nel 2000 con l'aiuto di BKA [Bundeskriminalamt - Ufficio Federale di Investigazione Criminale) pubblica "Depliant dell'Identificazione del Veicolo a motore". Successivamente venne istituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dai reparti di veicolo rubati del Ministero Federale dell'Interno della Repubblica dell'Austria, la sede centrale di gendarmerie regionale di Austria del sud e Burgenland e l'Ufficio Federale di Investigazione Criminale di Wiesbaden (D). Nel 2001 l'iniziativa è stata sposata da Europol, che ha formato un gruppo di lavoro europeo, così il lavoro dei colleghi tedeschi ed austriaci è stato pubblicato in un CD denominato EuVID (European Vehicle Identification Database). La prima edizione in inglese, francese, e tedesco, distribuita nel 2001, sarà nel 2002 tradotta anche in spagnolo ed italiano. L’ufficio di Polizia LKA di Monaco ha predisposto un sistema denominato RACC sulla celere identificazione della nazionalità delle targhe, anche con dati parziali, ed altre utili informazioni necessarie. Il sistema è già in uso in alcuni paesi esteri dove sono stati raccolti favorevoli consensi. Anche in Italia sta iniziando la sperimentazione del sistema che verrà immesso nella rete intranet del Ministero dell’interno. (12/2002) |
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IPA-Deutsche Sektion e.V. Postfach 1243, 66443 Bexbach Fon: +49(0)6826-510990 Fax: +49(0)6826-510991 geschaeftsstelle@ipa-deutschland.de ipa-deutschland@t-online.de |
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Deutsches Buro Grune Karte E.V. Postfach 10 14 02, 20009 HAMBURG [49](40)33 44 00 |
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Questa sezione è stata realizzata grazie al contributo di:
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