|

|
I VEICOLI STORICI NORMATIVA
|
Gli argomenti contenuti in questa
sezione non sono integralmente consultabili in
linea.
|
 |
Si tratta dello stralcio del testo dal titolo
"
I VEICOLI D'EPOCA
"
|
Sono veicoli d’interesse storico
e collezionistico, in base all’art. 60 del Codice della Strada, i veicoli
iscritti nei registri ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano), Storico
Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI (Federazione
Motociclistica Italiana).
Generalità
Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
che costituisce il vigente Codice della Strada, all'art. 60 individua e
definisce quelli che sono i veicoli d'epoca, d'interesse storico e
collezionistico che, a norma del comma 1° di detta norma, sono anche da
considerare come appartenenti alla categoria dei veicoli con
caratteristiche atipiche.
Apparentemente per il lettore meno esperto e per i neofiti della materia,
non esistono differenze sostanziali tra il veicolo d'epoca e quello di
interesse storico o collezionistico, che erroneamente possono essere
considerati alla stessa stregua; analizzando la norma dettata dal citato
art. 60 del C.d.S., con l'ausilio della tabella 1, è possibile fare una
particolare distinzione tra:
|
Veicoli d'epoca |
Veicoli
d'interesse storico o collezionistico |
|
Sono i
motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati
alla loro conservazione in musei o locali pubblici
e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie
caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che
non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli
equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione
alla circolazione. |
Rientrano nella
categoria dei motoveicoli ed autoveicoli di interesse storico o
collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei
seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa
Romeo, Storico FMI. |
|
La loro
circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite
manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della
località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o
raduni.
All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di
una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è
compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al
quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente
organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti.
Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i
percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione
alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo; |
I veicoli di
interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade
purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli. |
|
Il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al
Dipartimento per i trasporti terrestri, per l'aggiornamento
dell'elenco di cui sopra |
|
Veicoli d'epoca -
peculiarità
Per quanto precede, in particolare, risulta degno di nota evidenziare il
fatto che, per quanto concerne i veicoli d'epoca, essi non sono iscritti
al P.R.A. e non possono essere immatricolati, ma esclusivamente iscritti
in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i
trasporti terrestri, poiché destinati alla conservazione in musei o locali
pubblici e privati.
Laddove i veicoli d'epoca siano autorizzati alla circolazione in occasione
di dimostrazioni, particolari ricorrenze ovvero in tutte le occasioni
disciplinate dall'art. 60, comma 3 lettera a), del C.d.S., devono essere
muniti di foglio di via e di targa provvisoria rilasciato dall'Ufficio
Provinciale del D.T.T. nella cui circoscrizione è compresa la località
sede della manifestazione o del raduno.
Nell' autorizzazione sono indicati:
1. la validità;
2. i percorsi stabiliti;
3. la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza
offerta dal veicolo d'epoca;
Nell'ipotesi in cui un veicolo d'epoca venga sorpreso a circolare fuori
dall'itinerario assegnato dal foglio di via, l'agente accertatore
procederà a norma dell'art. 99, commi 1 e 4, C.d.S., di cui per il computo
della recidiva l'Ufficio o Comando da cui dipende, dovrà far pervenire
segnalazione all'ufficio Provinciale del Dipartimento trasporti terrestri
che ha rilasciato il foglio di via e la targa provvisoria di circolazione
poiché, se l'infrazione in specie è perpetrata con lo stesso documento
per un numero di volte superiore a tre, viene disposto il sequestro del
veicolo d'epoca ai fini della confisca adottando le procedure di cui
all'art. 213 del D.L.vo 285/92 e successive modificazioni.
Veicoli d'interesse storico o collezionistico – peculiarità
Per quanto riguarda i veicoli d'interesse storico o collezionistico, è
prevista dal citato art. 60 del C.d.S. una regolamentazione diversa
rispetto ai veicoli d'epoca.
Infatti tali veicoli, per essere considerati d'interesse storico o
collezionistico devono:
1. essere stati costruiti o assemblati da almeno 20 anni;
2. essere iscritti in uno dei seguenti registri:
ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
3. essere registrati al P.R.A.;
4. essere immatricolati presso il D.T.T.;
ma soprattutto i veicoli d'interesse storico o collezionistico, possono
circolare liberamente sulle strade, senza subire alcuna limitazione per
quanto attiene allo spazio ed al tempo, purché le originali
caratteristiche ed i dispositivi di equipaggiamento siano tenuti in
perfetta efficienza e conformi a quanto previsto dal C.d.S. per numero e
presenza, seguendo le prescrizioni di cui all'appendice V lettera f) punto
b) annessa al Regolamento al C.d.S..
Questa categoria di veicoli annovera altresì un'altra peculiarità riguardo
la destinazione e l'uso, infatti sono ammessi a circolare esclusivamente
per motivi storici o collezionistici, escludendo nella maniera più
assoluta un'eventuale circolazione legata a motivi di ordine
imprenditoriale quale, ad esempio, il trasporto di merci con un autocarro
classificato d'interesse storico o collezionistico che configurerebbe una
violazione prevista dagli Artt. 82 ed 88 del C.d.S..
I veicoli d'interesse storico o collezionistico che hanno raggiunto il
trentesimo "anno di età" in virtù e con le modalità stabilite dalla Legge
549/95, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione.
Veicoli d'epoca e d'interesse storico o collezionistico sanzioni previste
dall'art. 60 del C.d.S.
Nell'ambito della circolazione dei veicoli individuati dall'art. 60, commi
2 e 4, del C.d.S., vanno inquadrate anche quelle che possono essere le
possibili violazioni dei precetti normativi contenuti nella norma in
analisi; infatti il comma 6° prevede un regime sanzionatorio che
stabilisce una particolare distinzione, per quanto concerne l'importo
delle sanzioni pecuniarie da corrispondere, a seconda che l'infrazione sia
stata commessa con un autoveicolo ovvero con un motoveicolo.
Art. 60 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni
|
Violazione |
Sanzione
principale |
Sanzione
accessoria |
Note |
|
Art. 60, comma 3 e
6 C.d.S.
VEICOLO D'EPOCA
Conducente di veicolo d'epoca, circolava senza essere provvisto
dell'au-torizzazione rilasciata dal D.T.T., ovvero con autorizzazione
scaduta di validità.
L'autorizzazione
ex art. 60 C.d.S., è costituita da un foglio di via cui è abbinata la
targa provvisoria che è rilasciato con le modalità di legge
dall'Ufficio Provinciale del D.T.T. a norma dell'art. 99 C.d.S., e
dell'art. 214 del Regola-mento al C.d.S. |
Autoveicoli
da Euro 68.25
a Euro 275.10
pagamento in misura ridotta
Euro 68.25
Motoveicoli
da Euro 33.60
a Euro 137.55
pagamento in misura ridotta
Euro 33.60 |
per la violazione in specie
non previste
Se è accertata per più di tre volte l'infrazione di cui all'art.
99/1-4 C.d.S. con lo stesso foglio di via, il veicolo è sequestrato ai
fini della confisca con le procedure di cui all'art. 213 C.d.S. |
Il veicolo d'epoca normalmente non può circolare su strada.
Non è iscritto al PRA e non è immatricolato. Eccezionalmente per poter
circolare su strada pubblica deve necessariamente avere al seguito
targa provvisoria e foglio di via ex art. 99 C.d.S., rilasciati dal
D.T.T. del luogo di inizio della manifestazione cui partecipa il
veicolo d'epoca.
Laddove non venga rispettato l'itinerario previsto nel foglio di via
si applica l'art. 99, commi 1 e 4, C.d.S.
Segnalazione al D.T.T. che ha rilasciato la targa provvisoria ed il
foglio di via in caso di violazione di cui all'art. 99, commi 1 e 4,
C.d.S. per il computo della recidiva. |
|
Art. 60, comma 4 e
6 C.d.S.
VEICOLO D'INTERESSE
STORICO O
COLLEZIONISTICO
Conducente del veicolo d'interesse storico o collezionistico,
circolava violando le prescrizioni dettate dal C.d.S. e nella
fattispecie veniva accertato che ...(indicazione del dispositivo o
dei dispositivi non conformi) |
Autoveicoli
da Euro 68.25
a Euro 275.10
pagamento in misura ridotta
Euro 68.25
Motoveicoli
da Euro 33.60
a Euro 137.55
pagamento in misura ridotta
Euro 33.60 |
non previste |
E' considerato veicolo d'interesse storico o collezionistico quello
che è immatricolato da almeno 20 anni ed è iscritto in appositi
registri quali:
Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico Lancia, Storico FMI ed
ASI. Il veicolo è sempre iscritto al PRA, è immatricolato e può
liberamente circolare senza vincoli di percorso e/o di tempo.
Per questa categoria di veicoli è previsto che possano essere
conservate le originali caratteristiche ed i dispositivi purchè siano
tenuti in perfetta efficienza e conformi a quanto previsto dal C.d.S.,
seguendo le prescrizioni di cui all'appendice V lettera f) punto b)
annessa al Regolamento al C.d.S. |
Circolare 4437/M360
del 26 novembre 2003 (stralcio)
VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO
REISCRIZIONE AL P.R.A.
L'art. 18, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289, prevede che
"Per i veicoli storici e d'epoca, nonché per i veicoli storici - d'epoca
in deroga alla normativa vigente, è consentita la reiscrizione nei
rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate
maggiorate del 50 per cento … (omissis) … La reiscizione consente il
mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo".
Da una disamina sulla terminologia codicistica riferita al citato art. 60
del vigente codice, in relazione alla norma finanziaria, appare evidente
come l'ambito di applicazione della previsione contenuta nell'art. 18
della Legge n. 289/2002, debba essere necessariamente riferita ai soli
veicoli di interesse storico e collezionistico.
Inoltre, poichè la finalità perseguita è quella di consentire la
reiscrizione dei veicoli in parola nel pubblico registro automobilistico,
previo pagamento delle tasse automobilistiche arretrate maggiorate del
50%, il legislatore lascia chiaramente intendere che si tratta di veicoli
radiati d'ufficio.
La medesima norma finanziaria prevede inoltre che, effettuata la
reiscrizione nel pubblico registro automobilistico, possano essere
mantenute le targhe e i documenti originali del veicolo.
In sostanza, quindi, viene esclusa la necessità che il veicolo, reiscritto
nel pubblico registro automobilistico, debba essere sottoposto a
reimmatricolazione laddove sussistano le targhe e i documenti di
circolazione originali.
Fatta eccezione per i veicoli di interesse storico e collezionistico, a
decorrere dal 17 giugno 2003, non è più possibile reimmatricolare
motoveicoli radiati a richiesta degli interessati se non sono conformi
alla direttiva quadro 2002/24/CE.
Con l'ausilio delle seguenti tabelle, estrapolate dalla circolare
4437/M360 del 26 novembre 2003, diramata dalla Direzione Generale della
Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre, analizziamo
sinteticamente le ipotesi che potrebbero venire a concretizzarsi,,in
considerazione del fatto che il veicolo potrebbe essere o meno presente
nell'Archivio Nazionale dei Veicoli, che successivamente alla radiazione
d'ufficio lo stesso potrebbe essere rimasto nella disponibilità del
proprietario ovvero essere stato trasferito a terzi e che l'interessato
potrebbe essere in possesso delle targhe e dei documenti di circolazione
originari.
1.Stesso proprietario in possesso della carta di circolazione o
dell'eventuale duplicato rilasciato anteriormente alla radiazione, e delle
targhe originali
|
IPOTESI |
PREVENTIVA
REISCRIZIONE AL PRA (art. 18, comma 1, legge n.289/2002) |
ADEMPIMENTI del
DTT |
OBBLIGO DI VISITA
E PROVA |
OBBLIGO
DI REVISIONE |
|
VEICOLO PRESENTE
IN ARCHIVIO |
SI |
Annotazione nell'Archivio e sulla carta di circolazione:
"Veicolo di interesse storico e collezionistico" |
NO |
SI |
|
VEICOLO NON
PRESENTE IN ARCHIVIO |
SI |
Inserimento del veicolo nell'Archivio e annotazione sulla carta di
circolazione: "Veicolo di interesse storico e collezionistico" |
EVENTUALE |
SI |
2.Nuovo proprietario
in possesso della carta di circolazione o dell'eventuale duplicato
rilasciato anteriormente alla radiazione e delle targhe originali
|
IPOTESI |
PREVENTIVA
REISCRIZIONE AL PRA (art. 18, comma 1, legge n. 289/2002) |
ADEMPIMENTI del
DTT |
OBBLIGO DI VISITA
E PROVA |
OBBLIGO
DI REVISIONE |
|
VEICOLO PRESENTE
IN ARCHIVIO |
SI |
Emissione dell'etichetta con le generalità del nuovo proprietario;
successivamente annotazione nell'Archivio e sulla carta di
circolazione:
"Veicolo di interesse storico e collezionistico" |
NO |
SI |
|
VEICOLO NON
PRESENTE IN ARCHIVIO |
SI |
Inserimento del veicolo nell'Archivio a nome dell'intestatario della
carta di circolazione originale e annotazione sulla carta stessa:
"Veicolo di interesse storico e collezionistico"; successivamente
dell'etichetta emissione con le generalità del nuovo proprietario |
EVENTUALE |
SI |
3.Stesso proprietario
in possesso delle targhe ma non della carta di circolazione
|
IPOTESI |
PREVENTIVA
REISCRIZIONE AL PRA (art. 18, comma 1, legge n. 289/2002) |
ADEMPIMENTI del
DTT |
OBBLIGO DI VISITA
E PROVA |
OBBLIGO
DI REVISIONE |
|
VEICOLO PRESENTE
IN ARCHIVIO
L'interessato deve produrre la denuncia di furto, smarrimento o
distruzione della carta di circolazione, ovvero dichiarazione
sostitutiva di resa denuncia |
SI |
Emissione del duplicato della carta di circolazione con annotazione:
"Veicolo di interesse storico e collezionistico" |
NO |
SI |
|
VEICOLO NON
PRESENTE IN ARCHIVIO
L'interessato deve produrre la denuncia di furto, smarrimento o
distruzione della carta di circolazione, ovvero dichiarazione
sostitutiva di resa denuncia, nonché dichiarazione sostitutiva
attestante l'anno di prima immatricolazione, l'anno di iscrizione e
quello di radiazione d'ufficio, ovvero copia dell'estratto cronologico
rilasciato dal P.R.A. |
NO |
Immatricolazione con la stessa targa e rilascio della carta di
circolazione con annotazione: "Veicolo di interesse storico e
collezionistico" |
SI |
SI |
4.Nuovo proprietario
in possesso delle targhe ma non della carta di circolazione
|
IPOTESI |
PREVENTIVA
REISCRIZIONE AL PRA (art. 18, comma 1, legge n. 289/2002) |
ADEMPIMENTI del
DTT |
OBBLIGO DI VISITA
E PROVA |
OBBLIGO
DI REVISIONE |
|
VEICOLO PRESENTE
IN ARCHIVIO
L'interessato deve produrre la denuncia di furto, smarrimento o
distruzione della carta di circolazione, ovvero dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà attestante di aver acquistato il
veicolo privo di carta di circolazione |
SI |
Emissione del duplicato della carta di circolazione con annotazione:
"Veicolo di interesse storico e collezionistico" |
NO |
SI |
|
VEICOLO NON
PRESENTE IN ARCHIVIO
L'interessato deve produrre la denuncia di furto, smar-rimento o
distruzione della carta di circolazione, ovve-ro dichiarazione
sostitutiva di resa denuncia, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà attestante di aver acquistato il veicolo privo di carta
di circola-zione nonché dichiarazio-ne sostitutiva attestante l'anno
di prima immatrico-lazione, l'anno di iscrizione e quello di
radiazione d'uf-ficio, ovvero copia dell'e-stratto cronologico
rilascia-to dal P.R.A. |
NO |
Immatricolazione con la stessa targa e rilascio della carta di
circolazione con annotazione: "Veicolo di interesse storico e
collezionistico" |
SI |
NO |
5. Proprietario in
possesso della carta di circolazione ma non delle targhe
|
IPOTESI |
PREVENTIVA
REISCRIZIONE AL PRA (art. 18, comma 1, legge n. 289/2002) |
ADEMPIMENTI del
DTT |
OBBLIGO DI VISITA
E PROVA |
OBBLIGO
DI REVISIONE |
|
VEICOLO PRESENTE
IN ARCHIVIO
L'interessato deve produrre la denuncia di furto, smarri-mento o
distruzione delle targhe (o dichiarazione sostitutiva di resa
denuncia) ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
attestante di aver acquistato il veicolo privo di targhe, nonché
dichiarazione sostitutiva attestante l'anno di prima immatricolazione,
l'anno di iscrizione e quello di radiazione d'ufficio (o copia
dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.); l'interessato deve
altresì restituire la carta di circolazione, al fine della
distruzione, ovvero richiedere che venga annullata (con apposizione
della dicitura "non valida ai fini della circolazione", del timbro,
della firma e della data da parte dell'Ufficio della Motorizzazione,
che provvede a restituirla all'interessato stesso) |
NO |
Emissione del duplicato della carta di circolazione con annotazione:
"Veicolo di interesse storico e collezionistico" |
SI |
NO |
|
Art. 60. Motoveicoli e
autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico.
|
|
1. Sono considerati appartenenti alla
categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli
autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di
interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli
autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro
conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della
salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche
della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei
dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni
stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono
iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento
per i trasporti terrestri.
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di
apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'àmbito
della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o
raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere
provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nella cui
circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del
raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte
dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli
partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della
stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in
relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato
al Dipartimento per i trasporti terrestri, per l'aggiornamento
dell'elenco di cui al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di
interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti
l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia,
Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI .
(art. 03, c. 2 quater, Legge 214/2003)
5. I veicoli di interesse storico o
collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i
requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal
regolamento.
(art. 03, c. 2 quinquies, Legge 214/2003)
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione
prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti
dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 68,25 a euro 275,10 se si tratta di autoveicoli, o da euro 33,60
a euro 137,55 se si tratta di motoveicoli.
|
|
NOTE OPERATIVE: la legge di
conversione 214/2003 ha così modificato il testo del presente articolo |
|
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I
TRASPORTI TERRESTRI
|
Oggetto: Art. 18, comma 1, legge 27/12/202 n° 289 finanziaria 2003
Pervengono a questo Dipartimento richieste di chiarimenti in ordine alla
portata applicativa dell'Art 18 etc. (Omissis) . . . , il quale prevede
che: "Per i veicoli storici e d'epoca, nonché per i veicoli storici-d'epoca
in deroga alla normativa vigente, è consentita la reiscrizione nei
rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate
maggiorate del 50 % . . . (Omissis) . . . La reiscrizione consente il
mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo."
Al riguardo, poiché la terminologia utilizzata dal legislatore non appare
perfettamente in linea con la definizione che l'art. 60 C.d.s. fornisce in
tema di veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, appare
anzitutto opportuno chiarire quale sia l'ambito oggettivo di applicabilità
della norma finanziaria.
L'Art. 60 comma 2, Cds, infatt, riconduce alla categoria dei veicoli
d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal PRA perché
destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati . .
. (Omissis) . . . e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi
e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per
l'ammissione alla circolazione"; tant'è che il successivo comma 3, ne
consente la circolazione esclusivamente in occasione di apposite
manifestazioni o raduni, previa autorizzazione rilasciata dal competente
Ufficio della Motorizzazione
Viceversa, ai sensi dell'Art 60, comma 4 Cds, rientrano nella categoria
dei veicoli di interesse storico tutti i motoveicoli e autoveicoli di cui
risulti l'iscrizione nei registri previsti dall'Art.5 comma 34 del D.L.
30/12/1982 n° 953 . . .(Omissis); e solo per tali veicoli la norma
codicistica prevede che, qualora non siano iscritti al PRA, per poter
circolare su strada debbano essere reinmatricolati ed iscritti nei
registri del PRA.
Appare pertanto evidente come l'ambito di applicazione della previsione
contenuta nella norma finanziaria in esame debba essere necessariamente
riferito ai soli veicoli di interesse storico.
Inoltre, tenuto conto che la finalità perseguita è quella di consentire la
reiscrizione dei veicoli in parola nel PRA, previo pagamento delle tasse
arretrate maggiorate del 50%, il legislatore lascia chiaramente intendere
che si tratta di veicoli radiati d'ufficio per omesso pagamento delle
predette tasse.
La medesima norma prevede inoltre che, effettuata la reiscrizione nel PRA,
possano essere mantenute le targhe e i documenti originali del veicolo
In sostanza, quindi, la norma esclude la necessità che il veicolo
reiscritto nel PRA, debba essere sottoposto a reinmatricolazione laddove
esistano le targhe e i documenti di circolazione originali.
Ciò posto, se il veicolo, radiato d'ufficio dal PRA, e reiscritto in
applicazione della finanziaria in esame, risulta presente nell'archivio
nazionale veicoli, gli uffici provinciali della Motorizzazione si
limiteranno ad annotare nell'archivio stesso, nel campo riservato alle
"righe descrittive" e sulla carta di circolazione che si tratta di veicolo
di interesse storico, tenuto conto di quanto attestato nella
certificazione rilasciata da uno dei registri di marca o ASI/FMI.
Viceversa, non v'è dubbio che, in assenza dei predetti documenti
originali, il veicolo debba essere regolarmente reinmatricolato, in
ottemperanza alle disposizioni contenute nel citato art. 60 comma 4 Cds e
secondo le procedure amministrative attualmente in corso.
Si richiama, infine, l'attenzione sull'ipotesi di veicoli di interesse
storico radiati d'ufficio dal PRA e muniti delle targhe e deidocumenti
originali ma non risultino presenti nell'Archivio Nazionale Veicoli.
Anche in tal caso non ricorre la necessità di procedere alla
reinmatricolazione, tuttavia si rende indispensabile aggiornare l'ANV , ma
senza emissione di nuove targhe e di nuove carte di circolazione, nel
rispetto della seguente procedura:
Il proprietario deve produrre la certificazione rilasciata da uno dei
registri di marca, ASI/FMI, nonché una dichiarazione sostitutiva di
certificazione attestante l'avvenuta reiscrizione nel PRA in applicazione
dell'art 18 etc. etc.
L'ufficio provinciale della Motorizzazione, attraverso la transazione
"SC67" provvede ad aggiornare l'ANV, inserendo "N" nel campo "cod.
procedura" che non emette la relativa carta di circolazione.
Resta in ogni caso ferma la necessità che il veicolo di interesse storico,
per poter circolare su strada, debba essere in regola con gli obblighi di
revisione periodica.
|
Reiscrizione
veicoli storici (art.18 Legge n. 289/2002) |
La legge (art.18 L.289/2002-
legge finanziaria 2003) prevede la possibilità di reiscrivere al Pubblico
Registro Automobilistico i veicoli radiati d’ufficio d’interesse storico e
collezionistico, conservando targhe e documenti originari.
Per ottenere la reiscrizione è
indispensabile che l’interessato:
n
sia in possesso
almeno delle targhe originarie (in mancanza il veicolo deve essere
reimmatricolato, con conseguente cambio della targa)
n
dimostri
l’avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche arretrate del triennio
precedente a quello nel corso del quale si richiede l’iscrizione, con una
maggiorazione del 50%.
ATTENZIONE:
Poiché gli enti titolari del tributo (Regioni, Province Autonome,
Ministero dell’Economia e delle Finanze) non hanno ancora comunicato
all’ACI se le tasse automobilistiche devono essere calcolate in misura
piena o forfettaria (e quindi ridotta), per il momento sono accettate al
P.R.A. le sole pratiche di reiscrizione accompagnate da copia
dell’attestazione di pagamento delle tasse in misura piena maggiorata del
50%.
E’ possibile accettare pratiche
con pagamento forfettario (sempre maggiorato del 50%), solo nel caso
particolare in cui l’interessato presenti un parere favorevole rilasciato
in tal senso dall’Ente titolare del tributo.
E’ da notare che , per effetto
della reiscrizione al P.R.A. del veicolo, viene ripristinato l’obbligo di
pagare la tassa automobilistica dal periodo in corso alla data della
richiesta; inoltre non sono più valide le attestazioni di esenzione per le
tasse rilasciate a suo tempo dal Ministero delle Finanze a favore di
veicoli storici specificatamente individuati.
Se l’interessato dispone delle
targhe originarie ma non della carta di circolazione, deve richiedere
all’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri
l’immatricolazione del veicolo con la stessa targa (a questo fine deve
presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’anno
di prima immatricolazione, la precedente iscrizione al P.R.A. e l’anno di
avvenuta radiazione d’ufficio, oppure copia dell’estratto cronologico
rilasciato dal P.R.A.); una volta eseguita l’immatricolazione e ottenuto
il rilascio della relativa carta di circolazione, deve reiscrivere il
veicolo al P.R.A..
Se invece l’interessato dispone
sia delle targhe originarie che della carta di circolazione originaria,
deve rivolgersi prima all’Ufficio Provinciale ACI del Pubblico Registro
Automobilistico e chiedere la reiscrizione del veicolo; ottenuta la
reiscrizione deve poi chiedere l’annotazione nei registri del Dipartimento
dei Trasporti Terrestri.
In entrambe le ipotesi sopra
descritte, bisogna presentare al Pubblico Registro Automobilistico:
-
copia del pagamento delle
tasse automobilistiche arretrate e maggiorate;
copia del certificato d’iscrizione ad uno dei Registri Storici sopra
indicati;
carta di circolazione;
-
foglio complementare
originario;
-
titolo di proprietà (vedi
sotto).
Se il foglio complementare (o
l’eventuale duplicato a suo tempo rilasciato dall’ACI) non è disponibile,
occorre presentare la denuncia sporta agli organi di polizia per
smarrimento, furto o distruzione (oppure la dichiarazione sostitutiva di
resa denuncia).
Considerato l’indubbio valore
storico di questo documento è consentito che la parte trattenga il foglio
complementare, rilasciando al riguardo
una apposita dichiarazione.
A seguito della reiscrizione al
P.R.A. viene rilasciato il Certificato di Proprietà (C.d.P.) che è
necessario per effettuare le successive formalità relative al veicolo; non
potrà invece essere utilizzato per richiedere annotazioni/trascrizioni al
PRA il foglio complementare originario trattenuto per il suo valore
storico.
Per ciò che attiene al titolo da
produrre al PRA, possono verificarsi le seguenti alternative:
1) Reiscrizione a
nome dell’intestatario precedente:
Il proprietario già intestatario
presenta dichiarazione di proprietà (come da fac simile
allegato) redatta nella forma della
scrittura privata con firma autenticata dal notaio in duplice originale e
in bollo, in cui chiede la reiscrizione del veicolo a proprio nome con la
stessa targa.
2) Reiscrizione a
nome dell’acquirente, munito di titolo traslativo a proprio favore:
Occorre produrre un titolo
traslativo della proprietà nelle forme previste ex art.2657c.c. (sentenza,
atto pubblico, scrittura privata con sottoscrizione autenticata o
accertata giudizialmente).
Attenzione
La pratica deve essere obbligatoriamente presentata all’Ufficio
Provinciale ACI del PRA della provincia in cui risiede il
soggetto che si intesta il veicolo.
|