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QUESITI

 

 

a cura di Ernesto Forino

DOMANDA

Mio figlio lavora in Svizzera a 30 km da casa, essendo frontaliere. La ditta per cui lavora (concessionaria di auto) gli darebbe in uso una propria macchina per il tragitto dal lavoro a casa e viceversa per sopperire le spese di viaggio. Preciso che l'auto è immatricolata Svizzera, mio figlio possiede la patente italiana e la ditta per cui lavora è disposta a certificare l'uso del mezzo. Vorrei sapere, se possibile, se mio figlio può usufruire di tale vettura per il tragitto sopraccitato, mantenendo le stesse caratteristiche sia della patente che dell'autoveicolo senza incorrere in sanzioni.

Giulio Bonzani Villette (VB)

RISPOSTA

Innanzi tutto una precisazione per sgombrare il campo da un frequente equivoco: non esiste nessun collegamento fra la targa del veicolo condotto e la patente di guida del conducente. Quindi con la patente di guida della quale si è titolare - nel rispetto delle norme internazionali inerenti la traduzione e/o il permesso internazionale di guida (quando necessari) - si può condurre qualsiasi veicolo. Il problema posto riguarda invece il testo unico delle leggi doganali, laddove è regolamentata l'importazione definitiva o temporanea dei veicoli provenienti da Stati con i quali l'Italia ha obblighi doganali (per semplicità si indicano quelli per i quali gli obblighi doganali non sussistono: aderenti all'Unione Europea + San Marino + Città del Vaticano). Suo figlio potrà pertanto condurre il veicolo alla seguente duplice condizione:
· che il veicolo non sia di sua proprietà (nemmeno con scritture private occultate alle autorità)
· che quando circola in Italia sia munita di dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro;
· che complessivamente il veicolo non resti in Italia per più di 6 mesi all'anno. Si badi bene: non sei mesi continuativi - come molti credono - ma per 6 mesi totali per ogni anno; quindi nell'ipotesi nella quale il veicolo si rechi in Italia tutti i giorni o i 6 mesi risultano superati. Si ricorda, infine, che l'uso del mezzo deve essere giustificato dall'attività lavorativa. (mm)

 

  1. Sussiste l'obbligo di convertire la licenza di condurre blu in una licenza di condurre formato carta di credito (LCC)?
    No, non vi è
    alcun obbligo di sostituzione delle attuali licenze di condurre blu e gialla, tranne in caso di modifica delle circostanze che richiedono un mutamento della licenza (acquisizione di nuove categorie, cambiamento di dati anagrafici, restrizioni, ecc.) e in caso di revoca della licenza di condurre alla scadenza del provvedimento amministrativo.

  2. Quali veicoli potrà condurre il titolare della precedente categorie D2?
    La vecchia categoria D2 autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre formato carta di credito, a condurre veicoli a motore delle
    nuove sottocategorie D1 e D1E, limitata alla guida di furgoncini fino a 3500 kg per il trasporto non professionale di persone. Sulla licenza di condurre formato carta di credito sono previsti i codici 3, 5 t e 106 (Cat D1: in caso di conversione dell'attuale categoria D2 (disposizioni transitorie) furgoncini con più di 17 posti autorizzati nel traffico interno).

  3. Cosa accadrà dopo il 1. aprile 2003 ai titolari della precedente categoria F (veicoli con velocità limitata a 45 km/h)?
    Otterranno la nuova categoria
    A1 limitata a 45 km/h e la nuova categoria F.

  4. Cosa occorre fare per sopprimere la limitazione a 45 km/h legata alla categoria moto?

  5. Sarà possibile richiedere direttamente la nuova categoria moto A?
    Sì. Tuttavia, per i candidati che non hanno ancora compiuto i 25 anni d'età, la categoria A sarà
    limitata ai motoveicoli con una prestazione del motore non superiore a 25 kW e rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,16 kW/kg.

  6. I detentori della precedente categoria B (categoria autoveicoli ottenuta prima del 1. aprile 2003) potranno circolare con dei motoveicoli?
    La previgente categoria B dà il diritto di condurre
    motoveicoli a 45 km/h (previgente categoria F). Dopo il 1. aprile 2003 i titolari della categoria B otterranno la categoria A1 limitata a 45 km/h.

  7. Cosa succede dopo il 1. aprile 2003 al titolare di una licenza per allievo conducente della previgente categoria A1 già titolare della categoria B e con un'età superiore a 25 anni?
    Sostanzialmente si presentano tre possibilità:

    1. Sostituire la licenza di condurre blu con la nuova patente formato carta di credito, presentando nel contempo l'attestato del corso di formazione pratica concluso e la licenza per allievo conducente dell'attuale cat. A1. Senza necessità di sostenere l'esame pratico, siccome l'interessato è in possesso della categoria B, verrà iscritta nella licenza formato carta di credito la nuova sottocategoria A1 (motoveicoli con cilindrata non superiore a 125 cm3 e una prestazione del motore max di 11 kW).

    2. Richiedere la trasformazione della licenza per allievo conducente cat. A1 in una licenza per allievo conducente della nuova categoria A illimitata. Completare la formazione pratica di base per allievi motociclisti (presso maestro conducente) con ulteriori 4 ore e superare l'esame pratico con un motoveicolo con una potenza del motore di almeno 35 kW e due posti a sedere.

    3. Concludere la formazione di allievo conducente della previgente categoria A1 con il superamento dell'esame pratico.
      Con la conversione della licenza di condurre blu in nuova patente formato carta di credito l'interessato riceverà la nuova
      categoria A limitata per motoveicoli con una potenza del motore non superiore a 25 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,16 kW/kg.

  8. Come deve comportarsi dopo il 1. aprile 2003 il titolare di una licenza di condurre della categoria B che intende ottenere una licenza di condurre della nuova categoria A e che ha un'età superiore ai 25 anni?
    Avendo più di 25 anni, egli potrà inoltrare la richiesta per l'ottenimento di una
    licenza per allievo conducente per la categoria A (illimitata) munita di visita ottica (nuovo formulario disponibile a partire dal 01.04.2003).
    Riceverà la
    licenza per allievo conducente valida 4 mesi ed il formulario per effettuare il corso di formazione pratica di base per allievi motociclisti (12 ore presso un maestro conducente).
    A conclusione di quest'ultimo la licenza per allievo conducente potrà essere prorogata di 12 mesi.
    Egli dovrà infine superare un
    esame pratico con un motoveicolo con una prestazione del motore di almeno 35 kW.

  9. Quali motoveicoli potrà condurre dopo il 1. aprile 2003 un diciottenne non ancora titolare di una licenza di condurre per la categoria B?
    A partire dal 01.04.2003, egli potrà accedere alla
    nuova categoria A limitata ai motoveicoli con una prestazione del motore non superiore a 25 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,16 kW/kg.

    Dopo aver inoltrato la richiesta per l'ottenimento di una licenza per allievo conducente munita di visita ottica (nuovo formulario disponibile a partire dal 01.04.2003) ed il corso di pronto soccorso (se già effettuato), egli dovrà superare un esame teorico di base.
    Ad esame teorico superato egli riceverà
    la licenza per allievo conducente valida 4 mesi ed il formulario per effettuare il corso di teoria della circolazione (sensibilizzazione ai problemi del traffico stradale) della durata di 8 ore presso un maestro conducente.
    Egli dovrà inoltre frequentare, entro i quattro mesi della validità della licenza per allievo conducente,
    il corso di formazione pratica di base per allievi motociclisti (12 ore presso un maestro conducente).
    A conclusione di quest'ultimo la licenza per allievo conducente potrà essere prorogata di 12 mesi.
    Egli dovrà infine superare l'
    esame pratico.
    La restrizione potrà essere
    abrogata su richiesta del titolare della licenza dopo 2 anni e senza ulteriori esami, se l'autorità accerterà che, nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda di abrogazione della limitazione, egli non ha commesso nessuna infrazione contro le disposizioni del diritto della circolazione stradale implicanti la revoca della licenza di condurre.
    Egli riceverà allora la licenza di condurre della nuova
    categoria A illimitata che permetterà di guidare qualsiasi motoveicolo.

  10. Quali passi deve intraprendere il titolare della previgente licenza di condurre della categoria A1 che ha già compiuto 25 anni e che intende ottenere la nuova categoria A?
    Dopo il 1. aprile 2003 egli dovrà innanzi tutto richiedere la
    conversione della licenza di condurre blu con la nuova patente formato carta di credito.
    Dopo la conversione, l'attuale cat. A1 diverrà
    cat. A limitata.
    Per togliere questa limitazione, avendo 25 anni compiuti, egli potrà poi -
    senza attendere 2 anni - presentare una richiesta di ottenimento di una licenza per allievo conducente della nuova cat. A illimitata e successivamente superare un esame pratico.

  11. Il titolare di una licenza di allievo conducente della previgente categoria C1 può sostenere l'esame dopo il 1. aprile 2003?
    . Chi ha ottenuto la licenza di allievo conducente della categoria C1 prima del 01.04.2003, sottostà alla legislazione precedentemente in vigore ed ha di conseguenza il diritto di completare la sua formazione secondo le vecchie disposizioni. Egli potrà dunque superare l'esame pratico anche dopo il 01.04.2003 mantenendo tutti i diritti della previgente categoria C1.
    L'aggiunta della categoria C1 (ad esame pratico superato) sulla licenza di condurre dopo il 01.04.2003 comporterà la
    sostituzione dell'attuale patente blu con quella in formato carta di credito.
    Egli riceverà le nuove sottocategorie C1 e C1E, con l'autorizzazione a condurre "camper e veicoli dei pompieri" di oltre 7500 kg. Dovrà tuttavia effettuare la visita medica di controllo.

  12. La nuova categoria C1 sarà ancora valida oltre i 7500 Kg come la previgente?
    No. La nuova sottocategoria C1 comprende autoveicoli, esclusi quelli della categoria D, con un peso totale superiore a 3500 kg, ma non a 7500 kg; con un autoveicolo di questa sottocategoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non superiore a 750 kg.

  13. Dopo il 1. aprile 2003, quali passi dovranno intraprendere i nuovi aspiranti autisti di categoria C1?
    Se il veicolo che dovranno condurre
    non supera i 7500 kg, essi potranno presentare una richiesta per l'ottenimento della licenza per allievo conducente della nuova sottocategoria C1. Per questa sottocategoria sarà obbligatoria la visita medica. Dovranno inoltre superare un esame teorico complementare, vertente sull'OLR 1, ed un esame pratico con un veicolo della categoria C1.

    Se il veicolo che dovranno condurre supera i 7500 kg, essi dovranno presentare una richiesta per l'ottenimento della licenza per allievo conducente della nuova categoria C. Anche per questa categoria è obbligatoria la visita medica. Dovranno inoltre superare un esame teorico complementare, vertente sull'OLR 1, ed un esame pratico con un veicolo della categoria C.

  14. Quali altre condizioni pone l'autorità per l'ottenimento di questa categoria?
    Prima del rilascio della licenza di allievo conducente, l'autorità deve accertarsi che il richiedente sia
    già titolare della licenza di condurre della categoria B e abbia superato la visita medica. Inoltre, prima di poterlo ammettere all'esame pratico, l'autorità dovrà verificare che egli abbia superato l'esame teorico complementare.

  15. Con l'entrata in vigore della nuova OAC, un sedicenne potrà condurre un motoveicolo di 125 cm3 di cilindrata?
    A partire dal 01.04.2003, per poter circolare con uno scooter a
    16 anni, bisognerà conseguire la nuova sottocategoria A1.
    I motoveicoli della sottocategoria A1, di
    cilindrata non superiore a 125 cm3 e una potenza del motore massima di 11 kW, potranno tuttavia essere guidati solo a partire dai 18 anni compiuti.
    Dai
    16 ai 18 anni si potranno condurre solo i motoveicoli rientranti in questa sottocategoria, ma di cilindrata non superiore a 50 cm3 e una potenza del motore massima di 11 kW (senza limite di velocità). Sulla licenza di condurre non verrà indicata nessuna limitazione. Sarà compito della polizia verificare se il conducente ha già compiuto i 18 anni.

    Per poter accedere a questa sottocategoria occorrerà frequentare il corso di pronto soccorso, presentare una richiesta per l'ottenimento di una licenza per allievo conducente presso la Sezione della circolazione (formulari disponibili dal 01.04.2003), superare un esame teorico di base (valido pure per la categoria B). Ad esame superato verrà emessa la licenza per allievo conducente con una validità di 4 mesi.
    Entro i 4 mesi di validità della stessa bisognerà effettuare il
    corso di teoria della circolazione (sensibilizzazione ai problemi del traffico stradale) della durata di 8 ore presso maestro conducente (pure ritenuto valido e da non più ripetere in seguito per l'ottenimento della categoria B) ed il corso di formazione pratica per gli allievi motociclisti¨ (8 ore presso un maestro conducente).
    Ultimato quest'ultimo, la licenza per allievo conducente potrà essere prorogata di 12 mesi.
    Infine dovrà essere superato l'
    esame pratico.

  16. Cosa accadrà al detentore di una licenza per allievo conducente della previgente categoria A a partire dal 1. aprile 2003?
    Chi è in possesso di una licenza per allievo conducente
    rilasciata prima del 01.04.2003 (entrata in vigore della nuova Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli) continuerà a sottostare, anche dopo questa data, alla legislazione previgente.
    Quest'ultima
    fa stato fino alla scadenza della licenza per allievo conducente, indipendentemente dal fatto che il candidato superi l'esame pratico prima o dopo il 01.04.2003.

  17. La nuova categoria A limitata verrà attribuita automaticamente ai detentori della previgente categoria A1? Occorrerà inoltre necessariamente convertire la vecchia licenza blu in una licenza formato carta di credito per poterla ottenere?
    Tramite conversione della licenza di condurre blu in quella formato carta di credito,
    i titolari della vecchia categoria A1 riceveranno la nuova categoria A limitata a motoveicoli con una prestazione del motore non superiore a 25 kW ed un rapporto prestazione motore e peso a vuoto non superiore a 0.16 kW/kg (codice 25 kW). La restrizione potrà essere in seguito abrogata su richiesta del titolare della nuova licenza di condurre in formato carta di credito qualora

    Una lista di modelli di moto o scooter rientranti nella categoria A limitata potrà essere ottenuta rivolgendosi direttamente ad un rivenditore di motoveicoli.

  18. Dopo il 1. aprile 2003 sarà possibile "sbloccare" uno scooter in modo che possa raggiungere una velocità superiore a 45 km/h?
    Se dello scooter "bloccato" esiste anche una versione omologata "sbloccata", occorrerà farsi rilasciare dall'importatore della marca una dichiarazione in questo senso, effettuare la modifica e sottoporre successivamente lo scooter ad un collaudo. Lo "sblocco" del mezzo è dunque possibile a condizione che venga dimostrato, nel corso di un collaudo, che lo scooter soddisfa ancora tutte le prescrizioni legali.

 

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