In data 21.06.2006 firma l'accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d'Europa aperto a Parigi in data 13.12.1957. L'accordo tende a facilitare gli spostamenti dei cittadini dei Paesi Parte, che possono entrare ed uscire dal territorio degli altri Paesi Parte presentando uno dei documenti indicati nell’allegato all’Accordo. Inoltre, le Parti si impegnano a riammettere sul proprio territorio i titolari di uno di tali documenti anche nel caso in cui la nazionalità della persona interessata sia oggetto di contestazione. Tali facilità sono accordate solo per soggiorni inferiori o uguali a tre mesi. L'Accordo non deroga alle disposizione delle leggi nazionali, delle convenzioni, degli accordi bilaterali o multilaterali, che sono o entreranno in vigore e che prevedono misure più favorevoli in favore dei cittadini di una o più Parti. Documenti compresi nell'accordo:
ATTENZIONE Attualmente in Ucraina esistono tre regioni che hanno dichiarato unilateralmente la loro indipendenza, tali entità non sono riconosciute dall’Italia quindi eventuali documenti emessi dai governi di questi territori sono privi di valore, le regioni in questione sono:
Repubblica autonoma
di Crimea
Repubblica popolare
di Doneck
Repubblica popolare
di Lugansk
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