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QUESITI |
a cura di Ernesto Forino
DOMANDA
Mio figlio lavora in Svizzera a 30 km da casa, essendo frontaliere. La ditta per cui lavora (concessionaria di auto) gli darebbe in uso una propria macchina per il tragitto dal lavoro a casa e viceversa per sopperire le spese di viaggio. Preciso che l'auto è immatricolata Svizzera, mio figlio possiede la patente italiana e la ditta per cui lavora è disposta a certificare l'uso del mezzo. Vorrei sapere, se possibile, se mio figlio può usufruire di tale vettura per il tragitto sopraccitato, mantenendo le stesse caratteristiche sia della patente che dell'autoveicolo senza incorrere in sanzioni.
Giulio Bonzani Villette (VB)
RISPOSTA
Innanzi tutto una
precisazione per sgombrare il campo da un frequente equivoco: non esiste
nessun collegamento fra la targa del veicolo condotto e la patente di guida
del conducente. Quindi con la patente di guida della quale si è titolare -
nel rispetto delle norme internazionali inerenti la traduzione e/o il
permesso internazionale di guida (quando necessari) - si può condurre
qualsiasi veicolo. Il problema posto riguarda invece il testo unico delle
leggi doganali, laddove è regolamentata l'importazione definitiva o
temporanea dei veicoli provenienti da Stati con i quali l'Italia ha obblighi
doganali (per semplicità si indicano quelli per i quali gli obblighi
doganali non sussistono: aderenti all'Unione Europea + San Marino + Città
del Vaticano). Suo figlio potrà pertanto condurre il veicolo alla seguente
duplice condizione:
· che il veicolo non sia di sua proprietà (nemmeno con scritture private
occultate alle autorità)
· che quando circola in Italia sia munita di dichiarazione rilasciata dal
datore di lavoro;
· che complessivamente il veicolo non resti in Italia per più di 6 mesi
all'anno. Si badi bene: non sei mesi continuativi - come molti credono - ma
per 6 mesi totali per ogni anno; quindi nell'ipotesi nella quale il veicolo
si rechi in Italia tutti i giorni o i 6 mesi risultano superati. Si ricorda,
infine, che l'uso del mezzo deve essere giustificato dall'attività
lavorativa. (mm)
Sussiste l'obbligo di convertire la
licenza di condurre blu in una licenza di condurre
formato carta di credito (LCC)?
No, non vi è alcun obbligo di
sostituzione delle attuali licenze di
condurre blu e gialla, tranne in caso di modifica
delle circostanze che richiedono un mutamento
della licenza (acquisizione di nuove categorie,
cambiamento di dati anagrafici, restrizioni, ecc.)
e in caso di revoca della licenza di condurre alla
scadenza del provvedimento amministrativo.
Quali veicoli potrà condurre il
titolare della precedente categorie D2?
La vecchia categoria D2 autorizza, dopo il
rilascio della nuova licenza di condurre formato
carta di credito, a condurre veicoli a motore
delle nuove sottocategorie D1 e D1E,
limitata alla guida di furgoncini fino a 3500 kg
per il trasporto non professionale di persone.
Sulla licenza di condurre formato carta di credito
sono previsti i codici 3, 5 t e 106 (Cat D1: in
caso di conversione dell'attuale categoria D2
(disposizioni transitorie) furgoncini con più di
17 posti autorizzati nel traffico interno).
Cosa accadrà dopo il 1. aprile 2003
ai titolari della precedente categoria F (veicoli
con velocità limitata a 45 km/h)?
Otterranno la nuova categoria A1
limitata a 45 km/h e la nuova categoria F.
Cosa occorre fare per sopprimere la limitazione a 45 km/h legata alla categoria moto?
Il titolare della categoria B deve richiedere una licenza per allievo conducente e seguire una formazione pratica di base della durata di 8 ore presso un maestro conducente. Una volta sostenuto il corso di formazione pratica di base egli otterrà la nuova sottocategoria A1 (cilindrata massima 125 cm3 potenza massima 11 kW) senza doversi sottoporre ad esame.
Chi non è già titolare della categoria B dovrà superare un esame teorico di base (valido in seguito anche per il conseguimento della categoria B), frequentare un corso di teoria della circolazione (sensibilizzazione ai problemi del traffico stradale) della durata di 8 ore presso un maestro conducente e una formazione pratica di base presso maestro conducente della durata di 8 ore. Infine dovrà superare un esame pratico di guida per il conseguimento della categoria A1. Fino al raggiungimento del 18esimo anno di età egli potrà tuttavia condurre unicamente motoveicoli di cilindrata non superiore a 50 cm3.
Sarà possibile richiedere
direttamente la nuova categoria moto A?
Sì. Tuttavia, per i candidati che non hanno ancora
compiuto i 25 anni d'età, la categoria A sarà
limitata ai motoveicoli con
una prestazione del motore non
superiore a 25 kW e rapporto tra potenza del
motore e peso a vuoto non superiore a 0,16 kW/kg.
I detentori della precedente
categoria B (categoria autoveicoli ottenuta prima
del 1. aprile 2003) potranno circolare con dei
motoveicoli?
La previgente categoria B dà il diritto di
condurre motoveicoli a 45 km/h
(previgente categoria F). Dopo il 1. aprile 2003 i
titolari della categoria B otterranno la categoria
A1 limitata a 45 km/h.
Cosa succede dopo il 1. aprile 2003
al titolare di una licenza per allievo conducente
della previgente categoria A1 già titolare della
categoria B e con un'età superiore a 25 anni?
Sostanzialmente si presentano tre possibilità:
Sostituire la licenza di condurre blu con la nuova patente formato carta di credito, presentando nel contempo l'attestato del corso di formazione pratica concluso e la licenza per allievo conducente dell'attuale cat. A1. Senza necessità di sostenere l'esame pratico, siccome l'interessato è in possesso della categoria B, verrà iscritta nella licenza formato carta di credito la nuova sottocategoria A1 (motoveicoli con cilindrata non superiore a 125 cm3 e una prestazione del motore max di 11 kW).
Richiedere la trasformazione della licenza per allievo conducente cat. A1 in una licenza per allievo conducente della nuova categoria A illimitata. Completare la formazione pratica di base per allievi motociclisti (presso maestro conducente) con ulteriori 4 ore e superare l'esame pratico con un motoveicolo con una potenza del motore di almeno 35 kW e due posti a sedere.
Concludere la formazione
di allievo conducente della
previgente categoria A1 con il
superamento dell'esame pratico.
Con la conversione della licenza di condurre blu
in nuova patente formato carta di credito
l'interessato riceverà la nuova
categoria A limitata per
motoveicoli con una potenza del motore
non superiore a 25 kW e un rapporto tra potenza
del motore e peso a vuoto non superiore a 0,16
kW/kg.
Come deve comportarsi dopo il 1.
aprile 2003 il titolare di una licenza di condurre
della categoria B che intende ottenere una licenza
di condurre della nuova categoria A e che ha
un'età superiore ai 25 anni?
Avendo più di 25 anni, egli potrà inoltrare la
richiesta per l'ottenimento di una
licenza per allievo conducente per la categoria A
(illimitata) munita di visita ottica
(nuovo formulario disponibile a partire dal
01.04.2003).
Riceverà la licenza per allievo
conducente valida 4 mesi ed il
formulario per effettuare il corso di formazione
pratica di base per allievi motociclisti (12 ore
presso un maestro conducente).
A conclusione di quest'ultimo la licenza per
allievo conducente potrà essere prorogata di 12
mesi.
Egli dovrà infine superare un esame
pratico con un motoveicolo con una
prestazione del motore di almeno 35 kW.
Quali motoveicoli potrà condurre
dopo il 1. aprile 2003 un diciottenne non ancora
titolare di una licenza di condurre per la
categoria B?
A partire dal 01.04.2003, egli potrà accedere alla
nuova categoria A limitata ai
motoveicoli con una prestazione del motore non
superiore a 25 kW e un rapporto tra potenza del
motore e peso a vuoto non superiore a 0,16 kW/kg.
Dopo aver inoltrato la richiesta per l'ottenimento
di una licenza per allievo conducente munita di
visita ottica (nuovo formulario
disponibile a partire dal 01.04.2003)
ed il corso di pronto soccorso (se già
effettuato), egli dovrà superare un
esame teorico di base.
Ad esame teorico superato egli riceverà
la licenza per allievo conducente valida 4
mesi ed il formulario per effettuare
il corso di teoria della circolazione
(sensibilizzazione ai problemi del traffico
stradale) della durata di 8 ore presso un maestro
conducente.
Egli dovrà inoltre frequentare, entro i quattro
mesi della validità della licenza per allievo
conducente, il corso di formazione
pratica di base per allievi motociclisti
(12 ore presso un maestro conducente).
A conclusione di quest'ultimo la licenza per
allievo conducente potrà essere prorogata di 12
mesi.
Egli dovrà infine superare l'esame
pratico.
La restrizione potrà essere abrogata
su richiesta del titolare della licenza
dopo 2 anni e senza ulteriori esami,
se l'autorità accerterà che, nei 2
anni precedenti la presentazione della
domanda di abrogazione della limitazione, egli non
ha commesso nessuna infrazione contro le
disposizioni del diritto della circolazione
stradale implicanti la revoca della licenza di
condurre.
Egli riceverà allora la licenza di condurre della
nuova categoria A illimitata
che permetterà di guidare qualsiasi motoveicolo.
Quali passi deve intraprendere il
titolare della previgente licenza di condurre
della categoria A1 che ha già compiuto 25 anni e
che intende ottenere la nuova categoria A?
Dopo il 1. aprile 2003 egli dovrà innanzi tutto
richiedere la conversione
della licenza di condurre blu con la nuova patente
formato carta di credito.
Dopo la conversione, l'attuale cat. A1 diverrà
cat. A limitata.
Per togliere questa limitazione, avendo 25 anni
compiuti, egli potrà poi - senza
attendere 2 anni - presentare una
richiesta di ottenimento di una
licenza per allievo conducente della nuova cat. A
illimitata e successivamente superare un esame
pratico.
Il titolare di una licenza di
allievo conducente della previgente categoria C1
può sostenere l'esame dopo il 1. aprile 2003?
Sì. Chi ha ottenuto la
licenza di allievo conducente della
categoria C1 prima del 01.04.2003,
sottostà alla legislazione precedentemente in
vigore ed ha di conseguenza il diritto di
completare la sua formazione secondo le vecchie
disposizioni. Egli potrà dunque
superare l'esame pratico anche dopo il 01.04.2003
mantenendo tutti i diritti della previgente
categoria C1.
L'aggiunta della categoria C1 (ad esame pratico
superato) sulla licenza di condurre dopo il
01.04.2003 comporterà la sostituzione
dell'attuale patente blu con quella in formato
carta di credito.
Egli riceverà le nuove sottocategorie
C1 e C1E, con l'autorizzazione a
condurre "camper e veicoli dei pompieri" di oltre
7500 kg. Dovrà tuttavia effettuare la
visita medica di controllo.
La nuova categoria C1 sarà ancora
valida oltre i 7500 Kg come la previgente?
No. La nuova
sottocategoria C1 comprende autoveicoli, esclusi
quelli della categoria D, con un peso
totale superiore a 3500 kg, ma non a 7500 kg;
con un autoveicolo di questa sottocategoria può
essere trainato un rimorchio
con un peso totale non superiore a 750
kg.
Dopo il 1. aprile 2003, quali passi
dovranno intraprendere i nuovi aspiranti autisti
di categoria C1?
Se il veicolo che dovranno condurre
non supera i 7500 kg, essi potranno
presentare una richiesta per l'ottenimento della
licenza per allievo conducente della
nuova sottocategoria C1. Per questa
sottocategoria sarà obbligatoria la
visita medica. Dovranno inoltre
superare un esame teorico
complementare, vertente sull'OLR 1, ed
un esame pratico con un
veicolo della categoria C1.
Se il veicolo che dovranno condurre supera i 7500 kg, essi dovranno presentare una richiesta per l'ottenimento della licenza per allievo conducente della nuova categoria C. Anche per questa categoria è obbligatoria la visita medica. Dovranno inoltre superare un esame teorico complementare, vertente sull'OLR 1, ed un esame pratico con un veicolo della categoria C.
Quali altre condizioni pone
l'autorità per l'ottenimento di questa categoria?
Prima del rilascio della licenza di allievo
conducente, l'autorità deve accertarsi che il
richiedente sia già titolare della
licenza di condurre della categoria B
e abbia superato la visita medica.
Inoltre, prima di poterlo ammettere all'esame
pratico, l'autorità dovrà verificare
che egli abbia superato l'esame
teorico complementare.
Con l'entrata in vigore della nuova
OAC, un sedicenne potrà condurre un motoveicolo di
125 cm3 di cilindrata?
A partire dal 01.04.2003, per poter circolare con
uno scooter a 16 anni,
bisognerà conseguire la nuova
sottocategoria A1.
I motoveicoli della sottocategoria A1, di
cilindrata non superiore a 125 cm3
e una potenza del motore massima di 11
kW, potranno tuttavia essere guidati
solo a partire dai 18 anni
compiuti.
Dai 16 ai 18 anni si
potranno condurre solo i motoveicoli
rientranti in questa sottocategoria, ma di
cilindrata non superiore a 50 cm3 e una potenza
del motore massima di 11 kW (senza limite di
velocità). Sulla licenza di condurre
non verrà indicata nessuna limitazione. Sarà
compito della polizia verificare se il conducente
ha già compiuto i 18 anni.
Per
poter accedere a questa sottocategoria occorrerà
frequentare il corso di pronto
soccorso, presentare una
richiesta per l'ottenimento di una licenza per
allievo conducente presso la Sezione
della circolazione (formulari
disponibili dal 01.04.2003), superare
un esame teorico di base
(valido pure per la categoria B). Ad esame
superato verrà emessa la licenza per
allievo conducente con una validità di
4 mesi.
Entro i 4 mesi di validità della stessa bisognerà
effettuare il corso di teoria della
circolazione (sensibilizzazione ai
problemi del traffico stradale) della durata di 8
ore presso maestro conducente (pure ritenuto
valido e da non più ripetere in seguito per
l'ottenimento della categoria B) ed il
corso di formazione pratica per gli
allievi motociclisti¨ (8 ore presso un
maestro conducente).
Ultimato quest'ultimo, la licenza per allievo
conducente potrà essere prorogata di 12 mesi.
Infine dovrà essere superato l'esame
pratico.
Cosa accadrà al detentore di una
licenza per allievo conducente della previgente
categoria A a partire dal 1. aprile 2003?
Chi è in possesso di una licenza per allievo
conducente rilasciata prima del
01.04.2003 (entrata in vigore della
nuova Ordinanza sull'ammissione alla circolazione
di persone e veicoli) continuerà a
sottostare, anche dopo questa data, alla
legislazione previgente.
Quest'ultima fa stato fino alla
scadenza della licenza per allievo conducente,
indipendentemente dal fatto che il candidato
superi l'esame pratico prima o dopo il 01.04.2003.
La nuova categoria A limitata verrà
attribuita automaticamente ai detentori della
previgente categoria A1? Occorrerà inoltre
necessariamente convertire la vecchia licenza blu
in una licenza formato carta di credito per
poterla ottenere?
Tramite conversione della licenza di condurre blu
in quella formato carta di credito, i
titolari della vecchia categoria A1 riceveranno la
nuova categoria A limitata a motoveicoli con una
prestazione del motore non superiore a 25 kW ed un
rapporto prestazione motore e peso a vuoto non
superiore a 0.16 kW/kg (codice 25 kW).
La restrizione potrà essere in seguito
abrogata su richiesta del
titolare della nuova licenza di condurre in
formato carta di credito qualora
sia comprovata una pratica biennale di guida con un motoveicolo della previgente categoria A1 e il candidato superi un esame pratico (egli dovrà richiedere l'emissione della licenza per allievo conducente) con un motoveicolo con una prestazione del motore di almeno 35 kW;
oppure il richiedente abbia già 25 anni compiuti e superi un esame pratico (dovrà richiedere l'emissione della licenza per allievo conducente) con un motoveicolo con una prestazione del motore di almeno 35 kW.
Una lista di modelli di moto o scooter rientranti nella categoria A limitata potrà essere ottenuta rivolgendosi direttamente ad un rivenditore di motoveicoli.
Dopo il 1. aprile 2003 sarà
possibile "sbloccare" uno scooter in modo che
possa raggiungere una velocità superiore a 45 km/h?
Se dello scooter "bloccato" esiste anche una
versione omologata "sbloccata", occorrerà farsi
rilasciare dall'importatore della marca una
dichiarazione in questo senso, effettuare la
modifica e sottoporre successivamente lo scooter
ad un collaudo. Lo "sblocco" del mezzo è dunque
possibile a condizione che venga dimostrato, nel
corso di un collaudo, che lo scooter soddisfa
ancora tutte le prescrizioni legali.
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