SVIZZERA - SWITZERLAND

 

Area geografica EUROPA

 

Confederazione Elvetica  

 

Capitale Berna

 

Superficie 41.285  km²

 

La patente è convertibile

 

Aderisce alla convenzione Ginevra 49 vienna 68

 

Inno

 

Sigla automobilistica ( CH )

PATENTE NAZIONALE DI GUIDA

DRIVING LICENSE

PERMIS DE CONDUIRE

PERMISO DE CONDUCIR

SPECIMEN

DAL 01.04.2003

SPECIMEN

PROVVISORIA

SPECIMEN

DAL 01.01.2000 AL 01.04.2002

1995

FINO A GENNAIO 2000

PERMESSO INTERNAZIONALE DI GUIDA

INTERNATIONAL DRIVING PERMIT

PERMISO INTERN. DE CONDUCIR

SPECIMEN  
2003  

CARTA DI CIRCOLAZIONE

VEHICLE REGISTRATION DOCUMENTS

2002 DA GENNAIO 1999

VARI

IDENTIFICATION DOCUMENTS

SPECIMEN CARTA D'IDENTITA' DAL 2003
SPECIMEN CARTA D'IDENTITA' DAL 1995

VARIE

La Svizzera l'Islanda, il Liechtenstein, e Norvegia sono membri del EFTA. La convenzione del EFTA ha stabilito una zona di libero scambio fra i relativi stati membri nel 1960. In più, le condizioni del EFTA hanno concluso insieme gli accordi di libero scambio con un certo numero di paesi in tutto il mondo. Per quanto riguarda la materia che ci interessa l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia hanno preso parte all'accordo sulla zona economica europea (EEA) nel 1992, che è entrato in vigore nel 1994. Le parti contraenti correnti sono, oltre che le tre condizioni del EFTA, la Comunità Europea ed i 15 stati membri.

Lo scopo dell'accordo di EEA è garantire la libera circolazione delle merci, persone, servizi e capitale, in tutte gli Stati aderenti a EEA. Rimuovendo gli ostacoli al libero scambio ed aprendo le nuove occasioni per 370 milione Europei, l'accordo di EEA stimola lo sviluppo economico ed aggiunge alla competitività internazionale delle condizioni di EEA.

In forza di questi accordi gi Stati appartenenti a questa organizzazione godono di benefici per quanto concerne l’articolo 135. NON hanno infatti mai l’obbligo di integrare la patente con traduzione o con patente internazionale. Devono comunque attenersi alle disposizioni dell’articolo 136.  Tali conducenti:

 

 

PATENTE NAZIONALE DI GUIDA

 

Il questo stato le patenti non hanno scadenza, quindi attualmente sono ancora utilizzati i seguenti modelli:-

MODELLO CH1 EMESSO FINO AL 1977. ( priva di misure di sicurezza )

MODELLO CH2 EMESSO DAL 1977 FINO AL 31.12.2000. (con carta di sicurezza, ogni cantone era libero per quanto concerne il layout, il tipo di stampa e numero di stampato)

MODELLO CH3 EMESSO DAL 01.01.1999 al MARZO 2003. (a libretto, come il precedente ma con altre misure di sicurezza)

MODELLO CH4 EMESSO DAL 01.04.2003

 DOCUMENTO DOTATO DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTIFALSIFICAZIONE

Dall’1 aprile 2003 è cambiata la patente svizzera. La nuova licenza di condurre formato carta di credito (LCC) prende il posto delle precedenti “licenza blu” e “licenza gialla” (per i ciclomotori), introdotte il 01 gennaio 2000, che comunque continuano ad essere valide.

La nuova “card” adotta le caratteristiche delle nuove patenti di altri paesi europei ed ha un elevato standard di resistenza, durata e sicurezza anti-falsificazioni. Il documento non indica l’indirizzo dell’intestatario.

Non sussiste alcun obbligo di sostituzione delle attuali licenze di condurre blu e gialla, tranne in caso di modifica delle circostanze che richiedono un mutamento della licenza (acquisizione di nuove categorie, cambiamento di dati anagrafici, restrizioni, ecc.) e in caso di revoca della licenza di condurre alla scadenza del provvedimento amministrativo.

Sulla LCC non figura alcun indirizzo e conseguentemente essa ha validità illimitata, anche in caso di trasferimento in qualsiasi altro cantone svizzero. In ogni caso il cambiamento di indirizzo dovrà essere annunciato all'autorità entro 14 giorni.

Il costo della nuova LCC ammonta a fr. 50.- nel caso di prima richiesta di rilascio del documento, e a fr. 30.- per ogni modifica successiva.

Novità anche per le categorie della LCC; sempre dalla data dell’1 aprile 2003, si passa dalle vecchie 13 categorie, di cui dodici per veicoli ed una per ciclomotori, alle nuove 7 categorie (A, B, C, D, BE, CE, DE) e 6 sottocategorie (A1, B1, C1, D1, C1E, D1E) -armonizzate al diritto europeo- e 3 categorie speciali (F, G, M) che non trovano corrispondenza nel diritto europeo.

CATEGORIE

 

Trascrizione delle licenze di condurre che corrispondono alla direttiva 91/439/CEE.
Tabella di conversione per la licenza di condurre blu.
Autorizzazioni alla guida in base alle nuove categorie della licenza di condurre formato carta di credito (LCC).

La richiesta di conversione della licenza di condurre blu in licenza di condurre formato carta di credito (LCC) può essere effettuata tramite l'apposito formulario di conversione (disponibile a partire dal 1. aprile 2003).

Il formulario deve venire debitamente compilato e firmato (firma in colore nero). Una foto a colori recente deve essere applicata nell'apposito spazio. Il modulo di richiesta unitamente alla licenza di condurre blu dovrà essere inviato all'ufficIo della circolazione.

Qualora dovessero essere inoltrate troppe istanze di conversione, il richiedente riceverà di ritorno la propria licenza blu con annotata la data entro cui riceverà la LCC.
Si attira comunque l'attenzione sul fatto che non vi è l'obbligo di conversione della vecchia licenza di condurre.

 

 

PERMESSO INTERNAZIONALE DI GUIDA

 

 DOCUMENTO PRIVO DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTIFALSIFICAZIONE

Il documento viene emesso dall'ufficio cantonale addetto.

Il documento fa riferimento alla convenzione di Vienna del 1968 firmata da questo Stato il 8/11/1968  ratificata il 11/1/1991.

 

 

CARTA DI CIRCOLAZIONE

 

 DOCUMENTO DOTATO DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTIFALSIFICAZIONE

Il documento viene emesso dall'ufficio cantonale addetto.

Oltre al modello definitivo, qui riportato, vengono emesse varie carte di circolazione:

  • DI RISERVA
  • TEMPORANEA
  • PROVVISORIA
  • COLLETTIVA
  • CICLOMOTORI

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Circolare Prot. Div6 20518 del 24 luglio 2006

Nazionalizzazione di veicoli già circolanti nella Confederazione Elvetica

 

 

TARGHE

 

In particolare si tratta di caratteri neri su fondo bianco, in metallo - Stemma della confederazione due lettere stemma del cantone, serie di numeri 5/6.

Le targhe rettangolari misurano mm. 300 x 160, le altre mm. 500 x 110 - i caratteri mm. 70 x 40,10.

 

In Svizzera ogni targa è collegata alla persona e non al veicolo. Se però il veicolo viene venduto la targa segue il veicolo, salvo eccezioni, per saperne di più vedi i seguenti link:

Alcune targhe sono dotate di caratteri alfanumerici che, collocati in ultima posizione, contraddistinguono l’uso del veicolo ed in particolare:

V - targhe per veicoli in contratto di noleggio;

Z - targhe per veicoli in regime di esportazione (targhe doganali);

U - targhe prova

Per quanto riguarda le targhe temporanee sono usate in particolare dagli stranieri che lavorano o vivono in Svizzera provvisoriamente. Prima del 1995 l’anno di scadenza era stampato sulla targa, ora viene apposto una striscia adesiva che può essere quindi sostituita per gli aggiornamenti.

 

Nella striscia è indicato il mese ed anno di scadenza della targa.

 

 

COPERTURA ASSICURATIVA

 

I veicoli immatricolati in questo Stato sono ESENTI dal controllo dell'assicurazione della responsabilità civile e di carta verde, in quanto ha aderito agli accordi relativi alla cosiddetta "copertura assicurativa automatica".

 

Tale condizione NON vale nei seguenti casi:

  1. I veicoli azionati manualmente muniti di motore.

  2. Le macchine mono assi per lavori agricoli che sono condotte unicamente da persona appiedata e che non servono al traino di rimorchi.

  3. I ciclomotori e le carrozzelle per invalidi il cui motore abbia una cilindrata non superiore ai 50 cmc e la cui velocità in circostanze normali, non può superare i 30 km all'ora.

  4. I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) a partire dalla data di scadenza indicata sulle targhe d'immatricolazione.

 

 

VARIE

 

In base alla decisione nr. 896/2006/CE del Parlamento Europeo, dal 10 luglio prossimo è stato abolito il visto di transito per gli stranieri extracomunitari residenti in Svizzera ed in Liechtenstein.

L'agevolazione riguarda solo i transiti fino ad una durata massima di cinque giorni.

Sono beneficiari della decisione gli stranieri extracomunitari residenti in Svizzera titolari di un permesso di soggiorno B o C, oppure di una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento Federale degli Affari Esteri (personale delle rappresentanze diplomatico-consolari, delle organizzazioni internazionali e degli enti assimilati, nonchè relativi familiari e domestici), oppure residenti in Liechtenstein con permesso di soggiorno annuale od a tempo indeterminato.

Il provvedimento non elimina il controllo alle frontiere, ma si limita a stabilire unilateralmente che il possesso di uno dei permessi di soggiorno sopra menzionati equivale al possesso di un visto di transito Schengen. Ne consegue che gli interessati, oltre ad uno dei predetti permessi di soggiorno, devono disporre alla frontiera di un passaporto valido e dei documenti che comprovano il transito (biglietto aereo o ferroviario, carta d'imbarco su navi o traghetti, eventuali visto d'ingresso in paesi non Schengen per transito o destinazione).

Per converso, fino all'ingresso della Svizzera e del Liechtenstein in Schengen, resta l'obbligo del visto nei seguenti casi:

DECISIONE N. 896/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2006 che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale da parte degli Stati membri, ai fini del transito nel loro territorio, di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein

 

QUESITI

 

 

 

INDIRIZZI UTILI

 

Uffici consolari - Consolati e Ambasciate

Indirizzi aggiornati delle Rappresentanze Diplomatiche/Consolari esteri in Italia ed Italiane all'estero.

 

Centro Comune di Cooperazione di Polizia e Doganale di Chiasso

Sede logistica presso la Stazione FFS di Chiasso

Tel. 031.541263 - 540661

Fax. 031.5340074

IPA Section Schweiz
Nationalbüro, Postfach, CH-9043 Trogen
E-Mail: sec.general@ipa-swiss.ch
www.ipa-swiss.ch

 

 

SITI WEB

 

REPUBBLICA E CANTONE TICINO

http://www.ti.ch/DI/DI/SezC/argomenti/licenza/

In questo sito è possibile trovare tutto quello che interessa sulla nuova patente di guida.

UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

 

http://www.bap.admin.ch/

 

http://www.bap.admin.ch/i/themen/index.htm

Pagina dedicata ai documento d'identità ٠ Introduzione ٠ Tipo di documento / validità ٠ Elementi di sicurezza ٠ Elementi grafici ٠ Fact-Sheet emolumenti documenti d'identità ٠ Lista degli Uffici passaporti cantonali e delle Ambasciate e dei Consolati svizzeri ٠ Basi legali ٠ Esempi di fotografie

 

Questa sezione è stata realizzata grazie al contributo di:

Ispettore Capo Enrico TORRESAN Polstrada Como - Giovanni Iannello Leone P.M. di Santa Venerina (CT)
Juan Manuel Calaforra Peiro Policia Local de Valencia Spagna
L'Amministrazione pubblica del Cantone Ticino informazioni presenti sul sito www.ti.ch

Contribuisci ad arricchire questa sezione - trasmetti ogni utile informazione o immagine sull'argomento

Copyright © World's Vehicle Documents - Ultimo aggiornamento: 31.07.2006