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LIECHTENSTEIN |
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VARIE |
Il Liechtenstein, la Norvegia, l'Islanda, e la Svizzera sono membri del EFTA. La convenzione del EFTA ha stabilito una zona di libero scambio fra i relativi stati membri nel 1960. In più, le condizioni del EFTA hanno concluso insieme gli accordi di libero scambio con un certo numero di paesi in tutto il mondo. Per quanto riguarda la materia che ci interessa l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia hanno preso parte all'accordo sulla zona economica europea (EEA) nel 1992, che è entrato in vigore nel 1994. Le parti contraenti correnti sono, oltre che le tre condizioni del EFTA, la Comunità Europea ed i 15 stati membri.
Lo scopo dell'accordo di EEA è garantire la libera circolazione delle merci, persone, servizi e capitale, in tutte gli Stati aderenti a EEA. Rimuovendo gli ostacoli al libero scambio ed aprendo le nuove occasioni per 370 milione Europei, l'accordo di EEA stimola lo sviluppo economico ed aggiunge alla competitività internazionale delle condizioni di EEA.
In forza di questi accordi gi Stati appartenenti a questa organizzazione godono di benefici per quanto concerne l’articolo 135. NON hanno infatti mai l’obbligo di integrare la patente con traduzione o con patente internazionale. Devono comunque attenersi alle disposizioni dell’articolo 136. Tali conducenti:
Possono utilizzare la propria patente di guida senza bisogno nè di traduzione nè di patente internazionale.
Se acquisiscono la residenza anagrafica in Italia DEVONO convertire la propria patente in patente italiana (le patenti di questi 4 Stati sono fino ad oggi sempre convertibili)
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Non aderisce al trattato di Schengen. Esiste accordo bilaterale che prevede l’equipollenza tra passaporto e carta d’identità. |
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PATENTE NAZIONALE DI GUIDA |
Si conoscono almeno tre modelli:-
MODELLO FL1 EMESSO DAL 1978 AL 1993
MODELLO FL2 EMESSO DAL 1993 AL 00.04.2003
MODELLO FL3 EMESSO DAL 00.04.2003
Le caratteristiche del documento sono conformi alla normativa europea, fissate della DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1996 concernente modifica alla direttiva (91/439/CEE) relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria. |
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CIRCOLARE N. 3309/M340 Roma, 31 ottobre 2003 |
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CIRCOLARE N. 136197 Roma, 18 dicembre 1997 |
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. IV Direzione Centrale - Div. 46
CIRCOLARE N. 136197 Prot. n. 875114639 E - D.C. IV n. A069 Roma, 18 dicembre 1997
OGGETTO: Conversione patenti di guida rilasciate da Stati esteri. Islanda Liechtenstein.
Il Ministero degli Affari Esteri - D.G.A.E. - ha comunicato che per gli Stati facenti parte dell'EFTA non è necessaria la stipula di uno specifico accordo di reciprocità per la conversione delle patenti di guida. Per quanto sopra si dispone che le patenti di guida rilasciate in ISLANDA, e LIECHTENSTEIN siano convertite, senza esami, secondo la normale prassi in uso. In via provvisoria, l'equipollenza potrà essere direttamente stabilita da codesti Uffici Provinciali sulla base di una traduzione giurata (o rilasciata dall'autorità diplomatica) dalla quale sia possibile rilevare quali tipi di veicoli il documento stesso abiliti a condurre.
Quanto sopra nelle more di più specifiche indicazioni che la scrivente Direzione potrà fornire non appena saranno acquisite ulteriori informazioni relative alle patenti di guida rilasciate negli Stati indicati in oggetto. Verranno, in seguito, comunicati anche gli indirizzi delle autorità cui restituire i documenti esteri convertiti. Si trasmette, come di prassi, l'elenco aggiornato degli Stati per i quali al momento si effettua la conversione delle patenti di guida rilasciate dagli stessi. Si ricorda che il suddetto elenco è sempre soggetto a variazioni che saranno comunque opportunamente comunicate.
IL DIRETTORE GENERALE dr. Giorgio Berruti
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PERMESSO INTERNAZIONALE DI GUIDA |
| HELP |
Documento del quale abbiamo difficoltà a reperire informazioni o immagini. Preghiamo tutti coloro hanno notizie di comunicarle. |
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CARTA DI CIRCOLAZIONE |
Le carte di circolazione vengono rilasciate dallo stesso ufficio che emette la patente di guida nazionale ed internazionale. Si tratta di documenti privi di sistemi di sicurezza antifalsificazione e quindi molto facili da riprodurre. |
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TARGHE |
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NUOVO MODELLO
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La targa provvisoria ha le stesse caratteristiche di quella ordinaria, a destra una banda di colore rosso con l'anno e il mese in cui la targa è autorizzata a circolare. La targa è accompagnata da una carta di circolazione identica a quella utilizzata per i veicoli con immatricolazione definitiva, unica diversità una banda di colore rossa sulla copertina, all'interno sempre evidenziato in rosa la data di scadenza della targa. |
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COPERTURA ASSICURATIVA |
I
veicoli immatricolati in questo Stato sono ESENTI dal
controllo dell'assicurazione della
responsabilità civile e di carta verde, in quanto
ha aderito agli accordi
relativi alla cosiddetta "copertura assicurativa automatica"
Tale condizione NON vale nei seguenti casi:
I veicoli azionati manualmente muniti di motore.
Le macchine mono assi per lavori agricoli che sono condotte unicamente da persona appiedata e che non servono al traino di rimorchi.
I ciclomotori e le carrozzelle per invalidi il cui motore abbia una cilindrata non superiore ai 50 cmc e la cui velocità in circostanze normali, non può superare i 30 km all'ora.
I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) a partire dalla data di scadenza indicata sulle targhe d'immatricolazione.
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VARIE |
In base alla decisione nr. 896/2006/CE del Parlamento Europeo, dal 10 luglio prossimo è stato abolito il visto di transito per gli stranieri extracomunitari residenti in Svizzera ed in Liechtenstein.
L'agevolazione riguarda solo i transiti fino ad una durata massima di cinque giorni.
Sono beneficiari della decisione gli stranieri extracomunitari residenti in Svizzera titolari di un permesso di soggiorno B o C, oppure di una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento Federale degli Affari Esteri (personale delle rappresentanze diplomatico-consolari, delle organizzazioni internazionali e degli enti assimilati, nonchè relativi familiari e domestici), oppure residenti in Liechtenstein con permesso di soggiorno annuale od a tempo indeterminato.
Il provvedimento non elimina il controllo alle frontiere, ma si limita a stabilire unilateralmente che il possesso di uno dei permessi di soggiorno sopra menzionati equivale al possesso di un visto di transito Schengen. Ne consegue che gli interessati, oltre ad uno dei predetti permessi di soggiorno, devono disporre alla frontiera di un passaporto valido e dei documenti che comprovano il transito (biglietto aereo o ferroviario, carta d'imbarco su navi o traghetti, eventuali visto d'ingresso in paesi non Schengen per transito o destinazione).
Per converso, fino all'ingresso della Svizzera e del Liechtenstein in Schengen, resta l'obbligo del visto nei seguenti casi:
Transito aeroportuale per stranieri extracomunitari non residenti nei due paesi.
Transito per gli stranieri extracomunitari residenti in Svizzera con permesso di soggiorno L.
Soggiorni brevi per tutti gli stranieri extracomunitari residenti nei due paesi.
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DECISIONE N. 896/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2006 che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale da parte degli Stati membri, ai fini del transito nel loro territorio, di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein |
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INDIRIZZI UTILI |
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Uffici consolari - Consolati e
Ambasciate
Indirizzi aggiornati delle Rappresentanze Diplomatiche/Consolari esteri in Italia ed Italiane all'estero. |
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