ITALIA

 

Area geografica EUROPA

 

Repubblica Italiana

 

Capitale Roma

 

Superficie 301.323 km²

 

Aderisce alla convenzione Ginevra 49 e Vienna 68

 

Inno

 

Sigla automobilistica ( I )

PATENTE NAZIONALE DI GUIDA

DRIVING LICENSE

PERMIS DE CONDUIRE

PERMISO DE CONDUCIR

SPECIMEN

MC 720 F in uso dal 14.10.1999

SPECIMEN

TUTTI

PERMESSO INTERNAZIONALE DI GUIDA

INTERNATIONAL DRIVING PERMIT

PERMISO INTERN. DE CONDUCIR

SPECIMEN

MOD. TT 26 CONVENZIONE 68

SPECIMEN

MOD. 26 CTD CONVENZIONE49

CARTA DI CIRCOLAZIONE

CERTIFICAT D’IMMATRICULATION

CERTIFICATE OF REGISTRATION

SPECIMEN

Modello MC 804 F

SPECIMEN

TUTTI

C.C. INTERNAZIONALE

VARI

2003 CERTIFICATO DI PROPRIETA'

1992 MOD. 13 P.R.A. FINO AL 1992

1960 MOD. 13 P.R.A.

2004 CARTA IDENTITA' ELETTRONICA

VARIE

 

Per maggiori informazioni sui documenti italiani si veda la pubblicazione "I DOCUMENTI ITALIANI"

 

 

PATENTE NAZIONALE DI GUIDA

 

In Italia sono attualmente in uso sette modelli di patente tuttora validi:

Modello MC 701/MEC, tuttora il documento più diffuso, in fase di progressiva sostituzione ed in uso dal 1974 al 1989

Modello MC 701/N in uso dal 1989 al 1990

Modello MC 701/C in uso dal 1990 al luglio 1995

Modello MC 701/D in uso dal luglio 1995 al 01.07.1996

Modello MC 701/E in uso dal 01.10.1995

Modello MC 701/F in uso dal 01.07.1996 al 13.10.1999

Modello MC 720 F in uso dal 14.10.1999

 DOCUMENTO DOTATO DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTIFALSIFICAZIONE

Modello MC 720 F in uso dal 14.10.1999

La patente di guida, in Italia, è rilasciata dagli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile, i quali dipendono dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

 

Vedi tutti i modelli

 

Rispetto alla natura giuridica di questo tipo di documento, brevemente si può affermare che si tratta di autorizzazione amministrativa, rilasciata previo accertamento della presenza dei prescritti requisiti psicofisici, tecnici e morali da parte del titolare.

Si ricorda che sono autorizzazioni amministrative quegli atti pubblici con i quali la pubblica amministrazione, nell’esercizio di un’attività discrezionale in funzione preventiva, rimuove il limite legale che si frappone all’esercizio del diritto soggettivo in presenza di determinate condizioni.

 

In Italia la patente di guida assume anche carattere di documento idoneo a consentire l’identificazione personale; a tal proposito si rimanda alla circolare n. 41 del Ministero degli Interni del 18 maggio 1998, con la quale si esprimeva parere favorevole in ordine a considerare tale documento come idoneo all’identificazione personale.
Il parere espresso si fonda in particolare sul dettato della norma dell’art.292 del R.D. 6 maggio 1940, n.635, (regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza), che attribuisce carattere di documento equipollente alla carta di identità ad ogni documento munito di fotografia e rilasciato da una Amministrazione dello Stato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

 

 

PERMESSO INTERNAZIONALE DI GUIDA

Il permesso internazionale di guida, in Italia, viene rilasciata dagli Uffici della Motorizzazione Civile, ha validità di TRE anni, e comunque non superiore a quella della patente italiana.

 DOCUMENTO PRIVO DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTIFALSIFICAZIONE

L'attuale modello fa riferimento alla convenzione di Vienna del 1968.

Per ottenere il permesso internazionale di guida è necessario:

  • Modello TT746 (in distribuzione gratuita presso gli sportelli della Motorizzazione) contenente la richiesta di rilascio del permesso internazionale di guida;

  • Attestazione dei versamenti;

  • 2 foto recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica. Qualora non sia il diretto interessato a presentare la domanda, alla stessa deve essere allegata una fotografia autenticata;

  • Patente di guida in corso di validità in visione ed una fotocopia della stessa fronte-retro;

  • Marca da bollo.

 

 

CARTA DI CIRCOLAZIONE

 

In Italia sono stati sinora prodotti i seguenti differenti tipi di carta di circolazione per autoveicoli:

Modello MC 802 (motocicli) in uso fino al 1977; Modello MC 803 (altri motocicli) in uso fino al 1977; Modello MC 804 (autovetture) in uso fino al 1977; Modello MC 805 (autobus) in uso fino al 1977; Modello MC 806 (autoveicoli persone e cose) in uso fino al 1977; Modello MC 807 (autocarri) in uso fino al 1977; Modello MC 808 (veicoli per trasporti specifici) in uso fino al 1977; Modello MC 809 (rimorchi) in uso fino al 1977; Modello MC 810 (veicoli eccezionali) in uso fino al 1977; Modello MC 820 (trattrici agricole) in uso fino al 1977;

Modello MC 804 A in uso fino al 1977;

Modello MC 804 MEC (il documento è stato emesso in quattro versioni)

Modello MC 804 N in uso

Modello MC 804 F in uso

 DOCUMENTO DOTATO DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTIFALSIFICAZIONE

Il modello MC.820/F è stato utilizzato a partire dal 23.11.1999 ed è tuttora in uso.

In attuazione della direttiva 1999/37/CE, in Italia sono stati adottati due decreti ministeriali.

Con il decreto ministeriale 2 novembre 1999 è stato definito il nuovo modello della carta di circolazione italiana dei veicoli, mentre con il successivo decreto ministeriale 14 febbraio 2000 è stata data piena attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva.

Sulla nuova C.d.C. non sono apposti timbri.

 

 

FOGLIO COMPLEMENTARE

Il foglio complementare è quel documento che il P.R.A. ha rilasciato fino alla riforma del 1992 per ogni mezzo iscritto nei suoi archivi (D.M. 514/92). Oggi risulta sostituito dal Certificato di Proprietà.

 DOCUMENTO PRIVO DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTIFALSIFICAZIONE

Tale documento riportava:

- il numero di targa
- le generalità del proprietario e la sua residenza
- le eventuali iscrizioni di ipoteca.
 

Su di esso venivano annotate - in stretto ordine cronologico - tutte le vicende del veicolo: passaggi di proprietà, iscrizioni e cancellazioni di ipoteca, variazioni di residenza, ecc.
Questo documento è tuttora in possesso di coloro che non hanno effettuato pratiche presso il P.R.A. dopo che è diventata operativa la riforma del 1992. 

 

 

CERTIFICATO DI PROPRIETA'

Il Certificato di Proprietà (CdP) è quel documento che il P.R.A. rilascia in seguito alla riforma del 1992 per ogni mezzo iscritto nei suoi archivi (D.M. 514/92) ed attesta l'effettiva proprietà del veicolo. Tale documento ha sostituito il foglio complementare. Non essendo un documento di circolazione, non deve essere conservato in automezzo, ma a casa propria.

 DOCUMENTO DOTATO DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTIFALSIFICAZIONE

Al momento dell'acquisto di un automezzo nuovo o usato, occorre effettuare una scrittura privata presso un notaio che deve autenticare la firma del venditore. Se la data di immatricolazione dell'automezzo è precedente al 1993 (e quindi si è in possesso del solo Foglio Complementare), l'atto notarile deve essere in duplice copia (devono essere trasmesse al P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico).
Qualora invece l'automezzo sia stato immatricolato successivamente al 1993 (e quindi si sia in possesso del Certificato di Proprietà), si utilizza direttamente il certificato per fare l'autentica presso il notaio della firma del venditore.

Il CdP riporta:
- il numero di targa
- i principali dati relativi al veicolo
- i dati dell'intestatario
- i gravami, le ipoteche e le annotazioni riguardanti il veicolo.

Il CdP svolge più funzioni:
- sostituisce il vecchio foglio complementare
- attesta lo stato giuridico-patrimoniale del veicolo
- può costituire nota di richiesta per successive pratiche al P.R.A.
- può essere utilizzato (sul retro) come supporto per la dichiarazione di vendita
- costituisce supporto per l'attestazione dell'identità e della residenza
- costituisce ricevuta per gli importi versati.

In sintesi, il CdP è:
- nota di presentazione per molti tipi di pratiche al P.R.A.
- atto di vendita
- attestazione di identità e di residenza.

 

 

CERTIFICATO DI RADIAZIONE

Il Certificato di Radiazione (CdR) è quel documento che il P.R.A. rilascia in seguito alla riforma del 1992 per ogni mezzo che sia stato cancellato dai suoi archivi (D.M. 514/92).
Tale documento riporta:
- il numero di targa
- i principali dati relativi al veicolo
- i dati dell'ultimo proprietario
- la data di consegna del veicolo al demolitore (o al concessionario)
- la data in cui viene annotata la cessazione della circolazione al P.R.A.

Il CdR svolge più funzioni:
- costituisce prova dell'avvenuta e definitiva cancellazione dagli archivi del P.R.A. del veicolo
- costituisce ricevuta per gli importi versati.

Il Certificato di Radiazione è in tutto identico, nella forma, al Certificato di Proprietà.

 

 

CERTIFICATO PER CICLOMOTORE

In Italia sono stati prodotti i seguenti modelli di certificati per ciclomotore:

  • Modello MC 801 in uso fino al 1978 (manuale)

  • Modello MC 801/A in uso fino al 1978 (manuale)

  • Modello MC 801/U in uso fino al 1978 (manuale)

  • Modello MC 2051/OM in uso dal 1978 al 1985 (manuale)

  • Modello MC 2051/OM Mec. in uso dal 1985 al 1994 (meccanizzato)

  • Modello MC 2051/OM Mec. in uso dal 1994 al 1999 (meccanizzato)

  • Modello 2051/0A in uso dal 199

 

 

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE CICLOM.

 

 DOCUMENTO DOTATO DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTIFALSIFICAZIONE

Modello MC.821/D

 

 

TARGHE PER VEICOLI

 

In Italia il sistema di targatura è distinto per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. queste differenze riguardano sia le modalità del rilascio che quelle di apposizione di quest'ultime sul veicolo.

La targa ha natura giuridica di certificazione amministrativa in quanto la sua funzione è quella di identificare il veicolo su cui è apposta. La sua contraffazione o alterazione è punita dall'art. 477 c.p..

Targa di identificazione per ciclomotore in uso dal 14 luglio 2006

 

La nuova targa è composta da sei caratteri alfanumerici. Il fondo della targa e' bianco i caratteri sono in nero. Il raggio di curvatura della targa imbottitura è di 5 mm., la coloritura in nero dell'imbottitura del bordo perimetrale è di 4 mm.. Lo spessore dei caratteri sono di 5 mm., mentre l'imbottitura del marchio della Repubblica italiana è di 0,5. La targa è ricoperta da pellicola retroriflettente autoadesiva.

Per la sua funzione e per la presenza dell’emblema della Repubblica, la nuova targa conserva il carattere di atto pubblico recante il sigillo dello Stato e, quindi, la sua contraffazione o alterazione integra gli estremi dei reati di cui agli artt. 467 e seguenti del Codice Penale.

Contrassegno per ciclomotore in uso dal 1995 fino al 14 luglio 2006

 

Il contrassegno di identificazione per ciclomotore consiste in un codice alfanumerico di 5 caratteri che viene assegnato dalla Direzione generale della Motorizzazione Civile direttamente alla persona, purchè abbia compiuto i diciotto anni di età.
Il contrassegno e' legato alla persona e può essere usato su ciclomotori differenti ma deve, comunque, essere conservata in caso di cessione del mezzo.
II possessore del
Il contrassegno e' tenuto a chiedere l'aggiornamento della propria posizione presso la Motorizzazione Civile in caso di trasferimento di residenza o di abitazione.

 

Per maggiori informazioni vedi la sezione dedicata alle targhe Italiane

 

 

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Copyright © World's Vehicle Documents - Ultimo aggiornamento: 29.11.2007