I VEICOLI STORICI NORMATIVA

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Si tratta dello stralcio del testo dal titolo

" I VEICOLI D'EPOCA "

 

Sono veicoli d’interesse storico e collezionistico, in base all’art. 60 del Codice della Strada, i veicoli iscritti nei registri ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano), Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI (Federazione Motociclistica Italiana).

Generalità
Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che costituisce il vigente Codice della Strada, all'art. 60 individua e definisce quelli che sono i veicoli d'epoca, d'interesse storico e collezionistico che, a norma del comma 1° di detta norma, sono anche da considerare come appartenenti alla categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche.
Apparentemente per il lettore meno esperto e per i neofiti della materia, non esistono differenze sostanziali tra il veicolo d'epoca e quello di interesse storico o collezionistico, che erroneamente  possono essere considerati alla stessa stregua; analizzando la norma dettata dal citato art. 60 del C.d.S., con l'ausilio della tabella 1, è possibile fare una particolare distinzione tra:

Veicoli d'epoca

Veicoli d'interesse storico o collezionistico

Sono i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione.

Rientrano nella categoria dei motoveicoli ed autoveicoli di interesse storico o collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

La loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;

I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli.

Il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui sopra

 

Veicoli d'epoca - peculiarità
Per quanto precede, in particolare, risulta degno di nota evidenziare il fatto che, per quanto concerne i veicoli d'epoca, essi non sono iscritti al P.R.A. e non possono essere immatricolati, ma esclusivamente iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri, poiché destinati alla conservazione in musei o locali pubblici e privati.
Laddove i veicoli d'epoca siano autorizzati alla circolazione in occasione di dimostrazioni, particolari ricorrenze ovvero in tutte le occasioni disciplinate dall'art. 60, comma 3 lettera a), del C.d.S., devono essere muniti di foglio di via e di targa provvisoria rilasciato dall'Ufficio Provinciale del D.T.T. nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno.
  
Nell' autorizzazione sono indicati:
1. la validità;
2. i percorsi stabiliti;
3. la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal veicolo d'epoca;
 
Nell'ipotesi in cui un veicolo d'epoca venga sorpreso a circolare fuori dall'itinerario assegnato dal foglio di via, l'agente accertatore procederà a norma dell'art. 99, commi 1 e 4, C.d.S., di cui per il computo della recidiva l'Ufficio o Comando da cui dipende, dovrà far pervenire segnalazione all'ufficio Provinciale del Dipartimento trasporti terrestri che ha rilasciato il foglio di via e la targa provvisoria di circolazione poiché,  se l'infrazione in specie è perpetrata  con lo stesso documento per un numero di volte superiore a tre, viene disposto il sequestro del veicolo d'epoca ai fini della confisca adottando le procedure di cui all'art. 213 del D.L.vo 285/92 e successive modificazioni.
 
Veicoli d'interesse storico o collezionistico – peculiarità
 
Per quanto riguarda i veicoli d'interesse storico o collezionistico, è prevista dal citato art. 60 del C.d.S. una regolamentazione diversa rispetto ai veicoli d'epoca.
 
Infatti tali veicoli, per essere considerati d'interesse storico o collezionistico devono:
 
1. essere stati costruiti o assemblati da almeno 20 anni;
2. essere iscritti in uno dei seguenti registri:
 
ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
 
3. essere registrati al P.R.A.;
4. essere immatricolati presso il D.T.T.;
 
ma soprattutto i veicoli d'interesse storico o collezionistico, possono circolare liberamente sulle strade, senza subire alcuna limitazione per quanto attiene allo spazio ed al tempo, purché  le originali caratteristiche ed i dispositivi di equipaggiamento siano tenuti in perfetta efficienza e conformi a quanto previsto dal C.d.S. per numero e presenza, seguendo le prescrizioni di cui all'appendice V lettera f) punto b) annessa al Regolamento al C.d.S..
Questa categoria di veicoli annovera altresì un'altra peculiarità riguardo la destinazione e l'uso, infatti sono ammessi a circolare esclusivamente per motivi storici o collezionistici, escludendo nella maniera più assoluta un'eventuale circolazione legata a motivi di ordine imprenditoriale quale, ad esempio, il trasporto di merci con un autocarro classificato d'interesse storico o collezionistico che configurerebbe una violazione prevista dagli Artt. 82 ed 88 del C.d.S..
 
I veicoli d'interesse storico o collezionistico che hanno raggiunto il trentesimo "anno di età" in virtù e con le modalità stabilite dalla Legge 549/95, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione.
 
Veicoli d'epoca e d'interesse storico o collezionistico sanzioni previste dall'art. 60 del C.d.S.
 
Nell'ambito della circolazione dei veicoli individuati dall'art. 60, commi 2 e 4, del C.d.S., vanno inquadrate anche quelle che possono essere le possibili violazioni dei precetti normativi contenuti nella norma in analisi; infatti il comma 6° prevede un regime sanzionatorio che stabilisce una particolare distinzione, per quanto concerne l'importo delle sanzioni pecuniarie da corrispondere, a seconda che l'infrazione sia  stata commessa con un autoveicolo ovvero con un motoveicolo. 
 
Art. 60 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni

Violazione

Sanzione principale

Sanzione accessoria

Note

Art. 60, comma 3 e 6 C.d.S.
 
VEICOLO D'EPOCA

Conducente di veicolo d'epoca, circolava senza essere provvisto dell'au-torizzazione rilasciata dal D.T.T., ovvero con autorizzazione scaduta di validità.

L'autorizzazione ex art. 60 C.d.S., è costituita da un foglio di via cui è abbinata la targa provvisoria che è rilasciato con le modalità di legge dall'Ufficio Provinciale del D.T.T.  a norma dell'art. 99 C.d.S., e dell'art. 214 del Regola-mento al C.d.S.

Autoveicoli
da Euro 68.25
a Euro 275.10
pagamento in misura ridotta
Euro 68.25
 
Motoveicoli
da Euro 33.60
a Euro 137.55
pagamento in misura ridotta
Euro 33.60

per la violazione in specie
non previste
 
Se è accertata per più di tre volte l'infrazione di cui all'art. 99/1-4 C.d.S. con lo stesso foglio di via, il veicolo è sequestrato ai fini della confisca con le procedure di cui all'art. 213 C.d.S.

Il veicolo d'epoca normalmente non può circolare su strada.
Non è iscritto al PRA e non è immatricolato. Eccezionalmente per poter circolare su strada pubblica deve necessariamente avere al seguito targa provvisoria e foglio di via ex art. 99 C.d.S., rilasciati dal D.T.T. del luogo di inizio della manifestazione cui partecipa il veicolo d'epoca.
Laddove non venga rispettato l'itinerario previsto nel foglio di via si applica l'art. 99, commi 1 e 4, C.d.S.
 
Segnalazione al D.T.T. che ha rilasciato la targa provvisoria ed il foglio di via in caso di violazione di cui all'art. 99, commi 1 e 4, C.d.S. per il computo della recidiva.

Art. 60, comma 4 e 6 C.d.S.
VEICOLO D'INTERESSE
STORICO O
COLLEZIONISTICO

Conducente del veicolo d'interesse storico o collezionistico, circolava violando le prescrizioni dettate dal C.d.S. e nella fattispecie veniva accertato che ...(indicazione del dispositivo o dei dispositivi non conformi)

Autoveicoli
da Euro 68.25
a Euro 275.10
pagamento in misura ridotta
Euro 68.25
 
Motoveicoli
da Euro 33.60
a Euro 137.55
pagamento in misura ridotta
Euro 33.60

non previste

E' considerato veicolo d'interesse storico o collezionistico quello che è immatricolato da almeno 20 anni ed è iscritto in appositi registri quali:
Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico Lancia, Storico FMI ed ASI. Il veicolo è sempre iscritto al PRA, è immatricolato e può liberamente circolare senza vincoli di percorso e/o di tempo.
Per questa categoria di veicoli è previsto che possano essere conservate le originali caratteristiche ed i dispositivi purchè siano tenuti in perfetta efficienza e conformi a quanto previsto dal C.d.S., seguendo le prescrizioni di cui all'appendice V lettera f) punto b) annessa al Regolamento al C.d.S.

Circolare 4437/M360 del 26 novembre 2003  (stralcio)
VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO
REISCRIZIONE AL P.R.A.  

 
L'art. 18, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289, prevede che "Per i veicoli storici e d'epoca, nonché per i veicoli storici - d'epoca in deroga alla normativa vigente, è consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 per cento … (omissis) … La reiscizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo".
 
Da una disamina sulla terminologia codicistica riferita al citato art. 60 del vigente codice, in relazione alla norma finanziaria, appare evidente come l'ambito di applicazione della previsione contenuta nell'art. 18 della Legge n. 289/2002, debba essere necessariamente riferita ai soli veicoli di interesse storico e collezionistico.
 
Inoltre, poichè la finalità perseguita è quella di consentire la reiscrizione dei veicoli in parola nel pubblico registro automobilistico, previo pagamento delle tasse automobilistiche arretrate maggiorate del 50%, il legislatore lascia chiaramente intendere che si tratta di veicoli radiati d'ufficio.
 
La medesima norma finanziaria prevede inoltre che, effettuata la reiscrizione nel pubblico registro automobilistico, possano essere mantenute le targhe e i documenti originali del veicolo.
In sostanza, quindi, viene esclusa la necessità che il veicolo, reiscritto nel pubblico registro automobilistico, debba essere sottoposto a reimmatricolazione laddove sussistano le targhe e i documenti di circolazione originali.
Fatta eccezione per i veicoli di interesse storico e collezionistico, a decorrere dal 17 giugno 2003, non è più possibile reimmatricolare motoveicoli radiati a richiesta degli interessati se non sono conformi alla direttiva quadro 2002/24/CE.
 
Con l'ausilio delle seguenti tabelle, estrapolate dalla circolare 4437/M360 del 26 novembre 2003, diramata dalla Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre,   analizziamo sinteticamente le ipotesi che potrebbero venire a concretizzarsi,,in considerazione del fatto che il veicolo potrebbe essere o meno presente nell'Archivio Nazionale dei Veicoli, che successivamente alla radiazione d'ufficio lo stesso potrebbe essere rimasto nella disponibilità del proprietario ovvero essere stato trasferito a terzi e che l'interessato potrebbe essere in possesso delle targhe e dei documenti di circolazione originari.
 
1.Stesso proprietario in possesso della carta di circolazione o dell'eventuale duplicato rilasciato anteriormente alla radiazione, e delle targhe originali

IPOTESI

PREVENTIVA REISCRIZIONE AL PRA (art. 18, comma 1, legge n.289/2002)

ADEMPIMENTI del DTT

OBBLIGO DI VISITA E PROVA

OBBLIGO
 DI REVISIONE

VEICOLO PRESENTE IN ARCHIVIO

SI

Annotazione nell'Archivio e sulla carta di circolazione:
"Veicolo di interesse storico e collezionistico"

NO

SI

VEICOLO NON PRESENTE IN ARCHIVIO

SI

Inserimento del veicolo nell'Archivio e annotazione sulla carta di circolazione: "Veicolo di interesse storico e collezionistico"

EVENTUALE

SI

2.Nuovo proprietario in possesso della carta di circolazione o dell'eventuale duplicato rilasciato anteriormente alla radiazione e delle targhe originali

IPOTESI

PREVENTIVA REISCRIZIONE AL PRA (art. 18, comma 1, legge n. 289/2002)

ADEMPIMENTI del DTT

OBBLIGO DI VISITA E PROVA

OBBLIGO
 DI REVISIONE

VEICOLO PRESENTE IN ARCHIVIO

SI

Emissione dell'etichetta con le generalità del nuovo proprietario; successivamente annotazione nell'Archivio e sulla carta di circolazione:
"Veicolo di interesse storico e collezionistico"

NO

SI

VEICOLO NON PRESENTE IN ARCHIVIO

SI

Inserimento del veicolo nell'Archivio a nome dell'intestatario della carta di circolazione originale e annotazione sulla carta stessa: "Veicolo di interesse storico e collezionistico"; successivamente dell'etichetta emissione con le generalità del nuovo proprietario

EVENTUALE

SI

3.Stesso proprietario in possesso delle targhe ma non della carta di circolazione

IPOTESI

PREVENTIVA REISCRIZIONE AL PRA (art. 18, comma 1, legge n. 289/2002)

ADEMPIMENTI del DTT

OBBLIGO DI VISITA E PROVA

OBBLIGO
 DI REVISIONE

VEICOLO PRESENTE IN ARCHIVIO
L'interessato deve produrre la denuncia di furto, smarrimento o distruzione della carta di circolazione, ovvero dichiarazione sostitutiva di resa denuncia

SI

Emissione del duplicato della carta di circolazione con annotazione: "Veicolo di interesse storico e collezionistico"

NO

SI

VEICOLO NON PRESENTE IN ARCHIVIO
L'interessato deve produrre la denuncia di furto, smarrimento o distruzione della carta di circolazione, ovvero dichiarazione sostitutiva di resa denuncia, nonché dichiarazione sostitutiva attestante l'anno di prima immatricolazione, l'anno di iscrizione e quello di radiazione d'ufficio, ovvero copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.

NO

Immatricolazione con la stessa targa e rilascio della carta di circolazione con annotazione: "Veicolo di interesse storico e collezionistico"

SI

SI

4.Nuovo proprietario in possesso delle targhe ma non della carta di circolazione

IPOTESI

PREVENTIVA REISCRIZIONE AL PRA (art. 18, comma 1, legge n. 289/2002)

ADEMPIMENTI del DTT

OBBLIGO DI VISITA E PROVA

OBBLIGO
 DI REVISIONE

VEICOLO PRESENTE IN ARCHIVIO
L'interessato deve produrre la denuncia di furto, smarrimento o distruzione della carta di circolazione, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di aver acquistato il veicolo privo di carta di circolazione

SI

Emissione del duplicato della carta di circolazione con annotazione: "Veicolo di interesse storico e collezionistico"

NO

SI

VEICOLO NON PRESENTE IN ARCHIVIO
L'interessato deve produrre la denuncia di furto, smar-rimento o distruzione della carta di circolazione, ovve-ro dichiarazione sostitutiva di resa denuncia, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di aver acquistato il veicolo privo di carta di circola-zione  nonché dichiarazio-ne sostitutiva attestante l'anno di prima immatrico-lazione, l'anno di iscrizione e quello di radiazione d'uf-ficio, ovvero copia dell'e-stratto cronologico rilascia-to dal P.R.A.

NO

Immatricolazione con la stessa targa e rilascio della carta di circolazione con annotazione: "Veicolo di interesse storico e collezionistico"

SI

NO

5. Proprietario in possesso della carta di circolazione ma non delle targhe

IPOTESI

PREVENTIVA REISCRIZIONE AL PRA (art. 18, comma 1, legge n. 289/2002)

ADEMPIMENTI del DTT

OBBLIGO DI VISITA E PROVA

OBBLIGO
 DI REVISIONE

VEICOLO PRESENTE IN ARCHIVIO
L'interessato deve produrre la denuncia di furto, smarri-mento o distruzione delle targhe (o dichiarazione sostitutiva di resa denuncia) ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di aver acquistato il veicolo privo di targhe, nonché dichiarazione sostitutiva attestante l'anno di prima immatricolazione, l'anno di iscrizione e quello di radiazione d'ufficio (o copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.); l'interessato deve altresì restituire la carta di circolazione, al fine della distruzione, ovvero richiedere che venga annullata (con apposizione della dicitura "non valida ai fini della circolazione", del timbro, della firma e della data da parte dell'Ufficio della Motorizzazione, che provvede a restituirla all'interessato stesso)

NO

Emissione del duplicato della carta di circolazione con annotazione: "Veicolo di interesse storico e collezionistico"

SI

NO

 

 

 

 

Art. 60. Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico.

1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.

2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'àmbito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.

4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI . (art. 03, c. 2 quater, Legge 214/2003)

5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento. (art. 03, c. 2 quinquies, Legge 214/2003)

6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 se si tratta di autoveicoli, o da euro 33,60 a euro 137,55 se si tratta di motoveicoli.

NOTE OPERATIVE: la legge di conversione 214/2003 ha così modificato il testo del presente articolo

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Oggetto: Art. 18, comma 1, legge 27/12/202 n° 289 finanziaria 2003
Pervengono a questo Dipartimento richieste di chiarimenti in ordine alla portata applicativa dell'Art 18 etc. (Omissis) . . . , il quale prevede che: "Per i veicoli storici e d'epoca, nonché per i veicoli storici-d'epoca in deroga alla normativa vigente, è consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 % . . . (Omissis) . . . La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo."
Al riguardo, poiché la terminologia utilizzata dal legislatore non appare perfettamente in linea con la definizione che l'art. 60 C.d.s. fornisce in tema di veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, appare anzitutto opportuno chiarire quale sia l'ambito oggettivo di applicabilità della norma finanziaria.
L'Art. 60 comma 2, Cds, infatt, riconduce alla categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal PRA perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati . . . (Omissis) . . . e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione"; tant'è che il successivo comma 3, ne consente la circolazione esclusivamente in occasione di apposite manifestazioni o raduni, previa autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio della Motorizzazione
Viceversa, ai sensi dell'Art 60, comma 4 Cds, rientrano nella categoria dei veicoli di interesse storico tutti i motoveicoli e autoveicoli di cui risulti l'iscrizione nei registri previsti dall'Art.5 comma 34 del D.L. 30/12/1982 n° 953 . . .(Omissis); e solo per tali veicoli la norma codicistica prevede che, qualora non siano iscritti al PRA, per poter circolare su strada debbano essere reinmatricolati ed iscritti nei registri del PRA.
Appare pertanto evidente come l'ambito di applicazione della previsione contenuta nella norma finanziaria in esame debba essere necessariamente riferito ai soli veicoli di interesse storico.
Inoltre, tenuto conto che la finalità perseguita è quella di consentire la reiscrizione dei veicoli in parola nel PRA, previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50%, il legislatore lascia chiaramente intendere che si tratta di veicoli radiati d'ufficio per omesso pagamento delle predette tasse.
La medesima norma prevede inoltre che, effettuata la reiscrizione nel PRA, possano essere mantenute le targhe e i documenti originali del veicolo
In sostanza, quindi, la norma esclude la necessità che il veicolo reiscritto nel PRA, debba essere sottoposto a reinmatricolazione laddove esistano le targhe e i documenti di circolazione originali.
Ciò posto, se il veicolo, radiato d'ufficio dal PRA, e reiscritto in applicazione della finanziaria in esame, risulta presente nell'archivio nazionale veicoli, gli uffici provinciali della Motorizzazione si limiteranno ad annotare nell'archivio stesso, nel campo riservato alle "righe descrittive" e sulla carta di circolazione che si tratta di veicolo di interesse storico, tenuto conto di quanto attestato nella certificazione rilasciata da uno dei registri di marca o ASI/FMI.
Viceversa, non v'è dubbio che, in assenza dei predetti documenti originali, il veicolo debba essere regolarmente reinmatricolato, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel citato art. 60 comma 4 Cds e secondo le procedure amministrative attualmente in corso.
Si richiama, infine, l'attenzione sull'ipotesi di veicoli di interesse storico radiati d'ufficio dal PRA e muniti delle targhe e deidocumenti originali ma non risultino presenti nell'Archivio Nazionale Veicoli.
Anche in tal caso non ricorre la necessità di procedere alla reinmatricolazione, tuttavia si rende indispensabile aggiornare l'ANV , ma senza emissione di nuove targhe e di nuove carte di circolazione, nel rispetto della seguente procedura:
Il proprietario deve produrre la certificazione rilasciata da uno dei registri di marca, ASI/FMI, nonché una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'avvenuta reiscrizione nel PRA in applicazione dell'art 18 etc. etc.
L'ufficio provinciale della Motorizzazione, attraverso la transazione "SC67" provvede ad aggiornare l'ANV, inserendo "N" nel campo "cod. procedura" che non emette la relativa carta di circolazione.
Resta in ogni caso ferma la necessità che il veicolo di interesse storico, per poter circolare su strada, debba essere in regola con gli obblighi di revisione periodica.

 

 

Reiscrizione veicoli storici (art.18 Legge n. 289/2002)

La legge (art.18 L.289/2002- legge finanziaria 2003) prevede la possibilità di reiscrivere al Pubblico Registro Automobilistico i veicoli radiati d’ufficio d’interesse storico e collezionistico, conservando targhe e documenti originari.

Per ottenere la reiscrizione è indispensabile che l’interessato:

n       sia in possesso almeno delle targhe originarie (in mancanza il veicolo deve essere reimmatricolato, con conseguente cambio della targa)

n       dimostri l’avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche arretrate del triennio precedente a quello nel corso del quale si richiede l’iscrizione, con una maggiorazione del 50%.

ATTENZIONE:
Poiché gli enti titolari del tributo (Regioni, Province Autonome, Ministero dell’Economia e delle Finanze) non hanno ancora comunicato all’ACI se le tasse automobilistiche devono essere calcolate in misura piena o forfettaria (e quindi ridotta), per il momento sono accettate al P.R.A. le sole pratiche di reiscrizione accompagnate da copia dell’attestazione di pagamento delle tasse in misura piena maggiorata del 50%.

E’ possibile accettare pratiche con pagamento forfettario (sempre maggiorato del 50%), solo nel caso particolare in cui l’interessato presenti un parere favorevole rilasciato in tal senso dall’Ente titolare del tributo.

E’ da notare che , per effetto della reiscrizione al P.R.A. del veicolo, viene ripristinato l’obbligo di pagare la tassa automobilistica dal periodo in corso alla data della richiesta; inoltre non sono più valide le attestazioni di esenzione per le tasse rilasciate a suo tempo dal Ministero delle Finanze a favore di veicoli storici specificatamente individuati.

Se l’interessato dispone delle targhe originarie ma non della carta di circolazione, deve richiedere all’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri l’immatricolazione del veicolo con la stessa targa (a questo fine deve presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’anno di prima immatricolazione, la precedente iscrizione al P.R.A. e l’anno di avvenuta radiazione d’ufficio, oppure copia dell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.); una volta eseguita l’immatricolazione e ottenuto il rilascio della relativa carta di circolazione, deve reiscrivere il veicolo al P.R.A..

Se invece l’interessato dispone sia delle targhe originarie che della carta di circolazione originaria, deve rivolgersi prima all’Ufficio Provinciale ACI del Pubblico Registro Automobilistico e chiedere la reiscrizione del veicolo; ottenuta la reiscrizione deve poi chiedere l’annotazione nei registri del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

In entrambe le ipotesi sopra descritte, bisogna presentare al Pubblico Registro Automobilistico:

  • copia del pagamento delle tasse automobilistiche arretrate e maggiorate;
    copia del certificato d’iscrizione ad uno dei Registri Storici sopra indicati;
    carta di circolazione;

  • foglio complementare originario;

  • titolo di proprietà (vedi sotto).

Se il foglio complementare (o l’eventuale duplicato a suo tempo rilasciato dall’ACI) non è disponibile, occorre presentare la denuncia sporta agli organi di polizia per smarrimento, furto o distruzione (oppure la dichiarazione sostitutiva di resa denuncia).

Considerato l’indubbio valore storico di questo documento è consentito che la parte trattenga il foglio complementare, rilasciando al riguardo una apposita dichiarazione.

A seguito della reiscrizione al P.R.A. viene rilasciato il Certificato di Proprietà (C.d.P.) che è necessario per effettuare le successive formalità relative al veicolo; non potrà invece essere utilizzato per richiedere annotazioni/trascrizioni al PRA il foglio complementare originario trattenuto per il suo valore storico.

Per ciò che attiene al titolo da produrre al PRA, possono verificarsi le seguenti alternative:

1) Reiscrizione a nome dell’intestatario precedente:

Il proprietario già intestatario presenta dichiarazione di proprietà (come da fac simile allegato) redatta nella forma della scrittura privata con firma autenticata dal notaio in duplice originale e in bollo, in cui chiede la reiscrizione del veicolo a proprio nome con la stessa targa.

2) Reiscrizione a nome dell’acquirente, munito di titolo traslativo a proprio favore:

Occorre produrre un titolo traslativo della proprietà nelle forme previste ex art.2657c.c. (sentenza, atto pubblico, scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente).

Attenzione
La pratica deve essere obbligatoriamente presentata all’Ufficio Provinciale ACI del PRA della provincia in cui risiede il soggetto che si intesta il veicolo.

 

Questa sezione è stata realizzata grazie al contributo di:

FAZZOLARI Gianluca - Ispettore di Polizia - Sezione Polizia Stradale di La Spezia

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Copyright © 2001 World's Vehicle Documents - Ultimo aggiornamento: 10.01.2005